Verbale ispettivo e valutazione della prova
07 Febbraio 2023
Con riferimento ai verbali di accertamento degli organi ispettivi, la giurisprudenza ha precisato che gli stessi fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza - e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento - ovvero da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti.
La fede privilegiata non si estende, invece, agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui abbia avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità l'ispettore si sia convinto in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.
Pertanto, sebbene in parte qua detti verbali non abbiano efficacia probatoria privilegiata, essi costituiscono comunque elemento di prova che il giudice deve valutare e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.
Affinché possa riscontrarsi una violazione dell'art. 116 c.p.c., dunque, è necessario che, nel valutare il verbale ispettivo nei termini sopra indicati, il giudice abbia attribuito un valore probatorio non conforme a quello previsto dalla Legge ovvero abbia proceduto secondo il proprio prudente apprezzamento nonostante la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione. |