Inaugurazione anno giudiziario 2023, focus su giustizia civile e riforma

Redazione scientifica
27 Gennaio 2023

In occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, il Presidente della Corte di cassazione e il presidente del CNF hanno tracciato una panoramica della giustizia civile in Italia, sottolineando i dati positivi e ponendo in luce i nodi ancora da sciogliere.

L'analisi dei dati sull'amministrazione della giustizia in Italia dell'anno trascorso conferma il quadro «in chiaroscuro» già descritto nelle precedenti relazioni. Con queste parole il Primo Presidente della Corte di cassazione ha fotografato la giustizia in Italia, evidenziando che molte delle valutazioni fatte un anno fa devono essere riproposte e delineano il consolidarsi di alcune tendenze. Di seguito i principali punti trattati nella relazione.

Gli obiettivi del PNRR. Gli obiettivi concordati con l'Europa, nell'ambito del PNRR, da raggiungere entro giugno 2026, riguardano per la giustizia civile la riduzione del disposition time complessivo (baseline 2019) nella misura del 40% e l'abbattimento dell'arretrato. Dall'esame delle Relazioni dei Presidenti delle Corti di appello sulla situazione della giustizia civile nei singoli distretti emerge un dato ricorrente e significativo. È chiara la consapevolezza che gli obiettivi stabiliti in sede europea non costituiscono solo un punto di arrivo, un risultato da raggiungere nel tempo previsto, ma indicano l'esigenza di un cambiamento culturale nell'organizzazione degli uffici giudiziari, grazie anche alle riforme adottate in attuazione della legge delega n. 206 del 2021, per un recupero di effettività nell'amministrazione della giustizia, non temporaneo ma tendenzialmente stabile. Non è importante solo raggiungere l'obiettivo della riduzione dei tempi di definizione dei giudizi civili e di recupero dell'arretrato, ma anche il come raggiungerlo. Sulla scorta delle misure adottate nel corso dell'emergenza pandemica, si sottolinea la necessità di un forte impegno nell'implementazione e nell'uso degli strumenti tecnologici, promuovendo la digitalizzazione e lo sviluppo anche della funzione statistica per potenziare la capacità di analisi dei dati e delle ricadute, quale misura prodromica e funzionale all'adozione di misure organizzative funzionali all'esercizio dell'attività giurisdizionale.

La riduzione dell'arretrato in materia civile. Il numero dei procedimenti civili complessivamente pendenti in tutti gli uffici giudiziari al 30 giugno 2022 è stato di 2.881.886 unità, risultando inferiore a quello di 3.106.623 del 30 giugno 2021. In termini percentuali la riduzione è stata del 7,2 %. Tale dato, che ha come parametro temporale l'anno giudiziario, deve essere analizzato nel dettaglio, in relazione ai diversi uffici. In proposito si evidenzia che le pendenze nella giurisdizione di merito (Corte di appello, Tribunale) hanno registrato un decremento rispettivamente del 9,7% e del 9,1%. La Corte di cassazione ha registrato una diminuzione delle pendenze del 10,2%. Il Giudice di pace ha visto un decremento delle pendenze, nella misura del 3,7% e un decremento delle nuove iscrizioni del 1,7%; la riduzione delle iscrizioni, nel confronto tra il 2021/2022 e il 2020/2021, risulta particolarmente significativa in relazione al risarcimento danni da circolazione (-12,9%). Sono, invece, cresciute in modo non marginale le pendenze davanti ai Tribunali per i minorenni (+8,1%).

Giustizia civile, rito cartolare, applicativi informatici.Nel corso del 2022 i numerosi interventi normativi che, a partire dal 2020, si sono succeduti nel tempo durante l'emergenza sanitaria, e i nuovi strumenti con essi introdotti hanno avuto l'importante effetto di stabilizzare la piena ripresa dell'attività giudiziaria, consentendo la prosecuzione del lavoro senza soluzione di continuità, grazie anche a misure organizzative e di raccordo tra giudici, avvocati e personale amministrativo adottate dalla generalità degli Uffici. Queste modalità hanno permesso ai giudici di contenere i rinvii delle udienze e, soprattutto, di recuperare tempo in favore della decisione di riserve e sentenze, tempo prima dedicato agli incombenti di udienza, ed in particolar modo alla redazione del verbale o allo svolgimento dell'udienza stessa.

