Il punto sulla Riforma della giustizia e del processo tributario

La Redazione
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23 Marzo 2023

La riforma del processo e della giustizia tributaria è entrata in vigore il 16 settembre scorso con la Legge n. 130/2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 dell'1 settembre 2022).

La riforma, come noto, è stata resa possibile dal PNRR con il fine ultimo di smaltire l'arretrato giudiziario, ridurre il numero dei processi tributari in Cassazione e migliorare la qualità delle sentenze di merito.

Nel complesso la riforma ha portato novità sia in ambito ordinamentale che processuale.

Al fine di supportare gli utenti ad orientarsi tra le novità più impattanti forniamo una tabella dove è riportata la data di decorrenza delle principali novità previste dalla L. n. 130/2022.

Novità

Entrata in vigore

Articolo L. n. 130/2022

Nuova denominazione

Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado

16 settembre 2022

Art. 1, comma 1, lett. a)

Art. 4, comma 1, lett. a)

Giurisdizione tributaria composta da:

  • giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale alla data del 1° gennaio 2022, ad esaurimento
  • magistrati tributari reclutati attraverso concorso pubblico scritto e orale

La riforma prevede un piano di assunzioni così predisposto:

  • 100 magistrati provenienti da altre giurisdizioni nell'anno 2023
  • 68 magistrati reclutati per concorso per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030

16 settembre 2022

Art. 1, comma 1, lett. b)

Art. 1, comma 10

Cessazione dal servizio dei giudici e dei magistrati tributari a 70 anni.

Decorrenza dal 1° gennaio 2028

Art. 1, comma 1, lett. n)

Art. 8, comma 1, lett. a), b), c), d)

Il decreto c.d. “milleproroghe” (d.l. 198/2022) ha differito di un anno tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1

Istituzione ufficio ispettivo presso il CPGT: funzioni di verifica presso le CGT

1° gennaio 2023

Art. 1, comma 1, lett. q)

Istituzione di una sezione civile in materia esclusivamente tributaria presso la Corte di Cassazione

16 settembre 2022

Art. 3

Introduzione della prova testimoniale

Per i ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022

Art. 4, comma 1, lett. c)

Introduzione della conciliazione su proposta dalla CGT e ripartizione spese del giudizio in caso di mancata accettazione del giudice o di una delle parti

Per i ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022

Art. 4, comma 1, lett. d)

Udienza di sospensione

  • deve essere fissata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e comunicata 5 giorni liberi prima dell'udienza e in ogni caso, non può coincidere con l'udienza di merito
  • esclusione della prestazione della garanzia per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" nel caso di istanza per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato

16 settembre 2022

Art. 4, comma 1, lett. f)

Art. 2

Introduzione udienza a distanza a regime obbligatoria

Ricorsi notificati a decorrere dal 1° settembre 2023 (1)

Art. 4, comma 4

Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

Controversie pendenti alla data

del 15 luglio 2022 (2)

Art. 5

Queste le sostanziali modifiche introdotte dalla l. 130/2022, il legislatore delegato, però, al dichiarato scopo di approntare una revisione complessiva del sistema fiscale, ha emanato la Legge Delega 9 agosto 2023 n. 111, entrata in vigore il 29 agosto 2023 e di cui si attendono i decreti attuativi, che produrrà effetti anche sul processo tributario appena riformato.

(1) Dal 1° settembre 2023, le udienze della Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica nonché le trattazioni delle istanze cautelari si svolgeranno esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede.

(2) Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della L. 130/2022 (16 gennaio 2023).

Con il d.l. n. 13/2023, inoltre, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, è previsto che l'Agenzia delle Entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provveda a depositare entro il 31 luglio 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi, l'Agenzia delle Entrate dovrà inoltre depositare, entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte di Cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti, nonchè dell'assenza di provvedimento di diniego.