Chiusura agevolata delle liti pendenti con il Fisco: dalle Entrate arriva il modello di richiesta
03 Febbraio 2023
La Legge di Bilancio prevede infatti la possibilità di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia, presentando apposita domanda entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l'intero importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo). Le istruzioni approvate dalle Entrate insieme al modello forniscono le indicazioni utili per determinare gli importi dovuti.
Ambito dell'agevolazione. Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 (entrata in vigore della legge di Bilancio 2023) in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Nel provvedimento viene precisato che si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest'anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Domanda. Entro il 30 giugno deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate - direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato - una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato). In attesa dell'attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all'indirizzo PEC dell'Ufficio che è parte nel giudizio.
Modalità e termini di versamento. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell'importo netto dovuto, o della prima rata, sempre entro il 30 giugno 2023. Il pagamento rateale è ammesso solo per gli importi superiori a mille euro. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
[Fonte: Diritto e Giustizia] |