Tassazione separata per il versamento degli arretrati dell’assegno divorzile

La Redazione
07 Febbraio 2023

Richiamando l'art. 17 d.lgs. n. 917/1986, la Cassazione conferma la corretta applicazione della tassazione separata dell'assegno corrisposto a titolo di versamento degli arretrati dell'assegno divorzile.

Una donna divorziata con assegno periodico a carico dell'ex marito, dopo averne ottenuto la revisione in aumento, esperiva azione di condanna per ottenere il pagamento di quanto rivalutato dal giudice. Otteneva così il pagamento in unica soluzione degli arretrati, esponendo la somma nella dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta dell'effettivo incasso. A seguire, ne chiedeva la tassazione separata ed il rimborso dell'eccesso versato.

Di fronte al rigetto della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate, proponeva impugnazione invocando l'applicazione del regime fiscale previsto per gli assegni divorzili periodici.

La domanda veniva rigettata in prime cure, mentre in seconde cure il Collegio riformava la decisione, riconoscendo che il versamento aveva ad oggetto importi arretrati che sarebbero stati soggetti a IRPEF se pagati alla naturale scadenza. Sottolineava dunque come l'art. 17 TUIR (d.P.R. n. 917/1986) non facesse riferimento alle somme riguardanti un assegno divorzile riferito a differenze su annualità precedenti, ma contenesse un generico riferimento alle ipotesi di cui all'art. 47 (ora 50).

L'Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso in Cassazione.

[Fonte: Diritto e Giustizia]

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