Annullabile la delibera di approvazione del rendiconto condominiale che non consideri i crediti dei condomini
30 Gennaio 2023
La Corte d'Appello di Messina confermava la decisione di prime cure con cui era stata respinta l'impugnazioneex art. 1137 c.c. proposta da due condomini per l'annullamento della deliberazione condominiale con cui era stato approvato il rendiconto. La decisione è stata impugnata dai soccombenti dinanzi alla Corte di Cassazione. Il Collegio ricorda in primo luogo che:
Nel caso di specie, i condomini ricorrenti affermavano di avere un credito nei confronti del Condominio, derivante da una precedente sentenza divenuta esecutiva, che non era stato considerato nel rendiconto, con conseguente mancata compensazione delle quote ordinarie e straordinarie a loro carico. La Corte, accogliendo il ricorso con rinvio, precisa che «qualora il rendiconto approvato dall'assemblea non riporti un debito del Condominio verso un condomino derivante da sentenza esecutiva, si verifica un'obiettiva mancanza di intellegibilità della situazione patrimoniale del condominio stesso e deve perciò riconoscersi l'interesse del condomino ad agire per la declaratoria di invalidità della relativa deliberazione, in quanto il sindacato dell'autorità giudiziaria non si estende in tal modo alla valutazione del merito - ovvero della opportunità o convenienza - della soluzione gestoria adottata, ma consiste nel riscontro della legittimità della delibera con riguardo, in particolare, all'art. 1130-bis c.c.».
Fonte: dirittoegiustizia.it
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