Il punto sulla Riforma della giustizia e del processo tributario
23 Marzo 2023
La riforma, come noto, è stata resa possibile dal PNRR con il fine ultimo di smaltire l'arretrato giudiziario, ridurre il numero dei processi tributari in Cassazione e migliorare la qualità delle sentenze di merito. Nel complesso la riforma ha portato novità sia in ambito ordinamentale che processuale. Al fine di supportare gli utenti ad orientarsi tra le novità più impattanti forniamo una tabella dove è riportata la data di decorrenza delle principali novità previste dalla L. n. 130/2022.
Queste le sostanziali modifiche introdotte dalla l. 130/2022, il legislatore delegato, però, al dichiarato scopo di approntare una revisione complessiva del sistema fiscale, ha emanato la Legge Delega 9 agosto 2023 n. 111, entrata in vigore il 29 agosto 2023 e di cui si attendono i decreti attuativi, che produrrà effetti anche sul processo tributario appena riformato. (1) Dal 1° settembre 2023, le udienze della Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica nonché le trattazioni delle istanze cautelari si svolgeranno esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede. (2) Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della L. 130/2022 (16 gennaio 2023). Con il d.l. n. 13/2023, inoltre, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, è previsto che l'Agenzia delle Entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provveda a depositare entro il 31 luglio 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi, l'Agenzia delle Entrate dovrà inoltre depositare, entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte di Cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti, nonchè dell'assenza di provvedimento di diniego. |