Legge di bilancio 2023: tutte le novità sulla tregua fiscale

30 Gennaio 2023

La nuova legge di bilancio (L. 29 dicembre 2022, n. 197), entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ha dedicato una cospicua sezione alle “Novità in materia di definizioni fiscali”, ossia ad un insieme di procedure e misure introdotte dal Legislatore allo scopo di dare attuazione alla c.d. “tregua fiscale”.
Premessa

Per “tregua fiscale” deve intendersi una categoria di disposizioni normative pensate a beneficio del contribuente, azionabili facoltativamente da quest'ultimo al fine di risolvere e sanare determinate irregolarità nei propri rapporti con il Fisco e, pertanto, di definire in modo agevolato i propri debiti fiscali e contributivi.

Nel corso del presente elaborato si tenterà di ripercorrere in maniera sintetica ma esaustiva tutte le suddette novità, da considerarsi come strumenti giuridici utili per ristabilire un certo equilibrio nella dialettica – il più delle volte confliggente – tra Fisco e contribuente e, ove possibile, per rispondere a preminenti esigenze deflative di giustizia tributaria.

Condono fiscale 2023. Tutte le novità

Tra le novità rilevanti introdotte con la manovra di bilancio 2023, in primo luogo, vanno presi in considerazione i commi 174 -178, dell'art. 1 della citata legge che regolano la disciplina sull'istituto del c.d. ravvedimento speciale operoso, ideato al fine di agevolare il contribuente nella rimozione di tutte quelle violazioni (non contestate) riguardanti l'erronea applicazione della legge in materia di dichiarazioni non validamente presentate, relative ai periodi d'imposta fino al 2021. Affinché l'istituto possa operare, si richiede il versamento integrale o della prima rata delle somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni, entro e non oltre il 31 marzo 2023, potendo così beneficiare di una sanzione ridotta pari ad 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili. Come si è anticipato, è possibile procedere a rateizzazione degli importi dovuti per un massimo di 8 rate trimestrali tutte di pari importo, nonché è consentito procedere per compensazione tra debiti e crediti d'imposta di cui il contribuente è titolare.

Per quanto concerne la c.d. definizione degli avvisi bonari, disciplinata dai commi 153-157 del cit. art. 1, va detto che, nelle ipotesi in cui siano stati emessi in seguito alla liquidazione delle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2019, 2020 e 2021, è consentita una riduzione delle sanzioni irrogabili ad una percentuale del 3%, anziché del 10%, se il soggetto debitore provvede al versamento integrale o della prima rata delle somme dovute (consistenti in imposte, interessi e sanzioni) entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso o, comunque, entro il 1° gennaio 2023. È, inoltre, prevista la possibilità per il contribuente di rateizzare il versamento delle somme in 20 rate trimestrali di pari importo, nonché di procedere alla c.d. compensazione tributaria.

Ai sensi dei commi 166-173 del cit. art. 1, consentita è, inoltre, la sanatoria degli errori formali, ossia di tutte quelle irregolarità ed inadempimenti di natura formale che non rilevano ai fini della determinazione dell'imponibile e del debito d'imposta e che sono stati commessi non al più tardi del 31 ottobre 2022. Anche in questo caso, è stata prevista dal Legislatore una riduzione delle sanzioni al 3%, anziché al 10%, per tutti quei soggetti che hanno proceduto, in primis, con la rimozione dell'irregolarità riscontrata e, in secondo luogo, con il versamento degli importi dovuti; sarà, altresì, possibile dilazionare il pagamento in 2 rate di pari importo, da pagarsi entro il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024, nonché compensare gli elementi attivi e passivi d'imposta nei confronti del contribuente.

Ai commi 179-185, il Legislatore ha disciplinato tre differenti misure attinenti, nell'ordine, alla definizione dell'accertamento con adesione, alla definizione degli avvisi di recupero dei crediti d'imposta e, infine, alla definizione degli avvisi di accertamento, stabilendo che, in relazione a tali fattispecie, è previsto il beneficio di veder ridotte le sanzioni a 1/18 del minimo edittale, con possibile rateazione degli importi dovuti (imposte, interessi, sanzioni) per un massimo di 20 rate trimestrali di pari entità, con l'applicazione di interessi legali al 5%; è, altresì, esclusa l'operatività dell'istituto della compensazione tributaria.

