Notificazione a cura dell’Avvocato
03 Gennaio 2025
Inquadramento Il legislatore ha concesso agli Avvocati la facoltà di notifica diretta degli atti civili, amministrativi e giudiziali mediante consegna o a mezzo del servizio postale o con modalità telematiche. La relativa disciplina si rinviene nella l. n. 53/1994, che ha subito nel tempo varie modifiche. Seguendo l'ordine cronologico, tali modifiche sono state apportate dall'art. 25, l. n. 183/2011; dall'art. 16-quater, comma 1, lett. h), d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 221/2012, introdotto dall'art. 1, comma 19, punto 2, l. n. 228/2012; dal d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 114/2014 e dall'art. 19, comma 1-bis, d.l. n. 83/2015, convertito, con modificazioni, nella l. n. 132/2015. Ulteriori modifiche sono state introdotte dall'art. 12, d.lgs. n. 149/2022. Le disposizioni di tale d.lgs. n. 149/2022 sono applicabili, in parte qua, ai procedimenti instaurati a decorrere dal 1° marzo 2023, mentre ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 rimangono applicabili le disposizioni anteriormente vigenti (v. art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, l. n. 197/2022). Ciò stante, in questa sede si provvedranno a descrivere le discipline da osservare nei due diversi momenti. In mancanza di specifica indicazione, dovrà intendersi che la norma richiamata non ha subito modifiche ad opera del d.lgs. citato. Appare opportuno elencare le norme di interesse modificate e quelle novelle, con indicazione dei momenti di entrata in vigore: a ) Disposizioni della l. n. 53/1994 (v. art. 12, comma 1, d.lgs. n. 149/2022):
b ) Disposizioni per l'attuazione del c.p.c.:
c ) Art. 147 c.p.c.: sono stati introdotti i commi 2 e 3 - applicabilità a decorrere dal 1° marzo 2023. «Condizioni» dell'esercizio della facoltà di notifica diretta Gli Avvocati possono fruire delle facoltà loro attribuite dalla l. n. 53/1994 a condizione che siano muniti di procura alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c. e siano appositamente autorizzati (v. art. 7, comma 1, l. cit.) dal Consiglio dell'Ordine nel cui albo siano iscritti. Tale secondo requisito non è richiesto per ciò che concerne i casi di notifica a mezzo posta elettronica certificata (in seguito: PEC). Ai sensi dell'art. 8 l. cit., per avvalersi delle facoltà in esame, gli Avvocati devono munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con D.M. 27 maggio 1994, che deve essere preventivamente numerato e vidimato dal presidente (o consigliere delegato) del Consiglio dell'Ordine nel cui albo il notificante è iscritto ed ove ogni notificazione deve essere annotata. Anche tale adempimento non è richiesto per le notifiche effettuate a mezzo PEC. Deve essere evidenziato che per le notificazioni eseguite dagli Avvocati non sono previsti criteri di determinazione della competenza territoriale, con l'unica eccezione prevista dall'art. 4 l. cit. per la notifica mediante «consegna» dell'atto nel domicilio del destinatario, che può essere effettuata soltanto se il destinatario sia un avvocato, domiciliatario di una parte, iscritto nello stesso albo del notificante (Cass. civ., sez. III, 15 giugno 2016, n. 12290). Limiti all'esercizio della facoltà di notifica diretta Stante il dettato normativo, la facoltà di notifica diretta è limitata agli atti in materia «civile, amministrativa e stragiudiziale ». Deve ritenersi esclusa la notificabilità in proprio degli atti di esecuzione riservati dalla legge processuale all'ufficiale giudiziario (es.: atto di pignoramento presso terzi). L'Avvocato che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di attività di impulso processuale, sì che le stesse, ove compiute, debbono ritenersi viziate. E' controverso se tale vizio sia quello dell'inesistenza o quello della nullità. Secondo l'orientamento più recente, la notificazione eseguita dall'Avvocato semplice domiciliatario è da ritenere non già inesistente, bensì semplicemente nulla (suscettibile di sanatoria ex tunc per conseguimento dello scopo), ai sensi dell'art. 11, l. n. 53/1994, giacché proveniente da soggetto astrattamente dotato di ius postulandi e potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria (Cass. civ., sez. lav., ord., 7 giugno 2018, n. 14840; contra, assertiva di inesistenza, stante esecuzione ad opera di organo non abilitato, Cass. civ., sez. VI, ord., 12 ottobre 2015, n. 20468). Vi è controversia anche in ordine alla validità della notificazione eseguita dall'Avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti. Secondo un orientamento, la notifica deve, in tal caso, ritenersi affetta da nullità, peraltro sanabile ex tunc per effetto della sua rinnovazione, ex art. 291 c.p.c. o attuata spontaneamente dalla parte (Cass. civ., sez. VI, 28 febbraio 2013, n. 5096). Secondo un altro orientamento, il principio secondo cui l'attività di impulso del procedimento notificatorio può essere delegata, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, ad