Le criticità del processo civile. Nel periodo in oggetto, è risultato sostanzialmente non applicato il cd. “filtro in appello” di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; come negli anni precedenti, si rileva che lo stesso risulta circoscritto ai soli casi di assoluta infondatezza dell'appello, circostanza, questa, che lo rende poco applicabile ai casi concreti. Sul punto va rilevato che il legislatore delegato ha rivisto la disciplina dei filtri nelle impugnazioni, riscrivendo completamente l'art. 348-bis, c.p.c., ed introducendo uno strumento che consente una decisione accelerata e semplificata sia per gli appelli manifestamente infondati, sia per quelli inammissibili. Il citato art. 348-ter, c.p.c., che disciplinava la pronuncia di inammissibilità dell'appello e che non aveva dato buona prova, è stato così abrogato, risultando ormai inutile poiché si è preferito che venga adottata una decisione nel merito dell'impugnazione. Nel corso del periodo di rilevamento, si segnala un uso limitato della

motivazione breve di cui all'art. 281-sexies, c.p.c., in quanto tale modalità di definizione comporta il rischio di definire procedimenti aventi iscrizione più recente, a scapito di procedimenti aventi iscrizione più risalente nel tempo. Si è osservato che il d.lgs. n. 149 del 2022 ha lasciato invariata la suddetta disposizione, ma, in attuazione al principio di delega previsto dall'art. 1, comma 5, lett. l), della legge n. 206 del 2021, è stato inserito un terzo comma, che consente al giudice di riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni a decorrere dall'udienza di discussione orale della causa, che ne favorirà l'applicazione. La proposta di conciliazione e l'esperimento della mediazione hanno continuato ad essere istituti poco applicati nel procedimento di appello, ove già esiste una sentenza di primo grado e i margini di conciliazione e di mediazione risultano quasi sempre insussistenti.

Mediazione e deflazione del contenzioso. Nelle Relazioni dei Presidenti delle Corti di appello, l'attenzione viene focalizzata sulla cd. giustizia complementare, nella quale vengono tradizionalmente ricomprese la negoziazione assistita e la mediazione, rilevando come queste forme di risoluzione alternativa delle controversie possono contribuire alla deflazione del contenzioso, con dei positivi effetti ulteriori connessi alla modalità compositiva della lite. Nel primo semestre del 2022 le iscrizioni di mediazioni sono state 85.269, di cui 16.107 hanno riguardato mediazioni volontarie e per casi non esplicitamente riportati nell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, vigente ratione temporis.

Alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 è intervenuto anche il Presidente del CNF che ha espresso pensieri molto critici e molto chiari: «l'inaugurazione dell'anno giudiziario è l'occasione di bilanci e di valutazione, non solo della produttività – insufficiente, a dispetto dei numeri –, ma dell'effettività della giustizia nella sua funzione essenziale, quella a tutela dei cittadini. Ebbene, il bilancio e, per l'effetto, la sua valutazione, purtroppo, non possono essere che negativi, e quel che più preoccupa, o sarebbe meglio dire angoscia, è la cupa prospettiva del nuovo anno giudiziario. L'Europa ci ha chiesto e ci chiede una giustizia efficace ed efficiente, ma in nome dell'efficacia e dell'efficienza, elementi indefettibili per un processo celere ma giusto, abbiamo sacrificato garanzie, principi e ora anche la certezza del diritto applicabile, a scapito, naturalmente, della tutela delle persone». Masi ha poi sottolineato anche la mancata considerazione per il mondo dell'avvocatura: «anche se oggi, e non a causa dell'emergenza sanitaria, gli avvocati e quindi i cittadini sono fuori dai tribunali e dalle sedi di giustizia e non solo fisicamente. Sono fuori perché i nuovi processi – la c.d. nuova giustizia – ci vedono ai margini di un sistema, funzionalmente e strutturalmente inadeguato, compresso in formalismi con cui prevarrà lo sbarramento alla domanda di giustizia, la statistica al diritto dovere di difesa». Per chiudere, infine, il presidente del CNF ha lanciato un ulteriore allarme: «la giustizia continuerà a non funzionare o a funzionare male se si continuerà ad alimentare la separazione tra gli operatori di giustizia: giudici e avvocati sono oramai distanti, lontanissimi, e perfino le istanze di conferimento e colloquio oggi sono spesso rigettate perché ritenute non necessarie e non conferenti); avvocati e cancellieri sono separati al punto che un secondo accesso alle cancellerie potrebbe essere segnalato come molesto».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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