Tecnica operatoria alternativa: quale responsabilità per il medico che non la prospetta al paziente?

Redazione Scientifica
26 Gennaio 2023

Nel caso in cui il medico chirurgo che ha eseguito l'intervento andato male abbia omesso di informare il paziente sull'esistenza di una tecnica alternativa che avrebbe evitato gli esiti negativi in concreto verificatisi, prima di ritenere colpevole il medico occorre verificare il nesso causale tra l'omissione e il danno.

A seguito di un intervento chirurgico di rimozione di un aneurisma all'aorta addominale, a un paziente veniva diagnosticata una grave occlusione intestinale che gli comportava conseguenze permanenti e rendeva necessaria l'asportazione di una parte dell'intestino. L'esito dell'operazione venne accertato essere una conseguenza imprevedibile della pratica medica operata, che veniva però a tutti gli effetti eseguita correttamente.

Tuttavia, la responsabilità venne ascritta comunque al medico, che aveva omesso di rendere edotto il paziente di una tecnica alternativa di rimozione dell'aneurisma, la quale, secondo la Corte d'appello, avrebbe evitato l'infausto esito negativo, verificatosi anche a causa dell'obsolescenza della pratica adottata.
Per tale motivo, il Policlinico veniva condannato al risarcimento del danno.

Per la cassazione della sentenza di seconde cure ricorreva il Policlinico, denunciando come la colpa del chirurgo fosse stata fatta erroneamente derivare dal non aver informato il paziente della tecnica alternativa e precisando che il paziente si era comunque rivolto allo stesso avendo ben chiaro che fosse un esperto della tecnica effettivamente operata.

La Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura proposta dal Policlinico, ritenendo che la Corte territoriale non abbia fatto buon uso dei principi in tema di nesso causale tra condotta colposa ed evento di danno, della cd. “causalità materiale”. I Giudici di secondo grado, pur avendo ammesso che l'esito negativo fosse una conseguenza imprevedibile dell'intervento, aveva ritenuto il medico colpevole esclusivamente per non aver prospettato l'esistenza dell'alternativa. Dovendo fondare un giudizio di responsabilità su tale omissione, la Corte avrebbe però anche dovuto accertare l'esistenza di un valido nesso causale tra la stessa e l'evento di danno. Avrebbe, in concreto, dovuto ricostruire come sarebbero andati i fatti in caso di mancata omissione da parte del professionista. Nessun giudizio controfattuale ha però svolto la Corte d'appello, che si è limitata ad affermare che la tecnica omessa avrebbe evitato l'evento. Ha, in poche parole, ritenuto colpevole il medico senza accertare il nesso causale.

La Corte di Cassazione ha accolto pertanto le doglianze della struttura ospedaliera ed ha cassato la sentenza rinviando alla Corte d'appello per l'accertamento dell'eventuale sussistenza di detto nesso causale tra fatto colposo del medico e danno.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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