Termini di decadenza e prescrizione della tassa automobilistica

Giuseppe Durante
26 Gennaio 2023

Cartella di pagamento, con ruolo reso esecutivo in data 6 marzo 2020, notificata in data 26 aprile 2022 afferente a redditi soggetti a tassazione separata - anno 2015 (IRPEF indennità fine rapporto lavoro dipendente) emessa a seguito di controllo automatizzato ex art.36-bis d.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione Modello Unico 2016. A Vostro parere, in relazione ai vari periodi di sospensione dei termini di decadenza e prescrizione previsti dalle normative emergenziali, la cartella di pagamento è notificata nel rispetto dei termini esposti? Allo stesso tempo, cartelle di pagamento notificate nel mese di settembre 2022, afferenti a tassa automobilistica - anno 2016, 2017 e 2018, risultano essere tempestive?

La cartella di pagamento richiamata nel quesito notificata dall'AdER in data 26 aprile 2022 risulterebbe tardiva con conseguente decadenza dell'AdE dal credito erariale in oggetto e con conseguente inesigibilità dello stesso da parte Concessionario nazionale procedente. Volendo fare chiarezza sulle proroghe così come disposte dai Decreti emergenziali, rileva segnalare quanto segue:

  • con riferimento ai Tributi Locali (IMU–TARI-TASI Violazioni al CdS),la previsione normativa di cui all'art. 67 del d.l. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) ha disposto una proroga di 84 giorni da aggiungere al termine di decadenza ordinario previsto in materia di fiscalità locale;
  • con riferimento ai Tributi Erariali (IRPEF- IVA-IRES- IRAP Addizionali) la previsione normativa di cui all'art. 157, comma 1 del d.l n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha disposto l'emissione degli atti impositivi da parte dell'AdE entro il 31/12/2020 da notificare tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022;
  • con riferimento poi alle Cartelle di pagamento, l'art. 157, comma 3 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha disposto che le cartelle formulate ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e riferite a dichiarazioni presentate nell'anno 2018 ma relative all'anno d'imposta 2017 possono essere notificate dal Concessionario nazionale entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (anno d'imposta 2017), aggiungendo altri 14 mesi di proroga.

Tanto rilevato, la proroga al 28 febbraio 2022 prevista dal richiamato art. 157, comma 1 del D.L. n. 34/2020 riguarda solo gli avvisi di accertamento e, in generale, gli atti emessi dall'AdE (atti di irrogazione delle sanzioni; avvisi di liquidazione; atti di recupero dei crediti d'imposta); pertanto, la proroga prevista nel periodo emergenziale, non è applicabile alle cartelle di pagamento emesse dall'AdER quali atti della riscossione coattiva ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973.

In particolare, con specifico riferimento ai ruoli prodotti ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 la previsione normativa di cui al già richiamato art. 157, comma 1 del d.l n. 34/2020 prevede la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nell'anno d'imposta 2018 e riferite al 2017. Ne deriva che, per le cartelle esattoriali emesse con la procedura automatizzata (ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973) riferite ai periodi d'imposta ante 2017, il termine decadenziale utile per la notifica delle stesse è quello disposto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 non interessato da alcuna proroga così prevista dai Decreti emergenziali.

Con riferimento al caso prospettato nel quesito, la cartella di pagamento emessa dall'AdER (a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973) relativa a redditi soggetti a tassazione separata di competenza 2015, la notifica della stessa risulta evidentemente tardiva, con conseguente sopravvenuta decadenza dell'AdE dal credito erariale in oggetto.

Con riferimento poi alle cartelle di pagamento riferite al bollo auto (2016-2017-2018) rileva precisare che il termine di prescrizione per la tassa automobilistica è quello triennale previsto espressamente dall'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito in legge con modificazioni, dall'articolo unico, primo comma, L. 28 febbraio 1983, n. 53 in cui è espressamente disposto: (…) l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1°gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.

Con riferimento al caso di specie, la tempestività delle cartelle di pagamento notificate dall'AdER a settembre 2022 è strettamente subordinata all'osservanza termine decadenziale di cui all'art. 25, comma 1 lett.c) del d.P.R. n. 602/1973 nel quale è disposto espressamente che la cartella di pagamento deve essere notificata entro due anni decorrenti dalla data di sopravvenuta definitività dell'avviso di accertamento. Ne deriva che, nel caso prospettato i titoli esecutivi notificati a settembre del 2022 risulteranno tempestivi se non risultano decorsi due anni dall'avvenuta notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento emessi e notificati dall'Ente Regione quale Ente impositore). Diversamente, le cartelle di pagamento avranno ad oggetto un credito (tassa automobilistica) dal quale l'ente Regione risulterà inevitabilmente decaduta, con conseguente inesigibilità del credito da parte del Concessionario nazionale.

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