Notificazione a cura dell’avvocato

Sergio Matteini Chiari
10 Febbraio 2023

Il d.lgs. n. 149/2022 ha concesso agli Avvocati la facoltà di notifica diretta degli atti civili, amministrativi e giudiziali mediante consegna o a mezzo del servizio postale o con modalità telematiche. Appare opportuno elencare le norme di interesse modificate e quelle novellate, con indicazione dei momenti di entrata in vigore.

Inquadramento

Il legislatore ha concesso agli Avvocati la facoltà di notifica diretta degli atti civili, amministrativi e giudiziali mediante consegna o a mezzo del servizio postale o con modalità telematiche.

La relativa disciplina si rinviene nella l. n. 53/1994, che ha subito nel tempo varie modifiche. Seguendo l'ordine cronologico, tali modifiche sono state apportate dall'art. 25 della l. n. 183/2011; dall'art. 16-quater, comma 1 lett. h), del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 221/2012, introdotto dall'art. 1, comma 19, punto 2, della l. n. 228/2012; dal d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 114/2014 e dall'art. 19, comma 1-bis, del d.l. n. 83/2015, convertito, con modificazioni, nella l. n. 132/2015. Ulteriori modifiche sono state introdotte dall'art. 12 del d.lgs. n. 149/2022. Poiché le disposizioni di tale d.lgs. avranno effetto, in parte qua, dal 28 febbraio 2023 e saranno applicabili ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 saranno applicabili le disposizioni anteriormente vigenti (v. art. 35, comma 1, d.lgs. cit., come modificato dall'art. 1, comma 380, della l. n. 197/2022), in questa sede si provvederà a descrivere le discipline da osservare nei due diversi momenti.In mancanza di specifica indicazione, dovrà intendersi che la norma richiamata non ha subito modifiche ad opera del d.lgs. citato.

Appare, comunque, opportuno elencare le norme di interesse modificate e quelle novelle, con indicazione dei momenti di entrata in vigore:

a) Disposizioni della l. n. 53/1994 (v. art. 12, comma 1, d.lgs. n. 149/2022):

- art. 3-bis: è stato introdotto il comma 1-bis e sono stati modificati i commi 2 e 3 - applicabilità a decorrere dal 1° marzo 2023;

- art. 3-ter: norma novella - applicabilità a decorrere dal 1° marzo 2023;

- art. 4: è stato modificato il comma 1 - applicabilità a decorrere dal 1° marzo 2023.

b) Artt. 196- quater , 196-sexies, 196-octies, 196-novies, 196-decies e 196-undecies disp. att. c.p.c.: norme novelle, introdotte dall'art. 4, comma 12, d.lgs. n. 149/2022 – applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai giudizi, anche se pendenti, innanzi ai Tribunali, alle Corti di appello ed alla Corte di cassazione e a decorrere dal 30 giugno 2023 ai giudizi, anche se pendenti, innanzi al Giudice di pace, ai Tribunali per i minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi civici ed al Tribunale Superiore delle acque pubbliche (in proposito si veda anche l'art. 35, comma 3, d.lgs. cit., come modificato dall'art. 1, comma 380, della l. n. 197/2022).

c) Art. 147 c.p.c.: sono stati introdotti i commi 2 e 3 - applicabilità a decorrere dal 1° marzo 2023.

«Condizioni» dell'esercizio della facoltà di notifica diretta

Gli Avvocati possono fruire delle facoltà loro attribuite dalla l. n. 53/1994 a condizione che siano muniti di procura alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c. e siano appositamente autorizzati (v. art. 7, comma 1, l. cit.) dal Consiglio dell'Ordine nel cui albo siano iscritti.

Tale secondo requisito non è richiesto per ciò che concerne i casi di notifica a mezzo posta elettronica certificata (in seguito: PEC).

Ai sensi dell'art. 8 l. cit., per avvalersi delle facoltà in esame, gli Avvocati devono munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con d.m. 27 maggio 1994, che deve essere preventivamente numerato e vidimato dal presidente (o consigliere delegato) del Consiglio dell'Ordine nel cui albo il notificante è iscritto ed ove ogni notificazione deve essere annotata.

