Cessazione della materia del contendere: quali presupposti?
02 Febbraio 2023
In una controversia in materia ereditaria, la Corte di cassazione ha chiarito i presupposti che giustificano i presupposti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
A riguardo, i giudici di legittimità hanno evidenziato che «la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta» (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). È stato anche precisato che «la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale» (Cass. n. 21757/2021).
In applicazione dei principi sopra esposti, la Corte ha cassato la sentenza della Corte di appello che aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere in base al rilievo che l'appellante avrebbe concluso rimettendosi alla decisione della Corte; e che l'appellata dal canto suo avrebbe chiesto di essere mandata assolta dalla domanda di controparte, con la compensazione delle spese di lite. Tali presupposti, secondo i giudici, non sono suscettibili di essere considerati alla stregua di una richiesta congiunta idonea a giustificare la pronunzia in esame. |