La pronuncia in epigrafe si conforma all'orientamento di legittimità che costituisce ius receptum a mente del quale è inammissibile il ricorso per cassazione qualora sia stato proposto da un avvocato privo di apposita procura ad hoc, senza che possa avere alcun valore la procura alle liti rilasciata per il giudizio di merito, e ciò non solo nell'ipotesi in cui tale procura riguardi il giudizio di primo grado e quello di appello, ma pure nell'ipotesi in cui siffatta procura riguardi anche il giudizio di cassazione (Cass., sez. un., n. 5752/1989).
Né tale inammissibilità può essere sanata con un eventuale ordine di rinnovazione della procura ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
Tale esclusione discende dal principio secondo cui mentre nelle fasi di merito (per quanto si desume per il giudizio di primo grado dall'art. 182 c.p.c., comma 2, e per quello d'appello in forza dell'estensione di tale norma in base all'art. 359 c.p.c.), la situazione di carenza di potere rappresentativo può e deve essere supplita a seguito di invito del giudice che la rilevi alla regolarizzazione della rappresentanza, nel giudizio per cassazione la possibilità che la Corte di cassazione eserciti il detto potere deve escludersi. Infatti, la presenza di una regolamentazione dello svolgimento processuale del tutto speciale, in particolare nel senso dell'esclusione di una normale attività istruttoria e della previsione a pena di improcedibilità della necessità di depositare i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del deposito di quest'ultimo (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), fra i quali rientrano quelli relativi alla documentazione della procura speciale del difensore, nonché della sola possibilità alternativa di provvedere al loro deposito anche successivamente, ma con notifica di apposito elenco alla controparte e, quindi, prima dell'udienza (art. 372 c.p.c., comma 2), escludono, per un'evidente esigenza di non contraddizione, che la Corte di cassazione possa rivolgere alla parte che versa in situazione di difetto di rappresentanza un invito a provvedere alla costituzione della persona cui spetta la rappresentanza; inoltre, la questione della mancata documentazione della sussistenza del potere di rappresentanza è rilevabile d'ufficio, atteso che attiene alla materia della rappresentanza in giudizio, la cui esistenza, come dimostra proprio l'esistenza del potere ufficioso di cui all'art. 182, comma 2, cit., dev'essere controllata d'ufficio dal giudice e, quindi, anche dalla Cassazione (stavolta non ostandovi l'assenza di attività istruttoria), inerendo alla legitimatio ad processum che non è disponibile dalle parti (per un principio analogo a proposito della rappresentanza del curatore fallimentare: Cass. n. 26359/2014).
In conclusione, per giurisprudenza consolidata la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. Dunque, un'eventuale procura apposta in margine o in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, anche se conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso (Cass. n. 575/2016).
E', pertanto, inidonea allo scopo e, come tale, determina l'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio (Cass. n. 19226/2014).
Aggiungono i giudici di legittimità che tale inammissibilità non può essere superata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. Invero, in tema di procura del tutto mancate, sin dall'origine, e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria, trattandosi di un requisito preliminare di ammissibilità senza il quale l'atto introduttivo del giudizio civile (per i procedimenti nei quali è necessario il patrocinio di un difensore avvocato) non può essere qualificato come tale sia perché l'invito alla regolarizzazione da parte del giudice previsto dalla norma invocata risulta incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità, che esclude l'espletamento di un'attività istruttoria e prevede la necessità di produrre, a pena d'improcedibilità, i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del suo deposito.