Riservatezza e diritto di difesa in caso di licenziamento ritorsivo
02 Febbraio 2023
Il lavoratore può registrare proprie conversazioni tenute presso la sede di lavoro e provare mediante le stesse la ritorsività del licenziamento?
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, la registrazione di una conversazione tra presenti può costituire fonte di prova ex art. 2712 c.c. se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa.
Pertanto, nel valutare la condotta di registrazione di conversazioni tra un dipendente ed i suoi colleghi, all'insaputa di questi, è necessario rammentare che l'art. 24, D.lgs. n. 196/2003 permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione venga eseguita, sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, in ragione della necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza, da una parte, e della tutela giurisdizionale del diritto, dall'altra.
Tali registrazioni, pertanto, possono essere impiegate dal dipendente il quale intenda provare il carattere ritorsivo del licenziamento. |