Anche tale adempimento non è richiesto per le notifiche effettuate a mezzo PEC.

Deve essere evidenziato che per le notificazioni eseguite dagli Avvocati non sono previsti criteri di determinazione della competenza territoriale, con l'unica eccezione prevista dall'art. 4 l. cit. per la notifica mediante «consegna» dell'atto nel domicilio del destinatario, che può essere effettuata soltanto se il destinatario sia un avvocato, domiciliatario di una parte, iscritto nello stesso albo del notificante (Cass. civ., sez. III, 15 giugno 2016, n. 12290).

Limiti all'esercizio della facoltà di notifica diretta

Stante il dettato normativo, la facoltà di notifica diretta è limitata agli atti in materia «civile, amministrativa e stragiudiziale».

Deve ritenersi esclusa la notificabilità in proprio degli atti di esecuzione riservati dalla legge processuale all'ufficiale giudiziario (es.: atto di pignoramento presso terzi).

L'Avvocato che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di attività di impulso processuale, sì che le stesse, ove compiute, debbono ritenersi viziate.

E' controverso se tale vizio sia quello dell'inesistenza o quello della nullità.

Secondo l'orientamento più recente, la notificazione eseguita dall'Avvocato semplice domiciliatario è da ritenere non già inesistente, ma semplicemente nulla(suscettibile di sanatoria ex tunc per conseguimento dello scopo), ai sensi dell'art. 11 della l. n. 53/1994, giacché proveniente da soggetto astrattamente dotato di ius postulandi e potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria (Cass. civ., sez. lav., ord. 7 giugno 2018, n. 14840; contra, assertiva di inesistenza, stante esecuzione ad opera di organo non abilitato, Cass. civ., sez. VI, ord., 12 ottobre 2015, n. 20468).

Vi è controversia anche in ordine alla validità della notificazione eseguita dall'Avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti.

Secondo un orientamento, la notifica deve, in tal caso, ritenersi affetta da nullità, peraltro sanabile ex tunc per effetto della sua rinnovazione, ex art. 291 c.p.c. o attuata spontaneamente dalla parte (Cass. civ., sez. VI, 28 febbraio 2013, n. 5096).

Secondo un altro orientamento, il principio secondo cui l'attività di impulso del procedimento notificatorio può essere delegata, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, ad altra persona, opera anche quando la notifica sia eseguita, ai sensi della l. n. 53/1994, dall'Avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, in quanto la legge citata non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista, ove il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dai rispettivi ordini di appartenenza (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2016, n. 19294).

Notifica diretta mediante consegna

Ai sensi dell'art. 4 l. cit., l'Avvocato, munito della procura e dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 7 della medesima fonte, può eseguire notificazioni in via diretta mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, peraltro, a condizione che quest'ultimo sia altro Avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante.

Per la legittimità della notifica necessita (v. artt. 4 e 5 l. cit.): a) che l'originale e la copia dell'atto siano previamente vidimati e datati dal Consiglio dell'Ordine nel cui albo i due legali siano iscritti; b) che l'atto da notificare sia consegnato nelle mani proprie del destinatario o, in caso di sua assenza, nel domicilio risultante al Consiglio dell'Ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario; c) che l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'art. 8 l. cit. siano sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e che, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma sia seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

Può accadere che nella relata di notifica (atto la cui redazione compete al notificante) manchino le generalità e la sottoscrizione dell'Avvocato notificante, la cui identificazione è necessaria al fine di verificare se sia provvisto dei requisiti soggettivi indispensabili. Tali mancanze non comportano, peraltro, nullità, giacché l'identificazione può avvenire in base alla sottoscrizione, da parte del notificante, dell'atto notificato e vidimato dal Consiglio dell'Ordine, unitamente al richiamo al numero di registro cronologico ed all'autorizzazione del predetto Consiglio, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l'atto (Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2015, n. 10272).

A decorrere dal 1° marzo 2023, le notifiche in materia civile e degli atti stragiudiziali potranno essere eseguite, per i procedimenti instaurati a far tempo da tale data, mediante consegna «fuori dei casi di cui all'articolo 3-ter, commi 1 e 2» l. cit. (si veda, sul tema, il § 5., ove si tratta della notifica diretta con modalità telematiche).

