La nuova Direttiva individua un insieme di principi di rendicontazione di sostenibilità attraverso l'introduzione di un apposito Capo 6 bis alla Direttiva 2013/34/UE rubricato “Principi di rendicontazione di sostenibilità” e prevedendo (all'art. 29-ter) che la Commissione dell'Unione Europea adotti atti delegati che integrino la nuova Direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità.
Tali principi di rendicontazione di sostenibilità dovranno, in particolare, specificare:
- le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare ai sensi degli artt. 19-bis e 29-bis della Direttiva 2013/34/UE;
- la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni.
Negli atti delegati la Commissione Europea dovrà specificare, entro il 30 giugno 2023, le informazioni che le imprese saranno tenute a comunicare in conformità dell'art. 19-bis, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29-bis, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2013/34/UE (così come modificata dalla Direttiva in commento). Tali informazioni dovranno comprendere almeno, se del caso, le informazioni di cui hanno bisogno i partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 per poter adempiere a tali obblighi.
Ulteriormente, entro il 30 giugno 2024 la Commissione Europea dovrà specificare negli atti delegati:
i) le informazioni complementari che le imprese saranno tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti di rendicontazione di cui all'articolo 19-bis, paragrafo 2, ove necessario, della Direttiva 2013/34/UE;
ii) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare con particolare riferimento allo specifico settore in cui operano.
I principi di rendicontazione di sostenibilità dovranno assicurare la qualità delle informazioni comunicate. Esse, in particolare, dovranno essere comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi di rendicontazione di sostenibilità dovranno altresì evitare di imporre alle imprese un onere amministrativo sproporzionato, anche tenendo conto, nella misura più ampia possibile, dell'attività svolta nell'ambito di iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità.
I principi di rendicontazione di sostenibilità dovranno – in particolare - specificare, tenendo conto dell'oggetto di un determinato principio di rendicontazione di sostenibilità:
a) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori ambientali:
i. la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra;
ii. l'adattamento ai cambiamenti climatici;
iii. le risorse idriche e marine;
iv. l'uso delle risorse e l'economia circolare;
v. l'inquinamento;
vi. la biodiversità e gli ecosistemi;
b) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori sociali e in materia di diritti umani:
i) la parità di trattamento e le pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, e la diversità;
ii) le condizioni di lavoro, compresi l'occupazione sicura, l'orario di lavoro, i salari adeguati, il dialogo sociale, la libertà di associazione, l'esistenza di comitati aziendali, la contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori interessati da contratti collettivi, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, la salute e la sicurezza;
iii) il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta sociale europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
c) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori di governance:
i. il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e la loro composizione, nonché le loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o l'accesso di tali organi a tali competenze e capacità;
ii. le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale;
iii. l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali;
iv. le attività e gli impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua influenza politica, comprese le attività di lobbying;
v. la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese.
I principi di rendicontazione di sostenibilità dovranno altresì specificare le informazioni prospettiche, retrospettive, qualitative e quantitative, a seconda dei casi, che le imprese sono tenute a comunicare.
Avuto riguardo alle piccole e medie imprese, viene previsto che - entro il 30 giugno 2024 - la Commissione Europea adotti atti delegati per introdurre principi di rendicontazione di sostenibilità proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle piccole e medie imprese e alla portata e alla complessità delle loro attività.
Tali principi di rendicontazione di sostenibilità dovranno specificare per le piccole e medie imprese le informazioni da comunicare.
La Commissione Europea dovrà, almeno ogni tre anni dopo la loro data di applicazione, revisionare gli atti delegati adottati, tenendo conto del parere tecnico dell'EFRAG e, ove opportuno, modifica tali atti delegati per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a principi internazionali (per un'analisi dell'attuale contesto di riferimento per l'applicazione dei principi contabili internazionali si veda C. Sottoriva, Il reporting finanziario secondo i principi contabili internazionali, McGraw-Hill, Milano, 2022, Il financial reporting secondo i principi contabili internazionali (mheducation.it)).