altra persona, opera anche quando la notifica sia eseguita, ai sensi della l. n. 53/1994, dall'Avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, in quanto la legge citata non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista, ove il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dai rispettivi ordini di appartenenza (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2016, n. 19294). Notifica diretta mediante consegna Ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. cit., l'Avvocato, munito della procura e dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 7 della medesima fonte, può eseguire notificazioni in via diretta mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, peraltro, a condizione che quest'ultimo sia altro Avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte. A decorrere dal 1° marzo 2023, le notifiche in materia civile e degli atti stragiudiziali possono essere eseguite, per i procedimenti instaurati a far tempo da tale data, mediante consegna unicamente «fuori dei casi di cui all'art. 3-ter, commi 1 e 2» l. cit. (si veda il successivo paragrafo in cui si tratta della notifica diretta con modalità telematiche). A norma dell'art. 4, comma 1, l. cit., la notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte. A norma dell'art. 4, comma 2, l. cit., la notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario qualora questi ed il notificante siano iscritti nello stesso albo. In tale ipotesi, per la legittimità della notifica, necessita:
Può accadere che nella relata di notifica (atto la cui redazione compete al notificante) manchino le generalità e la sottoscrizione dell'Avvocato notificante, la cui identificazione è necessaria al fine di verificare se sia provvisto dei requisiti soggettivi indispensabili. Tali carenze non comportano, peraltro, nullità, giacché l'identificazione può avvenire in base alla sottoscrizione, da parte del notificante, dell'atto notificato e vidimato dal Consiglio dell'Ordine, unitamente al richiamo al numero di registro cronologico ed all'autorizzazione del predetto Consiglio, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l'atto (Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2015, n. 10272). Notifica diretta a mezzo del servizio postale Le notifiche a mezzo del servizio postale possono essere eseguite, in proprio, dagli Avvocati che siano muniti di procura alle liti e appositamente autorizzati, secondo le modalità specificate dagli artt. 2 e 3, l. n. 53/1994, integrati (al bisogno) dalla l. n. 890/1982, salva l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria disponga che la notifica debba essere eseguita personalmente. Le formalità da osservare sono, in sintesi, le seguenti:
Ai sensi dell'art. 3 l. cit., per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'a.r. deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso. L'avviso di ricevimento, che va compilato in tutte le suddette ipotesi, costituisce l'unica ed insostituibile prova dell'eseguita notificazione. (Segue) Notifica a mezzo invio postale generato con mezzi telematici Ai sensi della previsione contenuta nell'art. 3, comma 2-bis, l. n. 53/1994, introdotto dall'art. 25-bis, d.l. n. 19/2024 convertito con modificazioni nella l. n. 56/2024, a decorrere dal 30 aprile 2024 viene consentita agli Avvocati la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. Il notificante deve dare atto, nella relazione di notificazione, delle modalità di invio e deve, altresì, dare le seguenti indicazioni:
L'atto deve essere sottoscritto digitalmente dal notificante «nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». L'ufficiale postale deve apporre sul documento informatico la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato, deve stampare la copia da notificare e l'avviso di ricevimento (che deve contenere le indicazioni di cui all'art. 3, comma 2 l. cit.) e deve confezionare il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. (Segue) Perfezionamento della notifica a mezzo posta Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dall'art. 3 l. cit., devono applicarsi, per quanto possibile, gli artt. 4 ss., l. n. 890/1982. È stato (ulteriormente, essendovene già previsione nell'art. 149, comma 3, c.p.c.) codificato il principio della scissione degli effetti della notifica, più volte statuito dalla Consulta (sentenze Corte Cost., 26 novembre 2002, n. 477 e Corte Cost., 23 gennaio 2004, n. 28), con l'espressa previsione che la notificazione si perfeziona, per il notificante, all'atto del compimento delle «formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni» (art. 4, comma 3, l. n. 890/1982), consistenti nella consegna del plico all'ufficiale giudiziario. Il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario della stessa avviene nel momento della consegna della raccomandata o comunque, nel momento in cui ne risulti da parte del medesimo conoscenza, secondo i criteri descritti negli artt. 7 e 8, l. n. 890/1982.
