Annullabile la delibera di approvazione del rendiconto condominiale che non consideri i crediti dei condomini

Redazione scientifica
30 Gennaio 2023

La delibera di approvazione del rendiconto condominiale può essere impugnata qualora non tenga conto dei crediti che singoli condomini hanno nei confronti del condominio a compensazione della quota spese dovuta.

La Corte d'Appello di Messina confermava la decisione di prime cure con cui era stata respinta l'impugnazioneex art. 1137 c.c. proposta da due condomini per l'annullamento della deliberazione condominiale con cui era stato approvato il rendiconto. La decisione è stata impugnata dai soccombenti dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il Collegio ricorda in primo luogo che:

  • la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti solo per ragioni di legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza (artt. 1135 e 1137 c.c.);
  • il rendiconto condominiale deve contenere "le voci di entrata e di uscita", e quindi gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto alle relative manifestazioni finanziarie, nonché ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti (art. 1130-bis c.c.)
  • per la validità della delibera di approvazione del rendiconto condominiale, occorre comunque che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione.

Nel caso di specie, i condomini ricorrenti affermavano di avere un credito nei confronti del Condominio, derivante da una precedente sentenza divenuta esecutiva, che non era stato considerato nel rendiconto, con conseguente mancata compensazione delle quote ordinarie e straordinarie a loro carico. La Corte, accogliendo il ricorso con rinvio, precisa che «qualora il rendiconto approvato dall'assemblea non riporti un debito del Condominio verso un condomino derivante da sentenza esecutiva, si verifica un'obiettiva mancanza di intellegibilità della situazione patrimoniale del condominio stesso e deve perciò riconoscersi l'interesse del condomino ad agire per la declaratoria di invalidità della relativa deliberazione, in quanto il sindacato dell'autorità giudiziaria non si estende in tal modo alla valutazione del merito - ovvero della opportunità o convenienza - della soluzione gestoria adottata, ma consiste nel riscontro della legittimità della delibera con riguardo, in particolare, all'art. 1130-bis c.c.».

Fonte: dirittoegiustizia.it