Tra i mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito rientra anche l'opposizione di terzo, mezzo di impugnazione anomalo con riguardo alla legittimazione del soggetto che può esperirlo, poiché previsto a favore di chi è terzo rispetto al precedente giudizio e non di chi ha rivestito la qualità di parte processuale.
L'opposizione di terzo - che si distingue in ordinaria (art. 404, comma 1, c.p.c.) e revocatoria (art. 404, comma 2, c.p.c.) - è un mezzo di impugnazione straordinario, perché la sua proposizione non è impedita dal passaggio in giudicato della sentenza che si impugna. Essa si inserisce nell'ampio novero di strumenti che il legislatore attribuisce ai terzi, quali l'intervento nel giudizio di primo grado e in appello, l'opposizione di terzo all'esecuzione prevista dall'art. 619, l'opposizione all'esecuzione proposta dal terzo assoggettato all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.
Oltre ai titolari di un diritto autonomo ed incompatibile e al falsamente rappresentato, la giurisprudenza da molto tempo riconosce ai litisconsorti necessari pretermessi l'esercizio dell'opposizione ordinaria (Cass. civ. 14 maggio 2005, n. 10130; Cass. civ. 17 luglio 2003, n. 11185; Cass. civ. 9 febbraio 2000, n. 1438; Cass. civ. 18 maggio 1994, n. 4878) e ciò anche in appello.
Inoltre, per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito (v. da ultimo Cass. civ. 18 gennaio 2022, n. 1441 e la più risalente Trib. Salerno 16 marzo 2009), il litisconsorte necessario pretermesso non ha l'onere di censurare nel merito la sentenza, in quanto il pregiudizio che legittima l'impugnazione deriva dalla sua mancata partecipazione.
In un primo momento, la legittimazione del litisconsorte pretermesso e del terzo titolare del diritto autonomo ed incompatibile sono state poste su un piano di reciproca esclusione (Fabbrini, L'opposizione ordinaria del terzo nel sistema dei mezzi di impugnazione, Milano, 1968, 179, nt. 45, secondo cui «l'opposizione di terzo ordinaria o è il mezzo di tutela dei terzi titolari di diritti autonomi e incompatibili o è il mezzo di difesa dei litisconsorti pretermessi, ma non può essere l'una o l'altra cosa insieme»; contrario ad ammettere il litisconsorte pretermesso ad esperire opposizione di terzo è anche Liebman, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1984, 389, in virtù della considerazione teorica che la sentenza resa in sua assenza è inefficace ad ogni effetto e che non vi è alcun bisogno di impugnarla).
Successivamente, si è asserito che ambedue le categorie di terzi sono legittimate a proporre opposizione di terzo (Proto Pisani, A proposito dei «Frammenti sull'opposizione di terzo» di Angelo Gualandi, in RTDPC, 1976, 1321, in part. 1335, che ha affermato, così mutando la sua precedente posizione espressa in Id., Opposizione di terzo ordinaria, Napoli, 1965, 300, che non solo il litisconsorte necessario, ma anche il titolare di un diritto autonomo ed incompatibile può sperimentare il rimedio dell'opposizione ordinaria).
Va tuttavia precisato che la Corte di cassazione, pur riconoscendo al litisconsorte necessario pretermesso la possibilità di promuovere un'azione di accertamento mero, ha tuttavia escluso ogni forma di tutela, anche cautelare o di opposizione all'esecuzione (sia ai sensi dell'art. 615 sia ai sensi dell'art. 619), diversa dall'opposizione di terzo prima che la sentenza resa inter alios sia divenuta definitiva (Cass. civ., sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1238).
Ovviamente, in caso di litisconsorzio necessario, non eccepito e non rilevato in primo grado, l'accoglimento dell'opposizione di terzo su tale base implica l'annullamento della sentenza di primo grado e la rimessione dell'intero processo al giudice di primo grado (Cass. civ. 22 febbraio 2021, n. 4665).
Si discute peraltro se il litisconsorte pretermesso possa rinunciare ad un grado di giudizio e chiedere che il giudice dell'opposizione comunque decida il merito. La soluzione positiva sembra possa sostenersi nel caso in cui il litisconsorte, pur accettando la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, la censuri, oltre che per violazione dell'art. 102, per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, giacché in tal caso il giudice, pur dovendo affrontare la questione della sua legittimazione a partecipare al giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, potrà evitare la rimessione, considerato che «il terzo (non avendo bisogno di svolgere attività istruttoria) non subisce alcun pregiudizio dalla sua mancata partecipazione al primo grado» (Olivieri, Opposizione di terzo, in Digesto civ., XIII, Torino, 1995, 130).
Applicando i principi esposti, dunque, la decisione in commento correttamente ricava la conseguenza di ritenere il comproprietario rimasto estraneo al giudizio legittimato ad agire in opposizione ex art. 404 c.p.c. in quanto litisconsorte necessario pretermesso e dunque a prescindere dal pregiudizio subito, giacché questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono in re ipsa, discendendo dalla natura del decisum, implicante la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale (v. in termini analoghi Cass. civ. 29 febbraio 2016, n. 3925). Tale conclusione, ça va sans dire, non potrebbe rassegnarsi qualora, come erroneamente ritenuto dalla decisione della corte territoriale, venisse riconosciuto all'azione proposta carattere personale, non potendo in tale ipotesi ravvisarsi la necessità del litisconsorzio.