Mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, la sentenza è nulla

Redazione scientifica
07 Febbraio 2023

La mancata fissazione dell'udienza di discussione orale, nonostante la richiesta di una delle parti effettuata in sede di precisazione delle conclusioni e alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, comporta di per sé la nullità della sentenza.

In una controversia riguardante l'accertamento della nullità dell'ordine di acquisto di alcuni strumenti finanziari proposta da alcuni risparmiatori nei confronti della banca intermediaria, la Corte ha affrontato la questione delle conseguenze dell'omessa fissazione dell'udienza di discussione orale in appello.

La questione veniva sollevata in sede di legittimità dalla banca intermediaria, la quale era risultata soccombente in primo e in secondo grado. Osservava la banca che la mancata fissazione dell'udienza – richiesta in sede di p.c. – le avrebbe tolto la possibilità di controdedurre alla memoria di replica depositata dalle appellate arrecando pertanto pregiudizio alle sue prerogative difensive.

La Corte di legittimità ha preliminarmente disatteso il precedente orientamento giurisprudenziale affermato da Cass. n. 28229/2017 e da Cass. n. 28188/2020, maturato sull'esegesi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., che richiedeva (come anche avveniva da parte di un filone giurisprudenziale per la violazione dell'art. 190 c.p.c., nel caso di deliberazione della sentenza prima della scadenza dei termini per le conclusionali e repliche), la necessaria allegazione da parte del deducente di un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa per rendere rilevante il vizio processuale.

Ha quindi affermato, in accoglimento del ricorso, che «l'art. 352, secondo e terzo comma, c.p.c., anche alla luce dei principi espressi da Cass. sez. un. n. 36596/2021, va interpretato nel senso che la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale, nonostante la richiesta di una delle parti effettuata in sede di precisazione delle conclusioni e alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, comporta di per sé la nullità della sentenza emessa senza tale fissazione; l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le proprie difese finali all'esito dell'esame delle memorie di replica, anche in forma orale, costituisce, infatti, ex se un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa, senza necessità che siano precisati gli argomenti che sarebbero stati svolti nelle difese orali».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it