Riguardo al primo caso, è richiesto che l'accertamento tragga origine da atti che sono stati preceduti da PVC (i.e. processo verbale di constatazione) o da inviti a comparire obbligatori, notificati entro il 31 marzo 2023, non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023. La definizione si perfeziona mediante il versamento integrale delle somme dovute (imposte, interessi, sanzioni) o della prima rata, da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di adesione tra le parti. A tal proposito, quindi, il contribuente potrà definire la pretesa erariale in sede di contraddittorio con la controparte, beneficiando della suddetta riduzione delle sanzioni.

Nell'ambito della definizione degli avvisi di recupero dei crediti d'imposta si considerano oggetto della misura agevolativa tutti quegli avvisi ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 o notificati entro il 30 marzo 2023. Perché tale beneficio possa operare, si richiede al contribuente il versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto per l'impugnazione.

Per quanto concerne la definizione degli avvisi di accertamento e quelli di liquidazione, si richiede che tali atti debbano essere ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023, o siano da notificare entro il 31 marzo 2023. Anche in questo caso, la definizione agevolata può operare solo sei il contribuente ha versato gli importi dovuti o la prima rata entro il termine previsto per presentare ricorso.

I commi 219-221 sono, invece, dedicati alla c.d. regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate derivanti da istituti deflativi del contenzioso, dovendosi in tale categoria considerare tutte quelle rate successive alla prima o, nel caso di conciliazione giudiziale, la totalità delle somme dovute, che sono scadute alla data del 1° gennaio 2023 e per le quali il contribuente non ha ricevuto la cartella di pagamento o l'intimazione ad adempiere. Qualora il contribuente decidesse di usufruire di tale procedura agevolata, la definizione si perfeziona con il versamento integrale delle somme dovute entro il 31 marzo 2023, senza pagare sanzioni ed interessi. È, altresì, possibile dilazionare il pagamento delle somme dovute in un numero massimo di 20 rate scadenti al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno, purché la prima rata sia versata entro il 31 marzo 2023. In tal caso, dunque, è consentito al contribuente regolarizzare la propria posizione fiscale, all'esito di una procedura deflativa del contenzioso, beneficiando del c.d. stralcio delle somme, ossia di una riduzione effettiva degli importi dovuti, e della invalidità degli effetti della decadenza dalla dilazione, tra cui proprio la sanzione del 45%. Tale fattispecie è, inoltre, esclusa dall'ambito di operatività della compensazione tributaria.

Di notevole rilevanza sono i commi 186-205 riferiti alle ipotesi di definizione delle liti ancora pendenti al 1° gennaio 2023, di cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane. Per beneficiare delle relative agevolazioni, è necessario che il contribuente presenti apposita domanda e paghi le somme dovute o la prima rata entro il 30 giugno 2023, con possibilità – per chi ne fa richiesta – di ottenere la sospensione del processo fino al 10 luglio 2023 e la sospensione dei termini di impugnazione delle sentenze per 9 mesi. Guardando in concreto ai benefici previsti a favore del contribuente, la norma prevede che, in caso di ricorso pendente in I grado, sia pagato il 90% del valore della controversia, senza sanzioni e interessi; nei casi in cui l'Agenzia sia risultata soccombente nell'ultima pronuncia, il contribuente dovrà versare solo il 40% del valore della controversia in I grado e il 15% in II grado; nei casi in cui, invece, l'Agenzia sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, il contribuente verserà soltanto il 5% del valore della controversia. Qualora sia risultata vittoriosa l'Agenzia in I o in II grado, o in entrambi i giudizi, il contribuente dovrà pagare le imposte per intero, con stralcio di sanzioni ed interessi.

Se, d'altro canto, il contenzioso riguarda le sole sanzioni, il contribuente verserà il 15% in caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima pronuncia, o il 40% in tutti gli altri casi.

