L'amministratore di condominio è revocabile se non osserva gli obblighi di formazione iniziale e periodica

Redazione scientifica
02 Febbraio 2023

Lo ricorda il Tribunale di Vasto decidendo su un ricorso ex art. 1129 c.c. proposto nei confronti di un Amministratore a cui si contestavano numerose violazioni degli obblighi correlati alla sua carica.

Alcuni condomini ricorrevano al Tribunale per la revoca dell'Amministratore di condominio contestandone in larga misura l'operato e denunciando la mancanza dei requisiti di cui alla l. n. 220/2012 per l'esercizio dell'attività di amministratore.

La prima doglianza, secondo cui l'amministratore non sarebbe stato in possesso dei requisiti di cui all'art. 71-bis, lett. f) e g), disp. att. c.c. è stata accolta: l'espletamento dell'incarico di amministratore è infatti subordinato alla frequenza di un corso di formazione iniziale e allo svolgimento di formazione periodica. Sono esentati dal corso iniziale solo coloro che abbiano svolto l'attività per almeno 1 anni nell'arco dei 3 anni precedenti l'entrata in vigore della l. n. 220/2012 (18 giugno 2013). Nella fattispecie oggetto del giudizio, l'amministratore non aveva offerto alcuna prova circa l'effettivo svolgimento. Con riferimento alla formazione periodica si richiama il d.m. n. 140/2014, che stabilisce l'obbligo formativo con cadenza annuale che parte dall'entrata in vigore del decreto, ovvero il 9 ottobre 2014, dies a quo per il decorso del primo anno, e così via. L'Amministratore in questione non ha offerto nemmeno prova di aver adempiuto tutti gli anni a questo obbligo.

A parere del Tribunale giudicante, la sola mancanza di questi requisiti inerenti alla formazione dell'Amministratore costituisce già di per sé una grave irregolarità che giustifica la revoca dalla carica, in linea con l'orientamento già espresso precedentemente dalla giurisprudenza di merito (si veda, tra le altre, Trib. Verona, 13 novembre 2018, n. 2515).

Con questa premessa, i Giudici di merito hanno poi ritenuto fondate anche le successive doglianze prospettate dai ricorrenti e riguardanti, in ordine, l'omessa esecuzione di alcune delibere assembleari, la mancata utilizzazione del conto corrente intestato al Condominio, l'omessa consegna ai ricorrenti dell'attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle liti in corso, l'omessa cura dell'azione ed esecuzione coattiva per la riscossione delle somme dovute al Condominio dai condomini. Tutto ciò ha portato il Tribunale ad accogliere il ricorso e a revocare l'Amministratore di condominio.

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