Al datore di lavoro l'onere della prova di aver applicato come parametro retributivo di riferimento il CCNL delle organizzazioni maggiormente rappresentative

07 Febbraio 2023

A mezzo della presente pronuncia la Corte ribadisce il principio per cui la prova del carattere comparativamente più rappresentativo dei soggetti firmatari del contratto collettivo deve essere data dal datore di lavoro.

In tema di fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi, il trattamento economico e normativo dei dipendenti di un'impresa può essere disciplinato sulla base di una contrattazione collettiva di un settore produttivo diverso da quello in base al quale determinarne la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali o ai fini del godimento di incentivi o della fiscalizzazione degli oneri sociali, sicché, ove venga in considerazione la possibilità di fruire dei suddetti benefici e si riscontri la presenza di una pluralità di contratti collettivi, per la individuazione, ai soli fini contributivi, della retribuzione-parametro, può essere fatto riferimento al CCNL concluso per tutte le aziende tessili dalla CGIL-CISL-UIL anziché a quello stipulato tra ANILF-CISAL e altri (anche se relativo allo specifico settore artigianale denominato "abbigliamento-lavorazioni conto terzi a "façon""), in quanto - in assenza di specifiche prove contrarie - le associazioni sindacali firmatarie del primo dei suddetti contratti collettivi sono "comparativamente" più rappresentative, ai fini previdenziali, di quelle che hanno concluso il secondo contratto, in corretta applicazione dell'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

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