Il punto sulla Riforma Cartabia nel processo civile
Redazione scientifica
29 Maggio 2023
Il d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto diverse novità in tema di mediazione, negoziazione assistita, giudizio di primo grado, impugnazioni, controversie in materia di lavoro, esecuzione forzata, procedimenti speciali, arbitrato. Di seguito il punto su tutte le novità e la disciplina transitoria.
Con l. n. 206/2021 il Parlamento ha conferito delega al Governo «per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata».
Successivamente è intervenuto il d.lgs. n. 149/2022 che, in attuazione delle previsioni della legge delega, ha introdotto diverse novità in tema di mediazione, negoziazione assistita, giudizio di primo grado, impugnazioni, controversie in materia di lavoro, esecuzione forzata, procedimenti speciali, arbitrato, dettando, all'art. 35 del citato decreto, la relativa disciplina transitoria.
In seguito la l. n. 197/2022 (Bilancio di previsione dello Stato) ha modificato la disciplina transitoria dettata dall'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, e il d.l. n. 198/2022 (Decreto Milleproroghe), conv., con modificazioni, in l. n. 14/2023, che ha prorogato la vigenza di talune disposizioni adottate durante l'emergenza pandemica.
E' intervenuta poi la legge di conversionel. n. 41/2023 del d.l. n. 13/2023 (Decreto PNRR3), che ha introdotto disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali, in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione, nonché in tema di mediazione.
Da ultimo, la legge che ha introdotto l'equo compenso a favore dei professionisti, l. n. 49/2023, ha esteso l'ambito di applicazione del rito semplificato di cognizione, in caso di opposizione al parere di congruità espresso dall'ordine o collegio professionale con riguardo al compenso richiesto dal professionista (art. 7 l. n. 49/2023, che espressamente richiama l'art. 281-undecies c.p.c., come pure l'art. 14 d.lgs. n. 150/2011).
Alla luce di questo complesso quadro normativo, pare utile fornire ai lettori una tabella dove sono riportati i diversi step temporali di entrata in vigore della riforma.
Istituto
Entrata in vigore
Riferimenti
Istituti modificati direttamente dalla legge delega
Foro relativo all'espropriazione dei crediti (art. 26-bis c.p.c.)
procedimenti instaurati
dal 22 giugno 2022
art. 1, c. 37, l. n. 206/2021
Notifica dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi (art. 543, c. 5 e 6, c.p.c.)
Intervento della pubblica autorità a favore dei minori (art. 403 c.c.)
Modifica del riparto di competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario (art. 38 disp. att. c.c.)
Istituti introdotti o modificati dal decreto attuativo della legge delega
Giuramento del consulente mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale (art. 193, c. 2, c.p.c.) (2)
dal 1° gennaio 2023
per i procedimenti davanti:
- al trib., C. app. e C. cass.
- al g.d.p., trib. per i minorenni, al commissario per la liquidazione usi civici, al trib. superiore acque pubbliche
Giudizio di cassazione: motivi del ricorso, altri casi di ricorso, contenuto del ricorso, deposito del ricorso, controricorso, ricorso incidentale (artt. 360,362,366,369,370,371 c.p.c.)
Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 391-quater c.p.c.)
dal 1° gennaio 2023
ai giudizi introd. con ricorso notificato a decorrere da tale data
art. 35, c. 5, d.lgs. n. 149/2022, modif. dalla l. n. 197/2022
Giudizio di cassazione: fase decisoria (artt. 372,375,376,377,378,379,380,380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c.) (3)
dal 1° gennaio 2023
ai giudizi introdotti con ricorso già notificato a tale data per i quali non è stata ancora fissata udienza o camera di consiglio
art. 35, c. 6, d.lgs. n. 149/2022, modif. dalla l. n. 197/2022
anche ai procedimenti di merito pendenti a tale data
art. 35, c. 7, d.lgs. n. 149/2022, modif. dalla l. n. 197/2022
Conciliazione giudiziale o a seguito di mediazione da parte della P.A., limitazione ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 1, c. 1, l. n. 20/1994, modif. dall'art. 8 d.lgs. n. 149/2022)
procedimenti già pendenti al 28 febbraio 2023
art. 41, c. 3-bis, d.lgs. n. 149/2022, introd. dalla l. n. 197/2022
Modifiche delle disposizioni generali:
- aumento della competenza per valore del giudice di pace (art. 7 c.p.c.)
- riduzione delle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale (art. 50-bis c.p.c.)
- obbligo dell'ufficiale giudiziario di effettuare la notifica telematica nei confronti di determinati soggetti (art. 149-bis c.p.c.)
procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023
art. 35, c. 1, d.lgs. n. 149/2022, modif. dalla l. n. 197/2022
Giudizio di primo grado davanti al tribunale (artt. 163-281-terdecies c.p.c.):
- modifica dei contenuti di forma contenuto dell'atto di citazione (art. 163 c.p.c.)
- modifica del contenuto della comparsa di risposta (art. 167 c.p.c.)
- modifica della fase introduttiva del giudizio(artt. 171-bis e 171-ter c.p.c.);
- introduzione delle ordinanze di accoglimento o di rigetto della domanda(artt. 183-ter e quater c.p.c.)
Giudizio davanti al giudice di pace(artt. 316-321 c.p.c.)
- proposizione della domanda con ricorso, e non più con citazione (art. 316 c.p.c.);
- svolgimento della prima udienza nelle forme del rito semplificato (art. 320 c.p.c.)
