La responsabilità prevista dalla disposizione contenuta nell'art. 1669 c.c., è di natura extracontrattuale. Infatti, prescinde dal contratto stipulato tra il committente e l'appaltatore ed è finalizzata a tutelare esigenze aventi carattere pubblicistico (le quali, pertanto, trascendono i semplici interessi privatistici delle parti contrattuali).
Tale tipo di responsabilità di cui è gravato l'appaltatore è prevista al fine di promuovere la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili.
In altri termini, la responsabilità sorge per il solo fatto di aver costruito l'immobile, che pure presuppone un rapporto contrattuale, si configura come responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, al fine di promuovere la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata, così tutelando l'incolumità e la sicurezza del cittadino (Cass. civ., sez. II, 20 novembre 2007, n. 24143).
Dunque, se ne deduce che la norma in esame, quale conseguenza della presenza sull'immobile di gravi difetti, prevede la sola “responsabilità” dell'appaltatore. In particolare, prescrive che “se [...] l'opera [...] presenta [...] gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa [...]”.
Ne rinviene che l'appaltatore, in virtù di tale responsabilità, oltre all'obbligo al risarcimento del danno, che può darsi come pacifico, vi è anche il dovere di provvedere direttamente al ripristino delle opere eliminando i gravi difetti, da considerarsi garanzia ex lege.
Il committente, in caso di violazione, può richiedere la condanna dell'appaltatore, alternativamente, o al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi ovvero alla diretta esecuzione delle opere stesse.
Per completezza, va rilevato che la costruzione di un immobile costituisce un'attività complessa che, inevitabilmente, coinvolge un numero piuttosto ampio di competenze. Dal progetto (riguardante anch'esso più d'un àmbito specialistico) alla sorveglianza delle opere, dall'esecuzione delle stesse all'effettuazione del collaudo finale, molti sono i soggetti che si avvicendano nel rapporto. A ciascuno di questi, la normativa attribuisce una specifica responsabilità che può attivarsi qualora dalla loro specifica attività (o meglio, negligenza o imperizia) derivi un'imperfezione o lacuna sul manufatto.
In questi casi, ci troviamo di fronte al caso di responsabilità concorrente, con la conseguenza che ciascuno dei soggetti citati (committente, appaltatore, progettista, direttore dei lavori, ecc.) sarà da ritenersi responsabile qualora il suo comportamento (o, meglio, inadempimento) sarà stato causa del danno. Qualora il danno subìto dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (ovvero del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà (art. 2058 c.c.), che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 2004, n. 20294).