Appare opportuno contestualizzare nel quadro normativo di riferimento, richiamato nella decisione, la pronuncia della Corte, ove enunciato il principio, nella statuizione sopra rilevata, per cui il diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'art. 580 c.c. spetta anche al figlio che abbia già̀ il diverso status di figlio altrui, ricomprendendo nel novero dei figli "non riconoscibili" anche coloro che, avendo un diverso stato di filiazione, per scelta consapevole non abbiano impugnato il precedente riconoscimento o proposto azione di disconoscimento di paternità̀, esercitando l'azione di stato relativa.
Come noto, secondo l'art. 580 c.c. (Diritti dei figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili) ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. La norma è stata sostituita dall'art. 188 l. 19 maggio 1975, n. 151 e modificata poi dall''art. 79, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore a partire dal 7 febbraio 2014, che ha, a sua volta, sostituito, nella rubrica e nel testo, ovunque presente, la parola: «naturali» con le parole: «nati fuori del matrimonio». In particolare, dopo l'ultima riforma, che ha introdotto il fondamentale principio dell'unicità̀ dello stato di figlio, il testo della norma è rimasto sostanzialmente immutato, a parte l'adeguamento lessicale, non avendone la medesima specificato l'ambito soggettivo di applicazione.
La Cassazione chiarisce come la ratio della disposizione sia quella di assicurare una particolare tutela patrimoniale successoria, ossia un diritto di credito nei confronti dell'eredità del genitore biologico, ai soggetti sprovvisti di un titolo di stato di filiazione nei confronti del de cuius, determinando il fatto procreativo, nei casi di accertamento c.d. indiretto di paternità̀ caratterizzati dalla "non riconoscibilità̀" del figlio, solo il sorgere di un rapporto obbligatorio ex lege a limitati fini patrimoniali, un diritto di credito verso l'eredità del genitore biologico e non lo stato di figlio.
In motivazione, vengono indicate quale ipotesi di figli non riconoscibili, tra le situazioni in cui risulta esservi un ostacolo alla rimozione dello stato di "figlio altrui" indipendente dalla propria volontà̀, quelle riguardanti i nati da genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età̀, salva l'autorizzazione del giudice (art. 250, comma 5, c.c.); il figlio infraquattrodicenne non riconoscibile per mancanza di consenso del genitore che abbia già̀ effettuato il riconoscimento, salva l'autorizzazione del Tribunale (art. 250, commi 3 e 4, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. d) l. n. 219/2012); l'ipotesi del figlio privo di assistenza morale e materiale, per il quale sono intervenuti la dichiarazione di adottabilità̀ e l'affidamento preadottivo (art. 11, ultimo comma, l. n. 184/1983) per essere in tale casi il riconoscimento divenuto inefficace.
Si osserva, al riguardo, come nella fattispecie di cui all'art. 580 c.c., sono da ricomprendere anche coloro che, avendo un diverso stato di filiazione, per scelta consapevole non hanno impugnato il precedente riconoscimento o non hanno proposto azione di disconoscimento di paternità. Il Collegio inserisce così la decisione all'interno dell'orientamento giurisprudenziale, cui ritiene di dare continuità, caratterizzato da pronunce, quali, a titolo esemplificativo, Cass. civ,, 1° aprile 2004, n. 6365 (in Giur. it., 2005, 10), ove viene attribuita rilevanza anche all'impossibilità sopravvenuta, ossia derivante dall'omessa proposizione dell'azione di disconoscimento di paternità̀ entro il termine di decadenza in allora vigente per il figlio, ai fini del riconoscimento ex art. 279 c.c.
Le argomentazioni in motivazione riflettono l'ottica preminentemente rivolta alla tutela del diritto alla stabilità dell'identità̀ familiare, declinato in ambito nazionale e sovranazionale, ex art. 30 Cost e ex art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), a norma del quale ultimo articolo, al comma 1, ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza [al riguardo, si v. Legge 4 agosto 1955, n. 848 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL'UOMO - CEDU) integrato dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con legge 28 agosto 1997, n. 296 (Si cfr. il parere consultivo del 10 aprile 2019 Grande Chambre della Corte Europea dei diritti dell'uomo; per approfondimenti sul tema, osservatoriosullefonti.it).
Si ribadisce altresì l'importanza della concezione sostanziale della famiglia, sulla scorta della prevalente giurisprudenza, ove risulta di tutta evidenza la rilevanza, in sede di valutazione giudiziale, della considerazione del diritto all'identità personale in correlazione non soltanto alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia (si v. Corte cost. 25 giugno 2020, n. 127; Corte cost. 18 dicembre 2017, n. 272; cfr. Cass. S.U. 8 maggio 2019, n. 12193; Cass. civ., 27 ottobre 2021, n. 30403; Cass. civ., 24 febbraio 2020, n. 4791; Cass. civ., 22 dicembre 2016, n. 26767).
Emerge la necessità di operare un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla verità̀ biologica e l'interesse del figlio, alla luce della richiamata giurisprudenza; con la consequenziale considerazione cui si giunge secondo cui, a determinate condizioni, può consentirsi al genitore "sociale" il mantenimento dello status genitoriale e la permanenza del rapporto giuridico di filiazione con un soggetto rispetto al quale difetta il fatto procreativo.
In conclusione, la Corte perviene alla soluzione della questione sottoposta alla sua attenzione nella misura sopra indicata, proprio per non negare al figlio, la possibilità̀ di scegliere tra la minore tutela successoria di cui all'art. 580 c.c., conservando la stabilità della sua identità̀ familiare precedente e quella ”piena” che gli competerebbe ove facesse giuridicamente accertare la filiazione biologica.