Va rammentato, che, a norma dell'art. 326, comma 1, c.p.c., come riformulato dal d.lgs. n. 149/2022 (art. 3, comma 27), nel caso di notificazione della sentenza, il termine «breve» per proporre gravame decorre per entrambe le parti (notificante e destinatario della notifica) dal perfezionamento del procedimento di notificazione per il destinatario. (Segue) Soggetti fornitori del servizio postale La materia delle notificazioni (civili e amministrative) a mezzo posta è disciplinata, nonché – per gli aspetti di carattere generale - dall'art. 149 c.p.c., dalla l. n. 890/1982 e dal d.lgs. n. 261/1999. A queste ultime due fonti normative sono state in tempi recenti apportate significative modifiche, che, per gli aspetti di principio, sono consistite nella liberalizzazione del servizio (già attribuito in esclusiva a Poste Italiane s.p.a.) e, per gli aspetti concreti, in una disciplina delle notificazioni e comunicazioni a mezzo posta parzialmente differente rispetto a quella originaria. Mediante la l. n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) è stato avviato il processo di liberalizzazione, venendo abrogata la norma (art. 4 d.lgs. n. 261/1999) che assicurava il monopolio del servizio a Poste Italiane s.p.a. Mediante la stessa legge e la successiva l. n. 205/2017 (c.d. legge di stabilità 2018 – art. 1, comma 461) si sono dettate norme di attuazione del suddetto processo di liberalizzazione. Ulteriori modifiche sono state dettate dalla l. n. 145/2018 (c.d. legge di stabilità 2019 – art. 1, comma 813) Non risultano essere state introdotte modifiche alla l. n. 53/1994 e succ. modif. Di conseguenza, per le notificazioni eseguite dagli Avvocati a mezzo del servizio postale dovranno continuare ad essere osservate le formalità più sopra specificate. Tuttavia, stante il richiamo, ad integrazione, fatto agli artt. 4 e ss., l. n. 890/1982 dall'art. 3, comma 3, l. n. 53/1994, si dovranno tenere in conto le modifiche introdotte agli artt. 4, 6, 7 e 8 della legge richiamata dalle l. n. 205/2017 e n. 145/2018. Infine, va rammentato che la spedizione della raccomandata può, nell'attualità, avvenire fruendo del servizio fornito da Poste Italiane s.p.a. oppure del servizio fornito da agenzie private di recapito che abbiano conseguito la necessaria licenza. Laddove l'adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito priva di titolo abilitante, la notifica sarà affetta da nullità (insuscettibile di sanatoria secondo, ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord., 30 settembre 2016, n. 19467, Cass. civ., sez. VI, ord., 11 ottobre 2017, n. 23887 e Cass. civ., sez. VI, ord., 8 gennaio 2018, n. 234; sanabile, invece, per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione dell'altra parte, a parere di Cass. civ., sez. un., 10 gennaio 2020, n. 299 e Cass. civ., sez. V, ord., 6 luglio 2021, n. 19019, peraltro con la precisazione dell'irrilevanza della sanatoria ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi in capo a quest'ultimo, perché sprovvisto di titolo abilitativo). Notifica in modalità telematica. «Condizioni», obblighi e formalità I) Alle facoltà descritte nei precedenti paragrafi, la l. n. 53/1994 aggiunge (art. 3-bis) quella (divenuta obbligo nelle ipotesi di cui appresso) dell'effettuazione della notifica a mezzo PEC. In tal caso, come già ricordato (secondo paragrafo), non è richiesta né autorizzazione del Consiglio dell'Ordine né istituzione di registro cronologico. Stante il disposto dell'art. 3-ter, comma 1, l. cit., l'Avvocato è tenuto ad eseguire la notifica a mezzo PEC laddove il soggetto destinatario della notifica sia titolare di indirizzo PEC risultante da «pubblici elenchi» o abbia eletto domicilio digitale a norma dell'art. 3-bis, comma 1-bis, CAD (d.lgs. n. 82/2005). La notifica deve essere eseguita «nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» ed utilizzando, esclusivamente, un indirizzo di PEC del notificante risultante da pubblici elenchi (art. 3-bis, comma 1, l. cit.). Ai fini del rispetto della normativa, il notificante deve essere munito di dispositivo di firma digitale, con certificato di firma valido (non scaduto o revocato o sospeso) all'epoca del perfezionamento della notifica. L'art. 24, comma 4-bis, d.lgs. n. 82/2005 (CAD) stabilisce che l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. II) Sono previsti adempimenti differenziati a seconda che l'atto destinato alla notifica sia un documento informatico «nativo» oppure non si tratti di un documento informatico. Con riguardo ai documenti informatici «nativi» (nella cui categoria devono collocarsi, ai sensi dell'art. 23-bis, CAD, anche i duplicati informatici, che hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge – v. Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2024, n. 12971), l'Avvocato non dovrà apporre alcuna attestazione di conformità, né nella relata né in altra parte del documento informatico, essendo sufficiente che faccia menzione della «qualità» del medesimo. Qualora l'atto da notificare consista in un documento non informatico, l'Avvocato deve realizzare copia informatica dello stesso, attestandone (in calce o a margine o su foglio separato ma congiunto) la conformità all'originale (adempimento da effettuare, sino al 31 dicembre 2022, a norma dell'art. 16-undecies, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012, e succ. modif.; a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 30 giugno 2023 - a seconda che si tratti di giudizi, anche pendenti, innanzi ai Tribunali, alle Corti di appello e alla Corte di cassazione oppure di giudizi innanzi al Giudice di pace, ai Tribunali per i minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi civili e al Tribunale Superiore delle acque pubbliche -, ai sensi dell'art. 196-undecies disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 12, d.lgs. n. 149/2022) e la notifica deve essere eseguita mediante allegazione dell'atto al messaggio di PEC, il cui oggetto deve recare la dicitura «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». I commi 5 e 6 dell'art. 3-bis l. cit. recano disposizioni in ordine alla redazione ed ai contenuti della relazione di notificazione (da redigere su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di PEC) ed alle notifiche da eseguire in corso di procedimento (ove devono essere indicati l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo). Le indicazioni in questione devono essere effettuate a pena di nullità, ai sensi dell'art. 11 l. cit. (Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2018, n. 17022). La procura alle liti deve essere rilasciata antecedentemente alla notifica dell'atto, pena la nullità di tale adempimento (artt. 1 e 11 l. cit.) e va notificata unitamente all'atto introduttivo del giudizio solo ove non sia possibile stabilirne in altro modo certo l'anteriorità (v. Cass. civ., sez. un., 19 novembre 2021, n. 35466, secondo cui la procura, se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene; in ordine alle ipotesi in cui la procura deve considerarsi apposta in calce all'atto cui si riferisce, si vedano l'art. 18, comma 2 – già comma 5, numerazione modificata in forza di abrogazioni disposte dal D.M. n. 217/2023 - del D.M. n. 44/2011 e Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2077). III) Prescrizioni sulle notificazioni per via telematica eseguite dagli Avvocati sono previste dall'art. 18, D.M. n. 44/2011 [come sostituito dal D.M. n. 48/2013 e come «ridotto», a decorrere dal 14 gennaio 2024, in forza dell'abrogazione dei primi tre commi, ad opera dell'art. 3, comma 8, D.M. n. 217/2023 (nel testo risultante dalla rettifica pubblicata nella G. Uff. n. 7/2024), nonché, giusta richiamo agli stessi effettuato dall'art. 34 D.M. cit., dai Provvedimenti della D.G.SIA (Direzione Generale per i Servizi Informatici Automatizzati del Ministero della Giustizia) in data 16 aprile 2014 (come modificato da successivi Provvedimenti del 28 dicembre 2015 e del 30 luglio 2021), e in data 7 agosto 2024. Il primo atto (rectius: il testo coordinato dei primi tre Provvedimenti) ha cessato di trovare applicazione a decorrere dal 30 settembre 2024, data in cui è divenuto efficace, sostituendoli, l'ultimo dei Provvedimenti citati. Tutte le suddette fonti normative sono reperibili nel Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia. IV) Con riguardo ai procedimenti instaurati a decorrere dal 1° marzo 2023, l'art. 3-ter, l. n. 53/1994, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, recava (e reca ancora, per quanto concernente il comma 1) le seguenti ulteriori disposizioni – con prescrizione di osservanza immediata per quanto concernente il comma 1 e dal 1° gennaio 2024 per quanto concernente i commi 2 e 3 (nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 149/2022), termine, quest'ultimo, poi protratto (per sospensione dell'efficacia della relativa previsione - si veda appresso in ordine alla cronologia, nonché in ordine a successive prescrizioni):
