Domanda di ammissione al concordato minore presentata dall’imprenditore persona fisica cancellato dal Registro delle imprese

La Redazione
27 Gennaio 2023

La pronuncia del Tribunale di Ancona ha ad oggetto una domanda di apertura della procedura di concordato minore ex artt. 74 ss CCII presentata da un imprenditore dopo la cancellazione dal Registro delle imprese.

Tribunale di Ancona, nell'ambito di un procedimento di apertura della procedura di ex artt. 74 ss. CCII, ha ritenuto che la circostanza che l'imprenditore persona fisica abbia presentato domanda di ammissione a tale procedura dopo l'avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese non risulta ostativa all'apertura della procedura nonostante il disposto dell'art. 33, comma 4, CCII.

Tale disposizione deve, infatti, intendersi riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal Registro delle imprese determina l'effettiva estinzione; diversamente l'imprenditore individuale che pone fine alla propria attività sopravvive alla cessazione della ditta.

Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore determinerebbe una determinerebbe un'ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione ed una illogica esclusione dagli strumenti di natura negoziale.

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