Nuovo accordo sindacale sottoscritto dopo la cessazione del rapporto: il lavoratore ha diritto alla corresponsione dell’una tantum?
09 Febbraio 2023
Il fenomeno della successione dei contratti collettivi non è assimilabile a quello di successione tra norme giuridiche per cui il contratto collettivo posteriore non modifica l'assetto precedente ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o volontà degli stessi stipulanti, con la conseguenza che, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti il cui oggetto è limitato al rapporto di lavoro in atto; pertanto, il datore di lavoro non è tenuto alla corresponsione dell'una tantum ai lavoratori che avessero cessato il loro rapporto di lavoro prima della data in questione oppure ai lavoratori assunti da data successiva. |