Cancellazione della società: è rilevabile d'ufficio l'assenza dei relativi presupposti?

09 Febbraio 2023

La Cassazione si pronuncia sulle conseguenze dell'iscrizione della cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, con particolare riferimento alla rilevabilità dell'insussistenza delle condizioni per la cancellazione.

A seguito dell'intervenuta iscrizione della cancellazione di una società dal registro delle imprese, chiunque vi abbia interesse può agire in giudizio in sede ordinaria per far accertare, con forza di giudicato, l'insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la cancellazione medesima, se del caso cumulando detta azione con altra domanda cui sia strumentale, come ad esempio quella dell'impugnazione di un contratto del quale la società cancellata sia stata parte.

In questi termini si è espressa la Seconda Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 3653 del 7 febbraio 2023, precisando che l'eventuale inefficacia giuridica della delibera di estinzione della società e la conseguente insussistenza delle condizioni per la cancellazione della medesima dal Registro delle Imprese non possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.

La questione in lite. La fattispecie oggetto della presente pronuncia può essere così sintetizzata: il curatore di un'eredità giacente agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Modena per sentir dichiarare la nullità di un atto di vendita immobiliare compiuto dal de cuius in favore di Alfa S.r.l. in liquidazione. Si costituiva in giudizio Tizio, nella sua qualità di cessato liquidatore di Alfa eccependo, per quanto d'interesse, l'inammissibilità di ogni azione nei confronti della stessa poiché ormai cancellata dal registro delle imprese. Il Tribunale di Modena accoglieva l'eccezione formulata da Tizio rilevando come Alfa risultasse estinta prima dell'avvio del giudizio. Il curatore proponeva appello, lamentando che il Tribunale non aveva correttamente considerato la domanda “di cancellazione della cancellazione-estinzione” di Alfa ai sensi dell'art. 2191 c.c. La Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile il motivo di gravame del curatore in quanto fondato su una domanda tardivamente proposta nel giudizio di prime cure solo in comparsa conclusionale.

Il curatore procedeva con ricorso per Cassazione formulando un unico motivo. Per quanto di interesse, il Curatore riteneva errata la sentenza di appello nella parte in cui non aveva considerato che il giudice di merito, a fronte della domanda di nullità di un contratto, deve incidentalmente rilevare, anche d'ufficio, l'inefficacia giuridica della delibera di estinzione che la società acquirente ha illegittimamente assunto per sottrarsi al giudizio onde assicurare che la stessa possa essere presente nel giudizio in cui è litisconsorte necessaria.

La legittimazione passiva della società cancellata. Osserva, in primo luogo, la Corte come chiunque abbia interesse possa agire in giudizio in sede contenziosa per ottenere una sentenza che accerti l'inesistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese della società contro la quale abbia proposto l'azione d'impugnazione di un contratto (di compravendita immobiliare per nullità, simulazione, revoca). In tal caso la società sebbene già cancellata è passivamente legittimata ovvero litisconsorte necessaria del relativo giudizio (cfr. Cass. n. 19804/2016, con riferimento all'azione di nullità proposta da un terzo; Cass. n. 10151/2004, con riguardo all'azione di simulazione assoluta o relativa; Cass. n. 11150/2003, con riguardo all'azione revocatoria ordinaria).

Rileva al riguardo la Corte come possa sovente verificarsi il rischio di (una parziale) sovrapposizione tra il processo ordinario di cognizione e il procedimento camerale (come quello che si svolge, a norma degli artt. 2190 e ss. c.c., innanzi al giudice del registro delle imprese): e ciò accade o perché esistono questioni sulle quali le parti sono tra loro in conflitto e la cui decisione è pregiudiziale rispetto alla pronuncia camerale prevista dalla legge, ovvero perché le parti sono in conflitto tra loro in ordine proprio al reale modo di essere del rapporto giuridico che comprende la questione sulla quale, per legge, il giudice camerale è chiamato a pronunciarsi. Si pensi, rispettivamente, al caso in cui sia stata proposta una denunzia di gravi irregolarità amministrative e sorgano contestazioni sullo status di socio del ricorrente nella misura richiesta dalla legge per la relativa legittimazione (art. 2409 c.c.), ovvero al caso in cui esista tra i soci un conflitto in ordine all'effettiva sussistenza di una causa di scioglimento della società rispetto al corrispondente accertamento camerale (art. 2485, comma 2, c.c.).

Procedimento ordinario e procedimento camerale: convivenza necessaria. Precisa la Corte che il ridetto rischio di sovrapposizione tra i due procedimenti (i.e.: ordinario e camerale) se, da un lato, non esclude un accertamento sulla controversia con idoneità al giudicato, dall'altro, neppure esclude la possibilità (anzi, la necessità) della pronuncia camerale. In effetti, già nella vigenza della disciplina anteriore alla riforma del diritto societario, la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al decreto (presidenziale) di nomina dei liquidatori della società, aveva affermato che «il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società … non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto; in quest'ultimo caso, dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, il presidente può nominare i liquidatori ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti» (Cass. SU n. 9231/2002; Cass. SU n. 11104/2002).

La sussistenza dei requisiti per la cancellazione della cancellazione della società. I Giudici di legittimità, chiarito quanto sopra, spiegano che nel procedimento previsto dall'art. 2191 c.c. (teso alla cancellazione d'ufficio di un'iscrizione avvenuta senza che ve ne fossero le condizioni richieste dalla legge), quando sia controversa tra i soci (o tra i soci e un terzo) l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per (l'iscrizione del) la cancellazione della società dal registro delle imprese, il giudice camerale (e cioè il giudice del registro delle imprese), senza sospendere il procedimento, può (anzi, deve) decidere la questione controversa con effetti limitati alla definizione del procedimento camerale (e cioè per ordinare o meno la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione già eseguita): fermo, tuttavia, che, pur a fronte dell'iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese (e della sua mancata cancellazione da parte del giudice del registro per aver ritenuto la sussistenza delle relative condizioni) ovvero della cancellazione d'ufficio di tale iscrizione (per avere il giudice del registro ritenuto l'insussistenza dei relativi requisiti), la parte che vi fosse interessata può agire in giudizio in sede ordinaria per ottenere una pronuncia con forza di giudicato sulla insussistenza o, rispettivamente, la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il compimento dell'iscrizione (della cancellazione) contestata.

Ne consegue che la parte interessata, a fronte dell'intervenuta iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese (e della sua mancata cancellazione da parte del giudice del registro), può agire in giudizio in sede ordinaria, se del caso cumulando detta azione con altra domanda cui sia strumentale (come l'impugnazione di un contratto del quale la società cancellata sia stata parte), per far accertare, con forza di giudicato, l'insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la cancellazione della società dal registro delle imprese: in particolare è onere della parte attrice dimostrare giudizialmente la condotta abusiva della società cancellata, consistente nell'esecuzione della cancellazione medesima al solo scopo di sottrarsi al giudizio in corso di introduzione nei suoi confronti. Precisano, però, i Giudici di legittimità che siffatta azione dev'essere proposta dalla parte che ne abbia interesse e legittimazione, nel rispetto delle preclusioni del codice di rito, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 99 c.p.c.). Ciò chiarito, la Corte, rilevato che non risulta provata la tempestività della domanda in questione formulata dal curatore nel primo grado di giudizio, conferma la sentenza della Corte d'Appello di Bologna e respinge il ricorso.

(Fonte: DirittoeGiustizia.it)

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