Contribuzione previdenziale: determinazione del dies a quo della prescrizione

01 Febbraio 2023

La questione della prescrizione contributiva in relazione alla corretta individuazione del periodo estintivo e soprattutto del dies a quo del termine prescrizionale assume importanza sotto il profilo della rilevabilità della questione da parte del giudice anche diversamente da quanto prospettato e dedotto dalle parti in contenzioso.
Massima

Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941 c.c., comma 1, n. 8), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso.

La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, in applicazione del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo.

Il caso

In contenzioso approda la nota questione riguardante la prescrizione dei contributi dovuti da un avvocato alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l'attività professionale svolta. In particolare, il Giudice di secondo grado accoglie l'appello, presentato dal professionista in proprio, determinando la decorrenza della prescrizione quinquennale dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei contributi previdenziali, a nulla rilevando, almeno a detta del giudicante, la mancata compilazione del quadro della dichiarazione dei redditi relativo ai contributi quale ipotesi sospensiva.

L'I.N.P.S. non aderisce a tale impostazione e ricorre in Cassazione con un unico motivo relativo all'operatività della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, comma 1, n. 8 c.c. applicabile ai casi in cui il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, finché il dolo non sia stato scoperto.

Il Giudice di legittimità, sulla scorta di un diverso ragionamento che prescinde dall'applicabilità dell'istituto della sospensione, sancisce ab origine la decorrenza della prescrizione calcolata dalla data differita ex lege dell'obbligo di versamento dei contributi piuttosto che da quella ordinaria, con la logica conclusione della validità dell'atto interruttivo dell'I.N.P.S. e della mancata prescrizione della pretesa contributiva.

La questione

La domanda che ci si pone con riferimento alla posizione contributiva del libero professionista iscritto d'ufficio alla Gestione separata ed alla specifica richiesta dell'I.N.P.S. di pagamento dei contributi riguarda la corretta determinazione della decorrenza del termine prescrizionale. Considerati i tratti distintivi della prescrizione, può il giudice procedere ad una diversa determinazione della durata necessaria per il verificarsi dell'estinzione della pretesa indipendentemente dalle prospettazioni delle parti in causa? Oppure tale rilievo potrebbe essere precluso dalla formazione di un eventuale giudicato interno?

Le soluzioni giuridiche

La prescrizione consiste nell'estinzione di un diritto nel caso in cui esso non venga esercitato entro un determinato termine previsto dalla legge. Di norma, le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono nel termine di cinque anni.

Nell'ambito del diritto civile, il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione, che costituisce così una “eccezione in senso proprio” e deve essere sollevata dalle parti (art. 2938 c.c.). Il soggetto che intenda valersi del detto istituto ha l'onere di allegare in giudizio l'elemento costitutivo della prescrizione dato dall'inerzia del titolare del diritto per il periodo previsto e di manifestare la volontà di profittare dell'effetto estintivo che scaturisce dal protrarsi dell'inattività (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895).

Detto e premesso ciò, il giudice può individuare un termine più esiguo o più ampio anche in divergenza da quello indicato originariamente dalle parti in quanto la determinazione della durata necessaria per il verificarsi dell'estinzione si configura come una quaestio iuris connessa all'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge (Cass., sez. III, 7 maggio 2021, n. 12182).

A maggior ragione, come quaestio iuris, si atteggia anche l'individuazione del momento iniziale della prescrizione. Il giudice è chiamato a valutare d'ufficio il detto momento, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti (di recente, Cass., sez. VI-L, 10 novembre 2021, n. 33169, punto 10).

Al punto 21 della recentissima Cass. n. 24047 del 3 agosto 2022 si riscontra che: Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631/2016; Cass. n. 17066/2013; n. 21752/2010; n. 11843/2007; n. 16573/2004), con l'unico limite della "non necessità di accertamenti di fatto" (così, di recente, Cass. n. 21404/2021; Cass. n. 24260/2020; nello stesso senso già Cass. n. 9993/2016 e Cass. n. 4238/2011).”

La rilevabilità d'ufficio è d'altronde funzionale alla salvaguardia della giustizia della decisione (Cass., sez. un., 7 maggio 2013, n. 10531) e ciò è vero soprattutto nella materia previdenziale, permeata da interessi che travalicano i diritti individuali (cfr. art. 38 Cost., comma 3).

La detta regola, per come fin qui descritta, dev'essere poi coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni e opera solo quando, su tali questioni, non si sia formato il giudicato interno, atto a precluderne in radice l'ulteriore esame (in materia previdenziale, cfr. Cass., sez. lav., 21 dicembre 2021, n. 41019; Cass., sez. lav., 29 dicembre 2004, n. 24103; Cass., sez. VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653).

In relazione alle fattispecie di volta in volta scrutinate, occorre enucleare quale sia la singola statuizione suscettibile di acquisire, nel contesto della decisione, la stabilità del giudicato.

In virtù dell'art. 329, comma 2, c.p.c., l'impugnazione su una parte della sentenza implica acquiescenza "alle parti della sentenza non impugnate". Di "parte della sentenza" discorre anche l'art. 336, comma 1, c.p.c., che estende gli effetti della riforma o della cassazione parziale alle parti della sentenza che dipendono dalla parte riformata o cassata.

L'impugnazione della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte che da essa dipende, in virtù di un nesso di causalità imprescindibile (Cass., sez. un., 27 ottobre 2016, n. 21691).