- fase decisoria secondo il modello di cui all'art. 281-sexies c.p.c. (art. 321 c.p.c.)
Controversie in materia di licenziamenti(artt. 441-bis c.p.c. - 441-quater c.p.c.)
Nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis – 473-bis.51 c.p.c.) (4)
Esecuzione forzata (artt. 474-614-bis c.p.c.) (5)
Procedimenti speciali(artt. 657-739 c.p.c.)
Arbitrato (artt. 810-840 c.p.c.)
Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello (art. 283 c.p.c.)
impugnazioni proposte dal 28 febbraio 2023
art. 35, c. 4, d.lgs. n. 149/2022, modif. dalla l. n. 197/2022
Impugnazioni in generale (artt. 326-334 c.p.c.)
Giudizio di appello: forma dell'appello, modo e termine dell'appello incidentale, improcedibilità dell'appello, inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello, nomina dell'istruttore, trattazione, decisione a seguito di discussione orale, provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, decisione, rimessione al primo giudice, ammissione e assunzione di prove (artt. 342-356 c.p.c.)
Appello del lavoro(artt. 434-436-bis, 437-438 c.p.c.)
Esecuzione forzata (artt. 475,478,479 c.p.c.) (6)
atti di precetto notificati dal 28 febbraio 2023
art. 35, c. 8, d.lgs. n. 149/2022, modif. dalla l. 197/2022
Pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'art. 30 d.P.R. n. 115/2002 (art. 221, c. 3, secondo periodo, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020)
fino dalla data del 31 maggio 2023
art. 8, c. 9, d.l. n. 198/2022, modif. dalla l. n. 14/2023
Mediazione e negoziazione assistita (d.lgs. n. 28/2010; d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014) (7)
dal 30 giugno 2023
art. 41, c. 1, d.lgs. n. 149/2022, modif. dalla l. n. 197/2022
Obbligatorietà deposito telematico degli atti e provvedimenti (art. 196-quater disp. att. c.p.c.)
dal 30 giugno 2023
anche per i procedimenti davanti:
- al g.d.p., trib. per i minorenni, al commissario per la liquidazione usi civici, al trib. superiore acque pubbliche
art. 35, c. 2, 3, d.lgs. n. 149/2022, modif. e introd. dalla l. n. 197/2022
Atto redatto in formato elettronico (art. 196-quinques disp. att. c.p.c.)
Perfezionamento del deposito con modalità telematiche (art. 196-sexies disp. att. c.p.c.)
(1) Si evidenzia che l'art. 35, c. 3, del d.l. n. 13/2023 (Decreto PNRR3) ha modificato il primo e il secondo comma dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c., generalizzando l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da partedel pubblico ministerodei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. L'art. 35, c. 4, del d.l. n. 13/2023 ha precisato che «Salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 149/2022, le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti gia' pendenti a quella data». La l. n. 41/2023, di conversione del d.l. n. 13/2023 ha introdotto modifiche ai c. 3 e 4 dell'art. 35, i quali risultano così modificati: «3. «All'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il» sono sostituite dalla seguente: «Il», e dopo le parole «da parte» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero,»; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalita' telematiche.». «4. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti gia' pendenti a quella data».
(2) Si segnala che l'art. 8, c. 8, del d.l. n. 198/2022 (Decreto Milleproroghe 2023) ha previsto che fino al 30 giugno 2023 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'art. all'art. 221, c. 8, del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, secondo cui «in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico». La l. n. 14/2023, di conversione del d.l. n. 198/2022, ha previsto che all'art. 8, al c. 8, le parole «di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e» sono soppresse.
(3) Si segnala che l'art. 8, c. 8, del d.l. n. 198/2022 (Decreto Milleproroghe 2023) ha previsto «anche in deroga alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 149/2022» continua ad applicarsi alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 la disposizione di cui all'art. 23, c. 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, del d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020. La l. n. 14/2023, di conversione del d.l. n. 198/2022, ha previsto che le parole «e alle camere di consiglio» sono soppresse.
(4) L'art. 8 della l. n. 14/2023, di conversione del d.l. n. 198/2022 (Decreto Milleproroghe 2023) ha inserito, dopo il comma 9, il comma 9-bis, secondo cui, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 35d.lgs. n. 149/2022, il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'art. 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023.
(5) Salvo le disposizioni di cui agli artt. 475,478,479 c.p.c. per cui l'art. 35, c. 8, del d.lgs. n. 149/2022, modif. dalla l. n. 197/2022 detta una disciplina specifica.
(6) Si segnala che l'art. 8, c. 8, del d.l. n. 198/2022, ha stabilito che continua ad applicarsi alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023 la disposizione di cui all'art. 23, c. 9-bis, del d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176/2020, secondo cui «la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico». La l. n. 14/2023, di conversione del d.l. n. 198/2022, non ha apportato modifiche.
(7) Si evidenzia che l'art. 37 del d.l. n. 13/2023 (Decreto PNRR3) ha modificato l'art. 41, c. 1, del d.lgs. n. 149/2022, differendo al 30 giugno 2023 l'abrogazione della disciplina attualmente vigente della mediazione in materia di liti condominiali. La scadenza si allinea così a quella dell'entrata in vigore delle nuove regole adottate con la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022 e alle modifiche alla disciplina transitoria della riforma civile decise dalla legge di Bilancio. La l. n. 41/2023 non ha apportato alcuna modifica all'art. 37 del d.l. n. 13/2023.
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