Va, a tal punto, ricordato che, a norma dell'art. 4-ter, d.l. n. 51/2023, conv. con modif. nella l. n. 87/2023, l'efficacia delle disposizioni (nei testi non ancora modificati dal d.lgs. n. 164/2024) di cui all'art. 3-ter, commi 2 e 3, l. n. 53/1994 è stata « sospesa fino al 31 dicembre 2023» e, fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 della medesima norma non fosse stata possibile o non avesse avuto esito positivo, essa doveva essere eseguita con le «modalità ordinarie», perfezionandosi, per il soggetto notificante, nel momento di generazione della ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. La sospensione dell'efficacia dei prescritti dei commi 2 e 3 della disposizione in esame è stata prorogata, con qualche ritardo rispetto alla suddetta scadenza, ad opera del c.d. Milleproroghe 2024 (v. art. 11, comma 5-bis, d.l. n. 215/2023, convertito con modificazioni nella l. n. 18/2024), con estensione sino al 31 dicembre 2024; restando, peraltro, «scoperto» il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2024, considerato che la citata legge di conversione (cui si deve l'introduzione del comma 5-bis, recante statuizione della proroga, nell'art. 11 del d.l. e l. di conversione appena sopra citati) è entrata in vigore il 29 febbraio 2024. Non essendo, almeno ad avviso dello scrivente, ipotizzabili alternative, deve ritenersi che le notificazioni che, tentate nel periodo «scoperto» a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, si fossero rivelate non possibili oppure non avessero avuto esito positivo, si dovessero eseguire – esplicitando all'Unep le ragioni della relativa richiesta - con le «modalità ordinarie» (artt. 137 e ss. c.p.c.), a prescindere dalla non imputabilità o dalla imputabilità dell'inconveniente al destinatario; ai fini della ritualità delle notifiche, con l'osservanza – laddove si fosse trattato di notifiche di atti di impugnazione - dei tempi sanciti in sede di giurisprudenza di legittimità (intervallo temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. - v., ex multis, Cass. civ., sez. un., 15 luglio 2016. n. 14594 e Cass. civ., sez. lav., ord., 21 agosto 2020, n. 17577) oppure, qualora si fosse trattato di notifiche di atti diversi dai predetti, invocando, ove necessario, l'applicazione del disposto (rimessione in termini) dell'art. 153 comma 2, c.p.c. Deve, incidentalmente, osservarsi che se, in forza delle modifiche e delle novelle introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, la notificazione a mezzo PEC risulta essere divenuta la principale modalità di notificazione degli atti giudiziari, nei casi di cui all'art. 3-ter, comma 1 l. cit., la sua qualificazione come «modalità ordinaria» nell'art. 4-ter d.l. e legge di conversione citati è da considerare valevole solo con riferimento alla fattispecie ivi descritta. V) In forza delle modifiche apportate ai commi 2 e 3 dell'art. 3-ter l. cit. dal d.lgs. n. 164/2024, vigente dal 26 novembre 2024, la materia risulta attualmente disciplinata come segue:
In entrambe le suddette ipotesi, ai fini della ritualità delle notifiche dovranno essere osservati con riguardo agli atti di impugnazione i tempi sanciti in sede di giurisprudenza di legittimità (intervallo temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. (v., ex multis, Cass. civ., sez. un., 15 luglio 2016, n. 14594 e Cass. civ., sez. lav., ord., 21 agosto 2020, n. 17577). Le suddette modalità di notifica sono pressoché perfettamente corrispondenti a quelle previste dall'art. 149-bis, comma 7 c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 164/2024. VI) Per ciò che attiene alle notificazioni alle P.A., l'art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 (art. 12, comma 1), detta che, fermo restando quanto previsto dal R.d. n. 1611/1933, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, le notificazioni sono validamente effettuate presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012, cui si fa rinvio. Procura alle liti La procura alle liti deve essere rilasciata antecedentemente alla notifica, pena la nullità di tale adempimento (artt. 1 e 11 l. n. 53/1994) e va notificata unitamente all'atto introduttivo del giudizio, peraltro solo ove non sia possibile stabilirne in altro modo certo l'anteriorità, potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto (v. Cass. civ., sez. un., ord., 23 luglio 2013, n. 17866 e Cass. civ., sez. un., 19 novembre 2021, n. 35466). Perfezionamento della notifica Per il soggetto notificante, la notifica si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 68/2005, mentre, per il destinatario, il perfezionamento si ha nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, prevista dall'art. 6, comma 2, d.P.R. citato. Ai sensi dell'art. 18, comma 3 (comma 6, prima dell'abrogazione dei primi tre commi disposta dal D.M. n. 217/2023) D.M. n. 44/2011 (come