Se la casella PEC dell'avvocato è piena, la notifica va rinnovata al domicilio fisico del contribuente
27 Gennaio 2023
L'art. 16-sexies, d.l. n. 179/2012, conv. dalla l. n. 221/2012 – articolo rubricato «Domicilio digitale» e introdotto dall'art. 52, d.l. n. 90/2014 conv., con mod., nella l. n. 114/2014 — prevede che: «salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia». Tale norma, dunque, depotenzia la portata dell'elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia non consente la notificazione dell'atto in cancelleria, ma la impone pur sempre e necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario, salvo l'impossibilità per causa al medesimo imputabile (Cass. n. 17048/2017, n. 14914/2018, n. 14140/2019, n. 1982/2020, n. 2460/2021). Secondo la recente giurisprudenza, spetterebbe quindi al legale provvedere al controllo periodico della propria casella PEC, al fine di assicurare che gli effetti giuridici connessi alla notifica di atti tramite quel mezzo sia effettivo. Allo stesso tempo, analizzando il secondo comma dell'art. 138, c.p.c., si considera che «lasciare la casella di PEC satura equivale (…) ad un preventivo rifiuto di ricevere notificazioni tramite la stessa».
Secondo un altro orientamento, invece, «dev'essere escluso che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati solo così potranno conservarsi gli effetti della originaria notifica» (Cass. n. 3557/2021).
Pertanto, «[…] la notifica telematica al domicilio digitale sarà valida nell'ipotesi di avvenuta consegna, mentre, qualora vi sia una differente e specifica elezione di diverso domicilio» (nell'odierna fattispecie, fisico), «nell'eventualità di casella telematica piena (presso il domicilio digitale più sopra ricordato) per insufficiente gestione dello spazio da parte del destinatario della notifica, il notificante dovrà, per tempo, riprendere il procedimento notificatorio presso il domicilio eletto, e ciò a valere solo nel caso specificato, altrimenti non potendo sussistere alcun altro affidamento, da parte del notificatario, se non alla propria costante gestione della casella di posta elettronica, e nessun'altra appendice alla condotta esigibile dal notificante» (Cass. 40758/2021).
Per tutti questi motivi, il ricorso risulta inammissibile, dato che la questione risultava ancora oggetto di contrastante soluzione al momento dell'introduzione del giudizio stesso.
[Fonte: Diritto e Giustizia] |