Sinistro stradale: unica domanda risarcitoria per danni al veicolo e alla persona

Redazione Scientifica
03 Febbraio 2023

La Cassazione torna sul tema del frazionamento del credito, ricordando che è configurabile un abuso dello strumento processuale laddove il danneggiato proponga due azioni diverse, riferite alle cose e alla persona, per i danni derivanti da un unico fatto illecito.

A seguito di una caduta dalla moto, causata dalle radici degli alberi presenti sul manto stradale ma non segnalate, il centauro chiedeva a Roma Capitale il risarcimento dei danni personali subiti. Il Tribunale, in virtù del fatto che l'uomo avesse già proposto giudizio dinanzi al Giudice di Pace per i danni subiti dal veicolo (giudizio concluso con sentenza di condanna al risarcimento passata in giudicato), dichiarava improponibile la domanda per illegittimo frazionamento del credito.
La decisione è stata confermata anche in appello. Secondo la Corte territoriale il fatto che l'uomo durante il giudizio dinanzi al Giudice di Pace dovesse ancora sottoporsi a visite mediche non escludeva che i postumi si fossero già verificati. Il soccombente ha proposto ricorso in Cassazione.

Sul tema del frazionamento del credito le Sezioni Unite hanno (sent. n. 4090/2017) già avuto modo di chiarire che «le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi; ove le suddette pretese creditorie, però, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo – così da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata».

Il Collegio dà continuità a tale affermazione precisando che «non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale».

In conclusione, la Corte non può che rigettare il ricorso.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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