Per agevolare il pagamento, è prevista, per debiti superiori a mille euro, una rateazione in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Resta, tuttavia, esclusa la compensazione tributaria.

Altro istituto interessante, disciplinato dai commi 206-212 della citata legge, riguarda la c.d. definizione giudiziale agevolata per tutte quelle controversie ancora pendenti al 1° gennaio 2023 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che devono essere definite entro il 30 giugno 2023 mediante un accordo conciliativo da stipulare tra le parti fuori udienza. La definizione si perfeziona con il versamento integrale o della prima rata dell'importo dovuto (comprensivo di imposte, sanzioni e interessi) entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo e prevede una riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Resta, tuttavia, preclusa la possibilità di effettuare una compensazione tributaria.

Con particolare riguardo alle controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, ancora pendenti in Cassazione alla data del 1° gennaio 2023, il Legislatore ha dedicato una specifica disciplina agevolativa di cui ai commi 213-218. Si fa qui riferimento alla c.d. rinuncia agevolata in Cassazione che prevede una riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale in tutti quei casi in cui sia stato sottoscritto un apposito accordo tra le parti della controversia, da definire, in ogni caso, entro il 30 giugno 2023. Alla sottoscrizione dell'accordo dovrà, poi, seguire il versamento integrale delle somme dovute nei 20 giorni successivi all'accordo, restando preclusa in tal caso la possibilità di rateizzare gli importi dovuti e di compensare tra debiti e crediti d'imposta del contribuente.

Rottamazione e stralcio dei ruoli

Vi sono, in conclusione, due ulteriori interessanti misure riproposte dalla nuova manovra di bilancio a sostegno dei contribuenti, riguardanti la c.d. rottamazione dei ruoli, ai commi 231-252, e lo stralcio dei ruoli sino ai 1000 euro, di cui ai commi 222-230.

Nel primo caso, è possibile rottamare tutti quei carichi fiscali che sono stati affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, mediante compilazione di apposita domanda da presentarsi entro il 30 aprile 2023, con l'indicazione, altresì, dei ruoli che si intende definire e della tipologia di versamento che si intende effettuare (integrale o rateale). A beneficio di tale domanda, il contribuente potrà pagare solo il capitale dovuto, con conseguente sgravio di tutte le sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, di quelli di mora e dei compensi di riscossione. Per quanto concerne le modalità di perfezionamento del pagamento dovuto, va anzitutto ribadito che è possibile dilazionare il versamento delle somme per un numero di 18 rate di pari importo di cui la prima e la seconda (pari al 20% delle somme complessivamente dovute) sono da pagarsi, rispettivamente, entro il 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023. Il residuo 80% corrispondente alle rate ancora da versare dovrà essere pagato entro i termini del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2024. Su tutte le rate successive alla prima sono, tuttavia, dovuti interessi nella misura del 2%. Non è prevista compensazione.

Nel caso del c.d. stralcio dei ruoli fino a 1000 euro, va anzitutto premesso che deve trattarsi di debiti che, alla data del 1° gennaio 2023, corrispondono ad un importo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, complessivamente, non superiore ai 1000 euro. Soddisfatti tali requisiti, i debiti residui verranno annullati automaticamente dagli Agenti della Riscossione entro il 31 marzo 2023. Tuttavia, nelle ipotesi in cui il contribuente abbia già pagato le somme dovute entro lo scadere di tale termine, non avrà diritto al rimborso di quanto versato. Anche in tal caso, la compensazione tributaria è esclusa.

In conclusione

Alla luce della rassegna illustrata nel corso del precedente paragrafo sulle misure di definizione fiscale previste dal Legislatore nella nuova legge di bilancio, si comprende senza dubbio lo sforzo compiuto dallo stesso per agevolare la risoluzione delle controversie e dei rapporti conflittuali tra Fisco e contribuente, prediligendo un certo favor non soltanto a beneficio di quest'ultimo, ma anche verso l'esigenza di ridurre i costi della riscossione connessi a tali procedure, così come verso l'intento deflattivo alla base delle scelte normative.

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