È di cinque anni la prescrizione degli interessi tributari

Francesco Brandi
30 Gennaio 2023

La Corte di Cassazione con la sentenza 2095 del 24 gennaio 2023 ha stabilito che gli interessi erariali - la cui prescrizione è di cinque anni - costituiscono un'obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principale. Per essi non è prevista una disciplina speciale, a differenza delle sanzioni, ma si applica la norma di diritto comune rappresentata dall'art. 2948, n. 4 c.c

La disputa sul termine di prescrizione degli interessi. L'assunto dell'Ader si basa sulla diversa natura degli interessi previsti in materia tributaria e sulla necessità di differenziarne la disciplina anche in punto di prescrizione. Inoltre, Ader ritiene di estrarre il principio secondo cui la prescrizione degli interessi è omologa a quella del tributo cui essi accedono. Sicché, ove i tributi fossero soggetti alla prescrizione ordinaria (come i tributi erariali), anche l'obbligazione degli interessi dovrebbe essere assoggettata alla medesima disciplina prescrizionale. La Cassazione ha ritenuto non convincenti tali osservazioni ritenendo dirimente il dato normativo della disciplina di diritto comune.

La norma di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La norma relativa alla prescrizione degli interessi è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi. Rilevante appare, in proposito, la circostanza che la norma non distingue il regime della prescrizione in ragione della natura o della fonte degli interessi. Tale disciplina unitaria appare significativa, in considerazione del fatto che il codice civile conosce diverse categorie di interessi, quali gli interessi corrispettivi, dovuti in caso di debiti liquidi ed esigibili (Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2020, n. 11655), gli interessi moratori, quale corrispettivo del ritardato adempimento (Cass. civ., Sez. I, 5 maggio 2022, n. 14214) e gli interessi compensativi, diretti a compensare il pregiudizio subito dal creditore per mancato godimento di beni o servizi di cui all'art. 1499 c.c.

Una analoga impostazione del legislatore si rinviene in tema di collocazione nel grado ipotecario. L'art. 2855, secondo comma, cod. civ., dispone che la collocazione privilegiata ipotecaria opera «qualunque sia la specie di ipoteca», collocando nello stesso grado gli «interessi dovuti»; che si tratti, pertanto, di interessi prodotti da capitale di ipoteche iscritte su fonte volontaria (dove gli interessi sul capitale sono di natura corrispettiva), o di ipoteche giudiziali, derivanti da provvedimenti giurisdizionali (dove gli interessi prodotti sono di natura moratoria), vi è sempre collocazione privilegiata sul ricavato del bene liquidato, quale che sia la natura, corrispettiva o moratoria, dell'interesse prodotto.

Inoltre, il legislatore ha da sempre provato a sganciare la riscossione dell'obbligazione accessoria rispetto a quella principale. Benché le due prestazioni (capitale e interessi) appaiano omogenee (entrambe essendo prestazioni pecuniarie) e benché la prestazione degli interessi scaturisca dall'obbligazione pecuniaria, l'obbligazione di interessi si aggiunge alla originaria prestazione in sorte capitale e aggrava la posizione del debitore. Il legislatore ha inteso liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, di questa prestazione accessoria in termini più rapidi rispetto all'obbligazione principale, differenziando il periodo di prescrizione, più breve per gli interessi rispetto al capitale. Del resto, coerentemente con tale finalità, anche l'art. 1194 c.c. prevede la preventiva imputazione del pagamento a estinzione del debito prima agli interessi e poi al capitale.

In definitiva il carattere dell'accessorietà dell'obbligazione degli interessi attiene unicamente all'aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorge unitamente all'obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l'estinzione dell'obbligazione principale stessa. Peraltro, una volta sorta l'obbligazione di interessi (per effetto del sorgere dell'obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione; man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui possono essere suscettibili di autonome vicende rispetto all'obbligazione tributaria configurata a carico del contribuente (cfr. Cass.civ., sez. Unite, n. 22281/2022).

Caso concreto. Correttamente la Ctr ha applicato la prescrizione quinquennale per le sanzioni e per gli interessi. Bocciato il motivo di ricorso dell'Ader secondo cui il principio della prescrizione quinquennale può applicarsi a prestazioni periodiche caratterizzate da pluralità di prestazioni, non anche al pagamento di tributi, come nel caso di specie, per i quali la periodicità riguardi la sola presentazione di rendiconti, nonché in considerazione della accessorietà del credito per interessi a un credito soggetto a prescrizione decennale, con conseguente applicazione del medesimo termine prescrizionale.

La norma di cui all'art. 2948, numero 4, c.c. relativa alla prescrizione degli interessi è una norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, senza fare alcuna distinzione in ragione della natura o della fonte degli interessi. Inoltre, il carattere dell'accessorietà dell'obbligazione degli interessi attiene unicamente all'aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorge unitamente all'obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l'estinzione dell'obbligazione principale stessa. Tuttavia, una volta sorta l'obbligazione di interessi (per effetto del sorgere dell'obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione; man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire un'obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui possono essere suscettibili «di autonome vicende rispetto all'obbligazione tributaria configurata a carico del contribuente». Pertanto, la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, numero 4, c.c. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale (cfr. Cass. civ. n. 27055/2022, n. 7486/2022, n. 22351/2020 e n. 30901/2019).

[Fonte: diritto e giustizia]

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