La Corte di Cassazione annulla con rinvio la sentenza di appello, che si era uniformata all'orientamento giurisprudenziale poi smentito dalle Sezioni unite del 2019, con il pregio di chiarire che il termine di prescrizione possa decorrere solo dall'avvenuta conoscenza del provvedimento amministrativo, positivo o negativo, emesso dall'Istituto.
È noto che il termine triennale di prescrizione, contemplato dall'art. 112, d.P.R. n. 1124/1965, rimanga sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo curato dall'INAIL per la liquidazione dell'indennità (art. 111, comma 2, d.P.R. n. 1124/6195) e che la domanda giudiziaria non può proporsi se non quando sia esaurito il procedimento amministrativo (art. 111, comma 1, d.P.R. n. 1124/1965), che dura centocinquanta giorni risultante "dalla sommatoria dei trenta giorni di cui all'art. 102, comma 2, previsti per accertare il diritto alla liquidazione della rendita (e che identificano la fase amministrativa vera e propria) - con gli ulteriori sessanta giorni concessi all'interessato dall'art. 104, comma 1 per opporsi al provvedimento dell'INAIL ed infine con i sessanta giorni che quest'ultimo ha a disposizione per decidere ai termini del successivo art. 104, comma 2" (Corte cost. 27 giugno 1997, n. 207).
La sospensione del procedimento ha una durata massima di centocinquanta giorni, senza alcuna distinzione fra le indicate fasi (Cass. 6 ottobre 2006, n. 21539) ed “indipendentemente dal momento in cui il relativo iter venga di fatto a concludersi” (Cass. 5 giugno 2013, n. 14212; Cass. 27 settembre 2012, n. 16502). Se il procedimento amministrativo venga deciso prima della scadenza del termine di 150 giorni, la sospensione opera per la medesima minor durata (Cass. 8 luglio 2004, n. 12651).
In un primo tempo la Cassazione ha ritenuto che la sospensione operasse limitatamente al periodo di 150 giorni, trascorsi i quali si configurava un'ipotesi di silenzio significativo, esattamente di silenzio-rigetto, che determinava la cessazione della causa di sospensione della prescrizione e l'obbligo per l'assicurato di esercitare l'azione giudiziaria oppure di interromperne il decorso con un atto idoneo (Cass. 25 giugno 2018, n. 16613; Cass. 1° giugno 2018, n. 14054; Cass. 9 agosto 2017, n. 19788; Cass. 7 aprile 2017, n. 6761; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2380; Cass. 20 novembre 2015, n. 23785; Cass. 13 ottobre 2015, n. 20509; Cass. 27 agosto 2015, n. 17243; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2798; Cass. 3 febbraio 2015, n. 1919; Cass. 12 gennaio 2015, n. 211; Cass. 18 aprile 2013, n. 9469; Cass. 27 giugno 2012, n. 10776; Cass. 30 agosto 2011, n. 17822; Cass. 4 dicembre 2007, n. 25261; Cass. 7 luglio 2004, n. 12533).
Dopo che le Sezioni unite hanno ritenuto che anche in materia di infortuni sul lavoro fosse possibile interrompere la prescrizione (Cass., sez.un., 16 novembre 1999, n. 783), dando origine ad un nuovo corso giurisprudenziale, in base al quale è stata riconosciuta efficacia interruttiva alla domanda amministrativa (Cass. 4 maggio 2000, n. 5609), si è sviluppato un nuovo orientamento in base al quale la sospensione della prescrizione si protrae per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione, giacché la scadenza del termine di 150 giorni determina la facoltà e non l'obbligo per l'assicurato di convenire in giudizio l'Istituto (Cass. 9 luglio 2007, n. 15322; Cass. 6 settembre 2006, n. 19175; Cass. 30 ottobre 2002, n. 15343).
Le Sezioni unite hanno risolto il contrasto tra i due opposto orientamenti, aderendo a quello più recente che si rivela più favorevole alle ragioni del destinatario della tutela (Cass., sez. un. 7 maggio 2019, n. 11928), estendendo di fatto la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione per tutta la durata del procedimento amministrativo.
Questa soluzione, peraltro, consente di superare quei dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 111, secondo e terzo comma, prospettati in passato, nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni dell'INAIL rimanga sospesa per un periodo massimo di 150 giorni e non all'intera durata del procedimento amministrativo, esclusi dalla Consulta sol perché “nel caso in cui l'Istituto non abbia risposto entro sessanta giorni dall'opposizione dell'interessato, l'art. 104, secondo comma, consente allo stesso di agire in giudizio” (Corte cost. 27 giugno 1997, n. 207).
Attribuita alla denuncia di infortunio o di malattia professionale l'efficacia di interrompere il decorso del termine di prescrizione (Cass. s.u. n. 783/1999), allora, il procedimento amministrativo deve rimanere sospeso sino alla sua definizione, in virtù del principio della perpetuatio actionis, similmente a quanto avviene nel regime generale, dove vige la regola che la necessità di esperire una procedura giudiziaria per realizzare il diritto non deve danneggiare il titolare, onde gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda (art. 2945, comma 2, c.c.).
Tale sospensione non esclude, ma, al contrario, presuppone l'effetto interruttivo della domanda, che così non è più istantaneo, ma viene conservato correttamente nel tempo.
Con la presentazione della domanda di prestazione previdenziale, dunque, si realizza un effetto interruttivo sospensivo sulla decorrenza del termine estintivo di cui all'art. 112, che dura sino alla conclusione del procedimento amministrativo, fatta salva la facoltà dell'avente diritto di agire in giudizio, senza attenderne l'esito, una volta trascorsi senza alcuna risposta i termini di cui all'art. 111, comma 2, d.P.R. n. 1124/1965.