Nuovo accordo sindacale sottoscritto dopo la cessazione del rapporto: il lavoratore ha diritto alla corresponsione dell’una tantum?

09 Febbraio 2023

A mezzo della presente pronuncia il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la condanna delle società convenute alla corresponsione dell'una tantum prevista dall'accordo del 18 febbraio 2021 anche nei confronti degli ex-dipendenti pensionati prima della sottoscrizione dell'accordo.

Il fenomeno della successione dei contratti collettivi non è assimilabile a quello di successione tra norme giuridiche per cui il contratto collettivo posteriore non modifica l'assetto precedente ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o volontà degli stessi stipulanti, con la conseguenza che, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti il cui oggetto è limitato al rapporto di lavoro in atto; pertanto, il datore di lavoro non è tenuto alla corresponsione dell'una tantum ai lavoratori che avessero cessato il loro rapporto di lavoro prima della data in questione oppure ai lavoratori assunti da data successiva.

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