Notifica diretta a mezzo del servizio postale

Le notifiche a mezzo del servizio postale possono essere eseguite, in proprio, dagli Avvocati, che siano muniti di procura alle liti e appositamente autorizzati, secondo le modalità specificate dagli artt. 2 e 3 della l. n. 53/1994, integrati (al bisogno) dalla l. n. 890/1982, salva l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria disponga che la notifica debba essere eseguita personalmente.

Le formalità da osservare sono, in sintesi, le seguenti:

a) occorre utilizzare speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento (nell'attualità: quelli resi disponibili a seguito di Delibera dell'AGCOM 155/19/CONS dell'8 maggio 2019), di cui l'Avvocato deve fornirsi a propria cura e spese (art. 2 cit.).

b) sulle buste l'Avvocato deve apporre le indicazioni delle generalità del destinatario e della residenza o dimora o domicilio del medesimo, nonché il numero del registro cronologico di cui all'art. 8 l. n. 53 del 1994, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante (art. 3 cit.);

c) la relazione di notifica deve essere scritta sull'originale e sulla copia dell'atto, con menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale si spedisce la copia al destinatario (art. 3 cit.);

d) devono essere presentati all'ufficio postale sia l'originale che la copia dell'atto da notificare, nonché l'a.r. debitamente compilato, anche con indicazione del numero di registro cronologico.

Ai sensi dell'art. 3 cit., per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'a.r. deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

L'avviso di ricevimento, che va compilato in tutte le suddette ipotesi, costituisce l'unica ed insostituibile prova dell'eseguita notificazione.

Perfezionamento della notifica a mezzo posta

Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dall'art. 3 l. cit., devono applicarsi, per quanto possibile, gli artt. 4 ss. della l. n. 890/1982.

È stato (ulteriormente, essendovene già previsione nell'art. 149, comma 3, c.p.c.) codificato il principio della scissione degli effetti della notifica più volte statuito dalla Consulta (sentenze n. 477/2002 e n. 28/2004), con l'espressa previsione che la notificazione si perfeziona, per il notificante, all'atto del compimento delle «formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni» (art. 4, comma 3, l. n. 890/1982).

IN EVIDENZA

E' incontroverso che il principio della scissione degli effetti temporali della notificazione per il notificante e per il destinatario, previsto dall'art. 149 c.p.c., secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha valenza generale e trova, pertanto, applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 della l. n. 53/1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione della raccomandata, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'Ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 c.p.c., alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo desumibile dal sistema della l. n. 53/1994 una regola diversa(v., ex multis, Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2014, n. 15234; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2016, n. 770; Cass. civ., sez. lav., 10 dicembre 2019, n. 32255).

Il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario della stessa avviene nel momento della consegna della raccomandata o comunque, nel momento in cui ne risulti da parte del medesimo conoscenza, secondo i criteri descritti negli artt. 7 e 8 della l. n. 890/1982.

Soggetti fornitori del servizio postale

La materia delle notificazioni (civili e amministrative) a mezzo posta è disciplinata, nonché – per gli aspetti di carattere generale - dall'art. 149 c.p.c., dalla l. n. 890/1982 e dal d.lgs. n. 261/1999.

A queste ultime due fonti normative sono state in tempi recenti apportate significative modifiche, che, per gli aspetti di principio, sono consistite nella liberalizzazione del servizio (già attribuito in esclusiva a Poste Italiane s.p.a.) e, per gli aspetti concreti, in una disciplina delle notificazioni e comunicazioni a mezzo posta parzialmente differente rispetto a quella originaria.

Mediante la l. n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) è stato avviato il processo di liberalizzazione, venendo abrogata la norma (art. 4 d.lgs. n. 261/1999) che assicurava il monopolio del servizio a Poste Italiane s.p.a.

Mediante la stessa legge e la successiva l. n. 205/2017 (c.d. legge di stabilità 2018 – art. 1, comma 461) si sono dettate norme di attuazione del suddetto processo di liberalizzazione.

