In linea generale la giurisprudenza reputa che le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2022, n. 18841).
L'attenuazione degli oneri di disconoscimento e di impugnazione (di falso) della parte contro cui viene prodotta la scrittura proveniente da un terzo viene, dunque, correlata al valore di prova atipica della stessa: essendo quest'ultima valutabile semplicemente come un indizio a carico della parte contro cui la scrittura viene prodotta, quest'ultima non può ritenersi gravata di oneri processuali così formali e solenni, come il disconoscimento della sottoscrizione o la proposizione di una querela di falso.
A tale regime processuale semplificato si sottraggono tuttavia le scritture che, pur provenienti da terzi, hanno per natura una incidenza sostanziale e processuale “intrinsecamente elevata”, tale da rendere necessario, al fine di contestarne l'autenticità, l'esperimento della querela di falso.
I Giudici di legittimità hanno, invero, ribadito nella pronuncia in commento che la querela di falso è ammissibile contro la scrittura proveniente dal terzo, qualora la stessa abbia un intrinseco dato di attendibilità, come nel caso in cui il soggetto che l'ha materialmente formata sia legato alla parte contro la quale è prodotta da un particolare rapporto, ovvero ne sia procuratore o institore, così che debba presumersi che le circostanze rappresentate nel documento siano sostanzialmente riconducibili alla parte medesima (in tal senso si era già espressa Cass. civ., sez. un., 23 giugno 2010, n. 15169, ritenendo che il titolare di ditta individuale, cui, nel giudizio dallo stesso promosso, in qualità di appaltatore, contro il committente per ottenere il saldo del corrispettivo dell'appalto, sia stata opposta scrittura privata, proveniente dal procuratore della medesima ditta nonche moglie del titolare, deve proporre querela di falso per contestare la veridicità di tale scrittura formata da un terzo estraneo alla causa).
In siffatta ipotesi, alla pari di quanto avviene in caso di documento proveniente dalla parte, la querela di falso è esperibile al solo fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, non anche per contestare la veridicità di quanto dichiarato.