Equo compenso, via libera della Camera

Redazione scientifica
24 Gennaio 2023

La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il testo della proposta di legge in materia di equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti, con l'intento di rafforzare la loro tutela nei confronti di specifiche imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti.

Preliminarmente all'illustrazione dei contenuti della proposta, si evidenzia che la proposta di legge «riproduce fedelmente il testo approvato nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, il 13 ottobre 2021, e dalla competente Commissione parlamentare del Senato, nel mese di luglio 2022. L'improvvisa conclusione della legislatura ha impedito che si giungesse all'approvazione finale del provvedimento».

Per quanto riguarda il contenuto, l'atto, che si compone di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista e porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra i professionisti e i clienti cosiddetti «forti».

L'art. 1 contiene la definizione di equo compenso. A tale riguardo è specificato che il compenso, per essere considerato equo, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri stabiliti per la determinazione dei compensi. Il comma 2, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese. Al riguardo si anticipa che tali accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salva prova contraria (così dispone l'art. 5, comma 1, di cui si dirà in seguito).

L'art. 2 definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali aventi per oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del codice civile e regolate mediante convenzioni, svolte in favore di imprese bancarie o assicurative (e loro controllate e mandatarie) oppure di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno realizzato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

L'art. 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, anche con riguardo ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); la disposizione specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti in base ai parametri per la liquidazione dei compensi, di cui all'art. 1.

L'art. 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto (ossia della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della suddetta differenza, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'art. 5, comma 1, prevede che gli accordi vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'art. 2, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

L'art. 6 consente alle imprese di cui all'art. 2 di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali. In tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

L'art. 7, al comma 1 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 del d.lgs. n. 150/2011) acquisti efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure e se il debitore non ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 702-bis del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso.

L'art. 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando il relativo dies a quo nel giorno del compimento della prestazione.

L'art. 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni organizzate in ordini o collegi) o dalle associazioni professionali (per le altre professioni di cui alla l. n. 4/2013). La disposizione richiama la disciplina dell'azione di classe ora contenuta nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021.

L'art. 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, segnalando al Ministro della giustizia eventuali pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso, di esprimere pareri o formulare proposte relativamente agli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni, nonché di presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza. L'Osservatorio, nominato per tre anni con decreto del Ministro della giustizia, che lo presiede personalmente o per mezzo di un proprio delegato, sarà composto da un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei consigli nazionali degli ordini professionali e da cinque rappresentanti designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per le associazioni di professionisti di cui all'art. 2 della l. n. 4/2013.

L'art. 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione non si applicano alle convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della legge, la cui applicazione sia ancora in corso.

L'art. 12 dispone le necessarie abrogazioni. In particolare, si prevede l'abrogazione dell'art. 13-bis della l. n. 247/2012, dell'art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 172/2017, e della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2006, nel quale era genericamente prevista l'abrogazione delle norme che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali.

L'art. 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it