Errore fatale nel deposito telematico di un atto: quali effetti?
07 Febbraio 2023
Massima
In tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. Il caso
In causa di risarcimento del danno da demansionamento, la Corte d'Appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente. Avverso la predetta decisione, proponeva ricorso per Cassazione il ricorrente, nonché ricorso incidentale il Comune di San Nicola dell'Alto, il cui deposito telematico era rifiutato dalla cancelleria per "errore fatale". Avverso la predetta decisione, proponeva ricorso per Cassazione il ricorrente, nonché ricorso incidentale il Comune di San Nicola dell'Alto, il cui deposito telematico era rifiutato dalla cancelleria per "errore fatale". La questione
Nella pronuncia in commento la Suprema Corte, premesso che, in generale, il deposito telematico degli atti via PEC si perfeziona in quattro fasi, caratterizzate da una serie di PEC trasmesse dalla Cancelleria o dal sistema al depositante - e consistenti in: a) ricevuta di accettazione; b) ricevuta di avvenuta consegna; c) esito controlli automatici; d) esito del controllo manuale del Cancelliere, che può consistere in una "accettazione" o nel "rifiuto" del deposito - osserva che, ove all'esito dei controlli automatici il sistema rilevi un “errore fatale”, il quale non si imputa necessariamente a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del caricamento dell'atto nel fascicolo telematico, e il cancelliere conseguentemente rifiuti il deposito, la fattispecie non è suscettibile di produrre effetti invalidanti quando vi sia stato il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. e resta, comunque, ferma la possibilità per la parte di chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. Le soluzioni giuridiche
Si rileva, in particolare, che il sistema dei depositi telematici ruota giuridicamente attorno al disposto dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, il quale, al comma 4, impone il "rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici" e al comma 7 precisa che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. La normativa regolamentare cui fa rinvio l'art. 16-bis, comma 4, d.l. n. 179/2012 è quella di cui al d.m. n. 44/2011 e, per effetto dell'ulteriore rinvio operato dall'art. 34 del menzionato DM, quella del Provv. DGSIA 16.4.2014. Il d.m. n. 44/2011 (art. 13, comma 7) e il Provv. DGSIA del 16.4.2014 (art. 14), stabiliscono a loro volta che «il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia..., secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34». Vengono, quindi, passati in rassegna alcuni precedenti della giurisprudenza di legittimità occupatisi del perfezionamento del deposito telematico e della sanatoria di eventuali vizi di esso. Viene menzionata, in particolare, Cass. civ., sez. VI-I, ord., 14 gennaio 2020, n. 17404, nell'ambito della quale si era osservato che «il perfezionamento del deposito telematico di un atto, benché anticipato al momento della ricezione della seconda delle quattro PEC …. resta comunque condizionato dal superamento (positivo) dei controlli automatici eseguiti dai sistemi ministeriali: in altri termini, il valore della RdAC è equiparabile a quello del timbro del "depositato" solo per effetto del superamento dei controlli automatici, nel senso che è l'esito positivo di questi ultimi che consente alla seconda ricevuta PEC di produrre - anticipatamente rispetto al momento di ricezione della quarta ricevuta - gli effetti giuridici previsti dal d.l. n. 179/2012, art. 16-bis, comma 7 (e d.m. n. 44/ 2011, art. 13)». In quel procedimento, a fronte della non imputabilità alla parte dell'esito finale negativo del deposito, si era ritenuta ammissibile l'istanza di remissione in termini presentata dalla parte onde procedere a nuovo deposito. Con la successiva Cass. civ. sez. II, ord., 19 febbraio 2021, n. 19796, nel ribadirsi che «il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, vale a dire la ricevuta di avvenuta consegna» si era aggiunto che il verificarsi dell'effetto giuridico del deposito dell'atto non poteva farsi dipendere dalle successive PEC (controlli automatici e comunicazione del loro esito), condizionanti soltanto il caricamento del deposito nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo. A tale ultimo orientamento ritiene di dare continuità la Corte nella pronuncia in commento, osservando che, nel caso al suo esame, il controricorrente tempestivamente aveva notificato il controricorso alla controparte e nella stessa data aveva provveduto al deposito telematico, ottenendo la prima e la seconda PEC, salvo poi essere informato che il deposito non era andato a buon per “errore fatale”. Poiché, quindi, l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo (in quanto il destinatario del controricorso aveva ricevuto regolare notifica di esso e il collegio giudicante aveva avuto modo di avere conoscenza dell'atto e dei relativi allegati, essendosene verificata la presenza presso il sistema informatico della Cancelleria) alcuna rilevanza poteva attribuirsi all'"errore fatale" rilevato all'esito dei controlli automatici, essendosi esso manifestato dopo il realizzarsi dei presupposti giuridici di validità del deposito. E' stato, quindi, enunciato il principio di diritto in forza del quale «la presenza di un "errore fatale" nel deposito di un atto in forma telematica, oltre a consentire l'eventuale rinnovazione per rimessione in termini, non permette di ragionare in termini di effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.». Osservazioni
Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte muove dal presupposto che, in generale, il deposito telematico di un atto giudiziario si perfeziona al momento della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. in l. n. 221/2012), non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria, finalizzati a rendere l'atto visibile al giudice e alle parti del processo. La stessa Suprema Corte ha, invero, precisato, in diversi arresti, che pur dovendosi considerare il deposito perfezionato al momento del rilascio della RdAC, tale effetto è «anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC» e, cioè, subordinato «al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva», sicché esclusivamente con l'accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), «e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti» (Cass. civ., sez. I, ord., 8 novembre 2019, n. 28982; Cass. civ., sez. VI- 1, ord., 20 agosto 2020, n. 17404; Cass. civ., sez. VI- 1, ord., 21 settembre 2022, n. 27654). Sarebbe, quindi, errato “equiparare la RdAC al timbro cartaceo del c.d. ‘depositato', giacché quest'ultimo segna definitivamente il perfezionamento del deposito, mentre la RdAC ancora sottostà al superamento dei controlli automatici” (Cass. civ., sez. VI- 1, ord., 21 settembre 2022, n. 27654 cit.). Si è, però, tendenzialmente sempre ammessa, in caso di esito negativo dei controlli automatici e rifiuto del deposito da parte della cancelleria, la possibilità di rimessione in termini ai fini della rinnovazione del deposito, ove possa ritenersi che il termine a disposizione della parte sia decorso incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito (Cass. civ., sez. VI- 3, ord., 27 settembre 2022, n. 29357; Cass. civ., sez. VI- 1, ord., 14 gennaio 2020, n. 17404). La pronuncia in commento, oltre a ribadire la possibilità di rimessione in termini della parte che dopo aver ricevuto la c.d. seconda PEC ottenga la comunicazione di rifiuto del deposito per “errore fatale” rilevato dal sistema, aggiunge un ulteriore tassello nel panorama della possibilità di sanatoria dei vizi del deposito telematico, stabilendo che il mancato perfezionamento del deposito per “errore fatale” rilevato dal sistema non determina effetti invalidanti quando vi sia stato il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (ad esempio perché la parte che abbia ottenuto la c.d. seconda PEC abbia spontaneamente provveduto alla rinnovazione del deposito nei termini a sua disposizione o perché l'atto sia pervenuto alla conoscenza del destinatario e sia comunque disponibile nel fascicolo telematico, come successo nel caso all'esame dei giudici di legittimità). Riferimenti
Per un approfondimento giurisprudenziale sul perfezionamento del deposito telematico e sulla possibilità di sanatoria di eventuali vizi si vedano:
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