Composizione negoziata e concordato semplificato

La Redazione
31 Gennaio 2023

Un recente provvedimento della Corte d'appello di Milano in tema di composizione negoziata e concordato semplificato, che tratta alcune questioni interessanti.

Il perimetro della delibazione giudiziale ai fini della conferma delle misure protettive ex art. 6 D.L. n. 118/2021 non si estende all'accertamento negativo della condizione di insolvenza in cui versa il debitore istante, ma è circoscritto alla verifica dell'attitudine delle misure a perseguire la funzione a cui esse sono preordinate dalla legge, e cioè proteggere le trattative e presidiarne il buon esito e alla verifica dell'assenza di pregiudizi a carico dei creditori e dei terzi.

L'insussistenza del requisito dell'insolvenza non costituisce presupposto per l'accesso alle misure protettive ex art. 6 D.L. n. 118/2021, perché la finalità del percorso della composizione negoziata della crisi è quella di fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi o per affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che, pur rivelando l'esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili.

Il termine di 60 giorni dalla comunicazione all'imprenditore della relazione finale dell'esperto, entro cui può essere proposto il concordato semplificato, previsto dall'art. 18 D.L. n. 118/2021, non introduce un nuovo automatic stay, atteso che non sancisce alcun divieto alla dichiarazione di fallimento, ma contempla un termine finale entro il quale il debitore può accedere all'istituto, in considerazione del suo legame funzionale con la procedura di negoziazione, nesso che sarebbe vanificato dalla possibilità di proporre ad libitum il concordato.

Pertanto, la declaratoria di fallimento rimane inibita entro il solo periodo temporale di operatività dalla misura protettiva; con la conseguenza che, nel caso in cui ad una procedura pre-fallimentare faccia seguito una procedura di composizione negoziata con concessione di misura protettiva e questa cessi senza che le trattative abbiano dato esito positivo, il Tribunale fallimentare riacquista immediatamente pieni poteri, e ben può pronunciare la sentenza dichiarativa di fallimento, a nulla rilevando il mero proposito della società di depositare in futuro un concordato semplificato.

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