I mercati richiedono schemi societari duttili e conformabili alle esigenze degli investitori anche per mantenere alto il livello di competitività delle imprese.
A tale essenziale esigenza si è cercato di rispondere attraverso la costruzione di protocolli negoziali e statutari che, in qualche misura, fornissero una risposta efficace a nuove forme di investimenti in partecipazioni nelle società di capitali. L'apertura verso un minore dirigismo normativo del diritto societario a seguito sia della riforma del 2003, sia dei successivi interventi legislativi, ha favorito lo sviluppo nella prassi di variegati schemi partecipativi, molti dei quali volti a favorire gli investimenti nel capitale di rischio di una società di capitali al fine di ampliare i canali di finanziamento messi a disposizione di un'impresa.
A tale fine, la dottrina ha messo in evidenza alcune tecniche di investimento “temporaneo” all'interno delle società di capitali. È stato infatti affermato che, alla luce dell'attuale disciplina, può costituire oggetto di diritti incorporabili in categorie di azioni, tra gli altri, non solo il potere di riscatto da parte della società ai sensi dell'art. 2437-sexies c.c. (azioni riscattabili/callable redeemable shares), ma anche il diritto al riscatto del socio verso la società (azioni riscattande/puttable redeemable shares).
Le azioni o quote oggetto del presente lavoro hanno in comune con le azioni riscattabili e riscattande l'anticipazione del realizzo dell'investimento rispetto a quello programmato sull'intera durata della società, ma presentano, al contrario, una caratteristica indubbiamente singolare: tali partecipazioni, infatti, come si approfondirà meglio nei paragrafi successivi, si estinguono automaticamente senza che altri soggetti manifestino una specifica volontà.
Volendo fare un parallelismo con la fattispecie del riscatto, è come se queste partecipazioni si “auto-riscattassero” al decorrere del termine o al verificarsi della condizione prevista dallo statuto. A differenza di quanto avviene nel recesso e nel riscatto, il socio “temporaneo” tuttavia non è titolare di un diritto potestativo capace di modificare la posizione giuridica propria e altrui senza il consenso di quest'ultimo.
Tali forme di partecipazione, dunque, eliminano ab origine l'elemento di discrezionalità nell'esercitare o meno un diritto, che è invece tipico delle fattispecie di disinvestimento già previste dal legislatore.
La delicata funzione notarile nella “omologazione” degli atti costitutivi e modificativi delle società di capitali ha quindi dovuto affrontare tale complessa tematica, assumendo la responsabilità di confrontarsi con essa.
L'assenza di una giurisprudenza sul tema che ci occupa e le timide aperture della dottrina rendono centrali le massime di alcuni Distretti notarili sul tema delle partecipazioni a scadenza anticipata, cioè “a termine” e “auto-estinguibili”.
Per evidenti ragioni sistematiche occorre riportarle per intero, data la loro indubbia rilevanza:
Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia, Prato, Massima 66: Le partecipazioni sociali a tempo
“1. È legittimo emettere partecipazioni a tempo, soggette a termine finale di durata, siano esse rappresentate o meno da azioni.
2. Il valore di liquidazione delle partecipazioni è liberamente determinabile, poiché non sussistono nella fattispecie né le ragioni di tutela del socio ricorrenti qualora si verifichino cause legali di recesso, né quelle invocate in caso di esclusione dalla compagine sociale per volontà altrui (azioni riscattabili, esclusione, drag along).”
Consiglio Notarile di Milano, Massima 190: azioni e quote “auto-estinguibili”
“Sono legittime le clausole statutarie di S.p.a. e S.r.l. che prevedono l'automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione non meramente potestativa – ivi compreso il conseguimento di un ammontare complessivo di utili calcolati nel corso del tempo, a decorrere da un determinato momento – anche senza alcun diritto di liquidazione a favore del titolare delle azioni o quote medesime.
Se si tratta di azioni senza indicazione del valore nominale o di quote di S.r.l., e non viene previsto alcun diritto di liquidazione a favore del loro titolare, l'estinzione delle azioni o quote avviene automaticamente, senza limite alcuno e senza modificazione dell'ammontare del capitale sociale (fatta salva la modificazione statutaria concernente il numero delle azioni in circolazione, che dà luogo all'obbligo di deposito dello statuto sociale aggiornato, ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., a cura degli amministratori).
Se si tratta di azioni con indicazione del valore nominale, l'estinzione delle azioni comporta o la riduzione del capitale sociale, subordinatamente al rispetto dell'art. 2445 c.c., o l'incremento del valore nominale di tutte le altre azioni, con gli eventuali arrotondamenti ove necessari.
Se l'estinzione delle azioni o quote dà luogo a un diritto di liquidazione in denaro o in natura a favore dei rispettivi titolari, l'esecuzione della liquidazione è subordinata al rispetto delle norme che disciplinano le distribuzioni ai soci, in dipendenza della natura e della composizione delle voci del patrimonio netto della società”.