CNF, al via lo statuto degli Organismi di mediazione forensi e la Camera arbitrale nazionale forense

Redazione scientifica
09 Febbraio 2023

Il Consiglio nazionale forense ha adottato il modello di statuto degli Organismi di mediazione forensi, adeguato alle novità introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 alle norme contenute nel d.lgs. n. 28/2010. E' stata inoltre deliberata la creazione della Camera arbitrale nazionale forense.

Organismo di Mediazione

Qual è lo scopo dell'Organismo di Mediazione?

— Provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, delle controversie in ambito familiare e penale, di consumo e/o comunque in altri ambiti anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;

— Promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito;

— Promuovere la formazione alla mediazione, cooperando con il C.O.A. ed enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia.

Quali sono le sue funzioni?

— Vigilare sull'onorabilità del Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei mediatori

— Stipulare accordi e/o convenzioni con altri organismi di mediazione, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione

— Stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri enti, organismi di mediazione e/o istituzioni per le finalità di cui al presente Statuto.

L'O.d.M. svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale, anche in conformità dell'art. 18 d.lgs. n. 28/2010, e/o dal COA, e tiene la contabilità delle entrate e delle uscite.

Quali sono i suoi organi?

— Il Presidente

— Il Responsabile

— Il Consiglio Direttivo

— Il Segretario (ove previsto)

— Il Mediatore

Camera Arbitrale Nazionale Forense

Quali sono le sue finalità?

— Garantire efficienza, uniformità e qualità del servizio di gestione delle procedure amministrate

— Assumere iniziative per lo studio dell'arbitrato, la diffusione della cultura arbitrale, l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento degli Arbitri

— Raccogliere e diffondere la giurisprudenza arbitrale.

Da chi è amministrata? Da un organo di gestione (Giunta Esecutiva) che approva:

— il regolamento di procedura;

— il Codice Etico;

— i criteri di formazione ed aggiornamento degli Arbitri;

— i criteri di formazione degli Elenchi degli Arbitri;

— i criteri di affidamento degli affari;

— i criteri minimi di assicurazione per la responsabilità civile.

L'amministrazione dei singoli arbitrati resta in sede locale.

La Giunta Esecutiva può proporre alla Camere Arbitrali Forensi locali l'utilizzo di un software uniforme per la gestione delle procedure e verifica il rispetto da parte delle Camere Arbitrali Forensi locali delle norme che disciplinano il loro funzionamento.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it