sostituito, l'articolo, dal D.M. n. 48/2013), la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994 deve essere quella «completa», di cui all'art. 6, comma 4, d.P.R. citato. Con riguardo ai procedimenti instaurati a decorrere dal 1° marzo 2023, in forza dei disposti dei commi 2 e 3 dell'art. 147 c.p.c., introdotti dal d.lgs. n. 149/2022 (v. art. 3, comma 11), le notificazioni a mezzo PEC o a mezzo servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e le notificazioni eseguite secondo tali modalità si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7 di tale giorno. Va precisato che, con riguardo ai procedimenti instaurati prima della suddetta data, occorrerà tenere conto della pronuncia della Consulta (Corte Cost., 9 aprile 2019, n. 75) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies, d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 17 n. 221/2012 «nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta». (Segue) Perfezionamento della notifica. Casistica a ) Non è controverso che la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, sia idonea a certificare l'avvenuta consegna del messaggio e degli allegati, salvo prova contraria onerante il destinatario (Cass. civ., sez. I, ord., 24 settembre 2020, n. 20039; Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2021, n. 15001; Cass. civ., sez. VI, ord., 2 marzo 2022, n. 6912). b ) E', del pari, incontroverso che la notifica a mezzo PEC, ex art. 3-bis, l. n. 53/1994, di un atto del processo - formato fin dall'inizio in forma di documento informatico - ad un legale implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto (v. Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 2019, n. 13532 e Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2020, n. 23971; v. Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2021, n. 17968, per un caso di e-mail PEC di notifica di decreto ingiuntivo finita nella cartella della posta indesiderata ed eliminata dall'addetto alla ricezione senza previa apertura e lettura della busta, per tema di danni al sistema informatico aziendale). c ) È stato controverso se la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di PEC si dovesse ritenere perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la casella PEC del destinatario «piena» oppure se, invece, a fronte di tale evenienza, il notificante fosse tenuto ad attivarsi per il rinnovo della notificazione nei modi ordinari o, comunque, consentiti. Per la prima tesi si veda Cass. civ., sez. VI, ord., 11 febbraio 2020, n. 3164, secondo cui la notifica doveva ritenersi perfezionata, dovendo la casella «piena» essere equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, giacché evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi. Per la seconda tesi si vedano Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40758 e Cass. civ., sez. III, ord., 12 settembre 2022, n. 26810, secondo le quali doveva escludersi che la notifica potesse ritenersi perfezionata con l'invio telematico non andato a buon fine per saturazione della casella di PEC del destinatario e doveva ritenersi gravare sul notificante l'onere di riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio e di concluderlo entro un tempo ragionevolmente contenuto (v. Cass. civ., sez. un., 15 luglio 2016, n. 14594 e Cass. civ., sez. lav., ord., 21 agosto 2020, n. 17577). Considerata la non univocità sul tema della giurisprudenza di legittimità e considerato che la tematica delle condizioni di validità e delle conseguenze della notifica telematica non completata per «casella piena» del destinatario doveva ritenersi integrare questione di massima di particolare importanza, «involgendo i presupposti stessi del funzionamento delle modalità di notificazione coi nuovi e generalizzati strumenti tecnologici in ogni ambito processuale», la Sezione III della S.C. (Cass. civ., sez. III, ord., 21 novembre 2023, n. 32287) ne rimise la disamina alle Sezioni Unite. Dando soluzione al contrasto, le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 5 novembre 2024, n. 28452) hanno affermato che «nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149/2022», la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'Avvocato ai sensi dell'art. 3-bis, l. n. 53/1994 «non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”)». Di conseguenza, il notificante, onde evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio secondo le modalità ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c. La soluzione data dalle Sezioni Unite, come chiarito anche nella relativa pronuncia, è da ritenere non valevole con riguardo alle ipotesi identiche