Sorveglianza sanitaria ed assenza superiore ai 60 giorni

01 Febbraio 2023

Sorveglianza sanitaria dopo un'assenza prolungata anche per i casi in cui non sia obbligatoria. Si guarda al caso concreto.

La visita medica è obbligatoria per tutti i lavoratori, che si assentano oltre i 60 giorni, indipendentemente dall'attività lavorativa svolta o è prevista solo per coloro che svolgono mansioni soggette a sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (art. 2, co. 1, lett. m), D.lgs. n. 81/2008). In linea con il dato letterale dell'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente “nei casi previsti dalla normativa vigente, ((...)) dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6” e “qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”. Ai sensi del comma secondo, lettera e-ter) del medesimo articolo, tale sorveglianza comprende la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di un'assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Quanto sopra consentirebbe di concludere che, fatte salve le ipotesi in cui la visita sia richiesta dal lavoratore ovvero sia dovuto sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo con riferimento a quei lavoratori per i quali già il Legislatore abbia individuato le condizioni di rischio – connesse all'ambiente e/o all'attività svolta – determinanti l'esigenza del controllo sanitario. Ne sono esempio gli artt. 176, 185, 196, 204, 211, 222, 259, 279, 286-sexies del medesimo testo legislativo. Lo stesso dato letterale, tuttavia, congiuntamente a quanto previsto in termini generali dagli artt. 15 e 28 del D.lgs. n. 81/2008, conduce ad una valutazione che potremmo definire funzionalmente orientata. La Legge, infatti, non solo pone in capo al datore un obbligo generale di controllo sanitario (art. 15), ma richiede anche una valutazione dei rischi ampia e non predeterminata ex ante (art. 28).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la sorveglianza sanitaria, successiva ad un'assenza prolungata superiore a 60 giorni, debba essere oggetto di una valutazione che, a prescindere dalle ipotesi individuate dalla Legge, tenga conto delle circostanze specifiche del caso (ad es. il rapporto tra il malessere sofferto e le mansioni da svolgere) e dei potenziali rischi connessi al rientro del lavoratore.

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