Tregua fiscale: istruzioni dalle Entrate per i contribuenti che vogliono aderire alla definizione agevolata

La Redazione
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31 Gennaio 2023

Con una circolare “omnibus” (n. 2 del 27 gennaio 2023), l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per beneficiare della tregua fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2023. La circolare illustra tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nell'attuale situazione di crisi economica.

Regolarizzazione delle irregolarità formali. La circolare n. 2 delle Entrate chiarisce in primo luogo che per regolarizzare le violazioni formali, il contribuente deve versare una somma di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Le Entrate chiariscono inoltre quali violazioni possono essere regolarizzate e quali no: tra gli esempi di violazioni formali ammesse alla regolarizzazione rientra, per esempio, l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Tra quelle non ammesse rientrano invece le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

Nuovo ravvedimento speciale. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto il c.d. ravvedimento operoso speciale che permette di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, versando un importo pari ad un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi. La cifra intera o la prima rata deve essere versata entro il 31/03/2023, entro la medesima data andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento. La circolare chiarisce che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione. Non sono invece definibili le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, e le violazioni formali. Nel caso del ravvedimento speciale è possibile ricorrere all'istituto della compensazione.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. La Legge di Bilancio ha previsto inoltre la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. In questo caso, il beneficio consiste nell'applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge. Possono essere definiti:

  • gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31/03/2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31/032023, agli inviti al contraddittorio ex art. 5-ter d.lgs. n. 218/1997, notificati entro il 31/03/2023;
  • gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili; o siano notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31/03/2023.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate. Mediante il versamento integrale della sola imposta, può essere regolarizzato l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione. La procedura di regolarizzazione si applica inoltre agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l'atto di intimazione.

Definizione agevolata delle controversie tributarie. Per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, può essere chiesta la definizione agevolata tramite il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado del processo. La circolare specifica che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi. Il contribuente dovrà presentare una domanda di definizione e provvedere al pagamento entro il 30 giugno 2023 dell'integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. Nel caso in cui gli importi dovuti superino i mille euro è ammesso il pagamento rateale (massimo 20 rate trimestrali di pari importo, da versare entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno).

Stralcio e definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. D'intesa con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la circolare n. 2/E fornisce chiarimenti anche sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

[Fonte: Diritto e Giustizia]