a quella esaminata verificatesi a decorrere dal 1° marzo 2023, data di entrata in vigore delle modifiche agli artt. 3-bis, e 3-ter l. n. 53/1994 introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, con le precisazioni successivamente date dall'art. 4-ter, d.l. n. 51/2023 convertito con modificazioni nella l. n. 87/2023, e tenendo, altresì, in conto le ulteriori modifiche apportate alle suddette norme, in particolare ai commi 2 e 3 dell'art. 3-ter, dal d.lgs. n. 164/2024, divenute operative dal 26 novembre 2024, al pari del disposto del comma 7 (aggiunto dal d.lgs. testé citato) dell'art. 149-bis c.p.c., i primi da applicare nei casi di notifica diretta da parte degli Avvocati e il secondo nei casi di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario). d ) Si è posto il problema di stabilire se la notifica di un atto (nella specie, un ricorso in appello), eseguita in modalità telematica da casella PEC a casella di posta elettronica ordinaria, fosse da considerare tamquam non esset oppure semplicemente nulla ed è stata data la soluzione che segue: la notifica effettuata con le suddette modalità, ove seguita da ricevuta di accettazione (che di per sé prova soltanto l'avvenuta spedizione del messaggio), deve considerarsi nulla e non già inesistente, non potendosi presumere (in mancanza di prova contraria) la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario, del quale rimane incerto solo l'esito, restando impossibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione medesima, con conseguente inidoneità dell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico (v., in tal senso, Cass. civ., sez. lav., 31 maggio 2023, n. 15345 con note di Lestini A., Notifica presso l'indirizzo di posta elettronica ordinaria: inesistenza o nullità?, in IUS Processo civile telematico, 25 luglio 2023, e di Matteini Chiari S., La notificazione effettuata da una PEC ad una casella di posta ordinaria è inesistente o nulla?, in IUS Processo civile, 28 agosto 2023). Notificazioni presso la Cancelleria I) A norma dell'art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012 e succ. modif., le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC, i quali non abbiano provveduto ad istituirlo od a comunicarlo, devono essere eseguite «esclusivamente mediante deposito in Cancelleria» e le stesse modalità devono essere adottate «nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario». A norma dell'art. 16-sexies d.l. e legge di conversione citati, «quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario», la notificazione presso l'indirizzo di PEC risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis, d.lgs. n. 82/2005 nonché dal ReGIndE. II) Le due disposizioni del d.l. e l. di conversione sopra citati vanno « coordinate» con quelle previste dal secondo comma dell'art. 3-ter, l. n. 53/1994 (come riformulato dal d.lgs. n. 164/2024, con effetto dal 26novembre 2024) e dal settimo comma (introdotto dal d.lgs. n. 164/2024) dell'art. 149-bis c.p.c. III) In forza dei disposti dell'art. 3-ter, comma 2, l. n. 53/1994, la materia, nei casi in cui ricorra l'ipotesi di mancata consegna del messaggio di PEC per causa imputabile al destinatario, risulta attualmente disciplinata come segue[si vedano anche i punti IV) e V) del paragrafo intitolato «Notifica in modalità telematica. “Condizioni”, obblighi e formalità»]: qualora la notificazione (diretta da parte dell'Avvocato) a mezzo di PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'Avvocato deve eseguirla mediante inserimento dell'atto da notificare nel PST gestito dal Ministero della giustizia, allegando una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal Portale, e la notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento oppure, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata. Tale previsione coincide pressoché perfettamente con quella recata dall'art. 149-bis, comma 7 c.p.c. (norma avente ad oggetto le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario). IV) L'esito del «coordinamento» fra tutte le disposizioni sopra ricordate è da ritenere quello della silente abrogazione (peraltro, parziale, per ciò che concerne la seconda) delle due norme del d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012 e della loro sostituzione con le previsioni delle altre due norme citate; ferma, in ogni caso, restando l'istituzione del domicilio digitale ad opera dell'art. 16-sexies citato più sopra, sub I). Notifiche non andate a buon fine. Principi e casistica Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia non imputabile oppure sia imputabile al notificante.
