Pagamento di fornitori strategici

02 Febbraio 2023

Ci si domanda se anche in base alle nuove disposizioni del Codice della crisi d'impresa sia possibile nell'ambito di una procedura di concordato preventivo il pagamento di crediti di fornitori di beni e servizi antecedenti al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

Nel concordato preventivo è possibile il pagamento di crediti di fornitori di beni e servizi antecedenti al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo anche in base al nuovo Codice della crisi?

L'art. 100 CCI dispone che nel caso in cui la domanda di concordato preveda la continuazione dell'attività aziendale, il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. Non si tratta di una novità assoluta, in quanto tale possibilità era prevista, alle medesime condizioni, anche dall'art. 182-quinquies, comma 5, l. Fall.

Prerequisito per la concessione dell'autorizzazione è che si tratti di un concordato in continuità.

Si è del parere che la continuità possa essere sia diretta, con la prosecuzione dell'attività di impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, che indiretta, laddove la gestione dell'azienda è svolta da parte di un soggetto diverso del debitore anche in forza, come spesso succede, di un contratto di affitto di azienda anteriore alla presentazione del ricorso purché funzionale al piano di concordato.

Il tema delicato che deve affrontare l'attestatore riguarda il fatto che le prestazioni devono essere essenziali per la prosecuzione dell'attività e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

Sul primo punto si è del parere che l'attestatore deve essere in grado di dimostrare che il venir meno del fornitore strategico ostacoli, danneggi o addirittura possa interrompere il processo produttivo con ricaduta negativa sulla redditività aziendale e che non vi siano alternative efficacemente percorribili.

Egli dovrebbe raccogliere, a parere di scrive, la dichiarazione del fornitore che subordina le ulteriori forniture al regolare pagamento delle forniture pregresse e verificare che non vi siano altri fornitori disponibili o in grado di fornire i medesimi beni e servizi a prezzi concorrenziali.

Una verifica dovrà essere fatta dall'attestatore anche in merito alla migliore soddisfazione dei creditori valutando se il pagamento di crediti pregressi, che determina una deroga al principio della par condicio, nei fatti comporterà, anche in considerazione delle condizioni offerte, benefici in termini di redditività a favore della migliore soddisfazione dei creditori.

Si segnala sul punto un provvedimento del Tribunale di Rovigo del 2016 che ha rigettato la richiesta di autorizzazione ritenendo che l'attestazione del professionista fosse carente di “qualsiasi prova sulla impossibilità di stipulare contratti di somministrazione con altri fornitori in modo da consentire la piena prosecuzione dell'attività (né è attestata una volontà delle predette società di interrompere qualsiasi fornitura nell'ipotesi di pagamento posticipato alla omologazione del concordato)”.

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