Azione revocatoria del patto di famiglia: quando vi è litisconsorzio necessario del coniuge e dei legittimari?

Redazione scientifica
26 Gennaio 2023

Nel giudizio intrapreso ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di patto di famiglia ai sensi dell'art. 768-bis c.c. non sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari che abbiano partecipato al contratto e che abbiano rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore.

La pronuncia in oggetto trae origine dal giudizio instaurato da una società cooperativa la quale, esponendo di essere creditrice dell'importo di 900.000 euro verso X, proponeva azione revocatoria del patto di famiglia stipulato ai sensi dell'art. 768-bis c.c. da quest'ultimo per trasferire a titolo gratuito le quote di una s.n.c.

Il Tribunale adito dichiarava inammissibile la domanda per la non assoggettabilità ad azioni esecutive della quota della società in nome collettivo. Il gravame proposto dall'originaria attrice veniva accolto dalla Corte d'appello che dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'appellante del patto di famiglia.

La sentenza veniva impugnata per cassazione dal debitore e dagli altri convenuti, i quali, per quanto di interesse, denunciavano la violazione dell'art. 102 c.p.c., evidenziando che la coniuge di X aveva partecipato al contratto ai sensi dell'art. 768-quater c.c., nel quale aveva rinunciato alla liquidazione da parte degli assegnatari delle partecipazioni societarie, per cui essa era litisconsorte necessario pretermesso.

La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso infondato. Nel giudizio intrapreso ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di patto di famiglia ai sensi dell'art. 768-bis c.c. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari che abbiano partecipato al contratto poiché da esso consegue l'obbligazione degli assegnatari delle partecipazioni societarie o dell'azienda di liquidare costoro mediante il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti del codice civile (art. 768-quater c.c.). A seguito dell'azione revocatoria la posizione dei soggetti non beneficiari della disposizione non resta impregiudicata in quanto sono incisi, sia pure soltanto relativamente al creditore che ha introdotto il giudizio revocatorio, gli effetti di un atto che viene ad inserirsi nella regolazione parziale della vicenda successoria del disponente e nei suoi rapporti con gli eredi necessari. L'inefficacia relativa attinge infatti un atto dal quale consegue l'effetto giuridico del pagamento in favore di coniuge e legittimari della somma prevista dall'art. 768-quater, comma 2, c.c.

A conclusioni diverse deve però pervenirsi ove gli altri partecipanti al patto di famiglia abbiano rinunciato in tutto alla liquidazione prevista dall'art. 768-quater, comma 2, c.c. L'eventuale accoglimento dell'azione non determinerebbe alcun effetto giuridico che possa incidere nella sfera giuridica del coniuge o del legittimario avendo costoro rinunciato al loro diritto, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e dei beneficiari dell'atto. Il litisconsorzio necessario è pertanto in tale ipotesi da escludere, mentre ricorre nel caso di rinuncia parziale, perché in questo caso il diritto alla liquidazione permarrebbe per la parte non rinunciata.

Ebbene, secondo la Corte, nel caso di specie, vi era stata rinuncia in tutto al diritto da parte del coniuge, per cui non vi era litisconsorzio necessario.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.