Prova della notifica con modalità telematiche Ai fini della prova della notifica, è necessario il deposito telematico dell'atto notificato, con relativi allegati (art. 196-quater disp. att. c.p.c., i cui commi 1 e 4 sono stati fatti oggetto di modifiche ad opera del d.lgs. n. 164/2024, peraltro di secondario interesse in questa sede; si veda anche l'art. 9, l. n. 53/1994, il cui primo comma è stato modificato dal suddetto d.lgs.). La materia è disciplinata dall'art. 13, D.M. n. 44/2011 (norma parzialmente modificata dal D.M. n. 217/2023, con effetto dal 14 gennaio 2024) e dall'art.196-sexies disp. att. c.p.c. (introdotto dall'art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 149 del 2022), norma applicabile a far tempo dal 1° gennaio 2023 ai giudizi civili, anche pendenti, presso i Tribunali, le Corti di appello e la Corte di cassazione e dal 30 giugno 2023 ai giudizi civili, anche pendenti, presso il Giudice di pace, i Tribunali per i minorenni, il Commissario per la liquidazione degli usi civili e il Tribunale Superiore delle acque pubbliche. La disciplina della materia è completata dai Provvedimenti della D.G.SIA recanti sia indicazione delle modalità di trasmissione degli atti concernenti le notifiche agli uffici giudiziari competenti, sia le specifiche tecniche (stabilite ai sensi dell'art. 34, D.M. n. 44/2011) da osservare per il corretto adempimento di tali attività. La normativa di riferimento è stata costituita, sino al 29 settembre 2024, dall'art. 19-bis, comma 5, del testo coordinato dei Provvedimenti D.G.SIA 16 aprile 2014, 28 dicembre 2015 e 26 luglio 2021 ed è attualmente, a decorrere dal 30 settembre 2024, costituita dall'art. 17 (e disposizioni ivi richiamate) del Provvedimento D.G.SIA in data 7 agosto 2024. Nei casi in cui non sia possibile fornire la prova della notifica in modalità telematica, l'Avvocato deve estrarre copia del supporto analogico del messaggio di PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte (v. art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994).
Invalidità della notificazione. Inesistenza Il vizio di inesistenza è ormai divenuto categoria del tutto residuale ed è ravvisabile esclusivamente «in caso di totale mancanza materiale dell'atto» oppure quando «venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione»; con la precisazione che il luogo della notifica non è compreso fra tali elementi essenziali. In tutte le restanti ipotesi di grave irregolarità, le notifiche dovranno essere ritenute nulle, ma sanabili con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità) o in conseguenza della rinnovazione della notifica, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916 e da ultimo, ex plurimis, Cass. civ., sez. III, ord., 8 settembre 2022, n. 26511). Invalidità della notificazione. Nullità Ai sensi dell'art. 11, l. n. 53/1994 (norma in rapporto di specialità con l'art. 160 c.p.c.), le notificazioni sono nulle - e la nullità è rilevabile d'ufficio - qualora manchino i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti in tale fonte normativa, se non sono osservate le disposizioni contenute negli artt. da 1 a 10 della stessa e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica. Secondo l'orientamento dominante, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (v., ex multis, Cass. civ., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. civ., sez. un., 28 settembre 2018, n. 23620; Cass. civ., sez. II, 13 giugno 2023, n. 16778 e Cass. civ., sez. lav., 22 gennaio 2024, n. 2212). Avvocatura dello Stato Tutte le facoltà di cui sin qui si è detto sono state estese all'Avvocatura dello Stato dall'art. 55, comma 1, l. n. 69/2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009. Stante l'espressa previsione ex lege, l'Avvocatura dello Stato non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione (in tal senso, Cass. civ., sez. V, 28 ottobre 2015, n. 21985), a differenza di ciò che avviene per gli Avvocati del Foro ordinario. A carico dell'Avvocatura è previsto unicamente l'onere di dotarsi di apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente, la cui validità è subordinata alla preventiva numerazione e vidimazione da parte dell'Avvocato Generale dello Stato (o di Avvocato dello Stato allo scopo delegato), ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato (art. 55, commi 2 e 3, l. cit.). Per una particolare applicazione, si segnalano le ordinanze della Corte costituzionale (Corte Cost, 10 novembre 2020, n. 242 e Corte Cost. 10 novembre 2020, n. 243) secondo le quali la notifica (notificante l'Avvocatura Generale dello Stato) dei ricorsi introduttivi di giudizi di legittimità costituzionale in via principale è validamente effettuata mediante posta elettronica certificata. |