Ciò posto, si deve puntualizzare che il giudicato non si forma sulla singola affermazione di diritto o sull'accertamento d'un fatto, ma sulla statuizione che afferma l'esistenza di un fatto, dopo averlo sussunto entro una norma che al fatto ricolleghi un dato effetto giuridico (Cass., sez. lav., 8 aprile 2000, n. 4478; in senso conforme, Cass., sez. lav., 20 dicembre 2006, n. 27196).

Il giudicato cade, pertanto, sull'unità minima di decisione, che si compone della sequenza fatto, norma ed effetto e risolve, nell'ambito della controversia, una questione dotata d'una propria autonomia e d'una propria individualità. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento della sequenza possa essere oggetto di censura, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine a uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass., sez. lav., 4 febbraio 2016, n. 2217).

Il giudicato, dunque, si forma sulla statuizione che concerne la fattispecie della prescrizione, considerata nella sua unità indissolubile e nella sua idoneità a estinguere il diritto, dopo il decorso di un tempo che non può essere disarticolato negli elementi che lo compongono.

In consonanza con tali indicazioni, la questione giuridica trattata in questa sede viene così anticipata rispetto a quanto originariamente dedotto ed eccepito in ordine all'ipotesi di applicazione dell'istituto della sospensione alla premessa logica della determinazione corretta del dies a quo prescrizionale.

Ed ecco che si giunge a stabilire che, erroneamente, la Corte territoriale ha fatto decorrere il termine di prescrizione senza tener conto del differimento sancito dalla legge.

In primo luogo, l'art. 2, commi 26-31 della legge n. 335/1995 riconosce l'obbligo dell'iscrizione presso la Gestione separata dell'INPS, tra gli altri, ai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo per professione abituale, ancorché non esclusiva.

Ancorché il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone il R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, all'art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono: "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Sul punto, la Cassazione: “(…) l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria" (Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970, punto 14).

I termini di versamento dei contributi sono definiti dal D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4: "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".Ed allora, quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, riveste importanza essenziale l'art. 12, comma 5, del D.lgs. n. 241/1997.

La disposizione citata demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto degli interessi in gioco. Il detto decreto rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l'intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del D.lgs. n. 241/1997 (Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e Cass. 11 luglio 2022, n. 21816).

Quindi, l'eventuale differimento del termine di versamento delle imposte (e dei contributi) previsto annualmente dai decreti del Presidente del Consiglio e che vede quali beneficiari tutti i contribuenti gioca un ruolo fondamentale in quanto, in base ai principi generali già citati, la prescrizione inizierebbe a decorrere proprio dal termine differito. Appare evidente allora come l'individuazione del dies a quo della prescrizione ha la priorità logica rispetto al tema della sospensione e, nel caso che ci occupa, appare anche dirimente: la considerazione del dies a quo sancito dalla legge rende infatti efficace l'atto interruttivo e potenzialmente superflua la disamina sulla sospensione.

Osservazioni

La soluzione offerta al caso in esame sembra non confliggere con l'esigenza di osservare ritualmente le regole della prescrizione nella dialettica processuale in quanto l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è stato in qualche modo dedotto nei precedenti gradi di merito, e, di conseguenza, il giudice ben ha potuto individuare la disciplina appropriata e scrutinare i fatti incidenti sulla durata del termine di prescrizione.

In giudizio non è mutato l'elemento costitutivo dell'eccezione, che si è sostanziato pur sempre nella prolungata inerzia dell'Istituto nella riscossione dei contributi. Non è mutato neppure il fatto che ha permesso l'esercizio del diritto e ha determinato la decorrenza della prescrizione, in correlazione con la scadenza del termine per il versamento dei contributi.

Oggetto di disputa è rimasta unicamente la disciplina legale che regola tale termine. Di conseguenza, l'individuazione di una scadenza piuttosto che di un'altra non è andata oltre i fatti allegati ed ha investito giustappunto la mera qualificazione giuridica dei fatti.

Detto ciò, preme comunque una considerazione dalla portata più ampia e un doveroso distinguo che riguarda la specifica materia del contenzioso previdenziale e che porterebbe, a prescindere dalle peculiarità del caso in esame, a propendere per la generale rilevabilità d'ufficio della prescrizione da parte del giudice.

Nell'obbligazione contributiva la prescrizione estintiva, infatti, si atteggia in modo diverso dalla prescrizione regolata dal Codice civile.

Nel codice l'istituto è dominato dal principio di disponibilità, in base al quale, ferma la disciplina legale (art. 2936), il titolare passivo del rapporto può rinunziare alla prescrizione già maturata se si versi in materia disponibile (art. 2937), la prescrizione non opera se non su eccezione di parte (art. 2938) ed il debitore può pagare il debito prescritto senza poter più agire in ripetizione (art. 2940).

Diversa, invece, è la disciplina della prescrizione nella controversia previdenziale. Nel settore previdenziale, infatti, vigendo il diverso principio della indisponibilità dei diritti desumibile dagli artt. 2114, 2115 e 2116 c. c., una volta esaurito il termine per il versamento, la prescrizione del diritto a riscuoterli ha una sicura efficacia estintiva; di conseguenza l'ente previdenziale non può più pretenderla né riceverla; la prescrizione, inoltre, opera di diritto e deve perciò essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass., sez. lav., 10 dicembre 2004, n. 23116).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.