Ulteriori modifiche sono state dettate dalla l. n. 145/2018 (c.d. legge di stabilità 2019 – art. 1, comma 813).

Non risultano essere state introdotte modifiche alla l. n. 53/1994 e succ. modif. Di conseguenza, per le notificazioni eseguite dagli Avvocati a mezzo del servizio postale dovranno continuare ad essere osservate le formalità più sopra specificate.

Tuttavia, stante il richiamo fatto, ad integrazione, dall'art. 3, comma 3, della l. n. 53/1994 agli artt. 4 e ss. della l. n. 890/1982, si dovranno tenere in conto le modifiche introdotte agli articoli 4,6,7 e 8 dalle l. n. 205/2017 e n. 145/2018.

Infine, va rammentato chela spedizione della raccomandata può, nell'attualità, avvenire fruendo del servizio fornito da Poste Italiane s.p.a. oppure del servizio fornito da agenzie private di recapito che abbiano conseguito la necessaria licenza.

Laddove l'adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito priva di titolo abilitante, la notifica sarà affetta da nullità (insuscettibile di sanatoria secondo, ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord., 30 settembre 2016, n. 19467, Cass. civ., sez. VI, ord. 11 ottobre 2017, n. 23887 e Cass. civ., sez. VI, ord. 8 gennaio 2018, n. 234; sanabile, invece, per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione dell'altra parte, a parere di Cass. civ., sez. un., 10 gennaio 2020, n. 299 e Cass. civ., sez. V, ord., 6 luglio 2021, n. 19019, peraltro con la precisazione dell'irrilevanza della sanatoria ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi in capo a quest'ultimo, perché sprovvisto di titolo abilitativo).

Notifica con modalità telematiche. «Condizioni» e formalità

i) Alle facoltà descritte nei precedenti paragrafi, la l. n. 53/1994 aggiunge (art. 3-bis) quella dell'effettuazione della notifica a mezzo PEC.

In tal caso, come già ricordato (§ 2.), non è richiesta né autorizzazione del Consiglio dell'Ordine né istituzione di registro cronologico.

La notifica a mezzo PEC è consentita all'Avvocato, che sia munito di procura alle liti ex art. 83 c.p.c., laddove il soggetto destinatario della notifica sia titolare di indirizzo PEC risultante da «pubblici elenchi»(v., per la relativa elencazione, l'art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 221/2012 e, per migliori esplicazioni, la bussola intitolata «Notificazioni telematiche», cui si fa rinvio) e deve essere eseguita «nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» ed utilizzando, esclusivamente, un indirizzo di PEC del notificante risultante da pubblici elenchi. Ai fini del rispetto della normativa, il notificante deve essere munito di dispositivo di firma digitale, con certificato di firma valido (non scaduto o revocato o sospeso) all'epoca del perfezionamento della notifica. L'art. 24, comma 4-bis, del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) stabilisce che l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato.

ii) Sono previsti adempimenti differenziati a seconda che l'atto destinato alla notifica sia un documento informatico «nativo» oppure non si tratti di un documento informatico.

Con riguardo ai documenti informatici «nativi» (nella cui categoria devono collocarsi, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD, anche i duplicati informatici), l'Avvocato non dovrà apporre alcuna attestazione di conformità, né nella relata né in altra parte del documento informatico, essendo sufficiente che faccia menzione della sua «qualità».

Laddove l'atto da notificare consista in un documento non informatico, l'Avvocatodeve realizzare copia informatica dello stesso,anche per immagine, attestandone la conformità all'originale (sino al 31 dicembre 2022, a norma dell'art. 16-undecies del d.l. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, nella l. n. 221/2012; a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 30 giugno 2023 - a seconda che si tratti di giudizi, anche pendenti, innanzi ai Tribunali, alle Corti di appello e alla Corte di cassazione oppure di giudizi innanzi al Giudice di pace, ai Tribunali per i minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi civili e al Tribunale Superiore delle acque pubbliche -, ai sensi dell'art. 196-undecies disp. att. c.p.c.,introdotto dall'art. 4, comma 12, d.lgs. n. 149/2022) e la notifica deve essere eseguita mediante allegazione dell'atto al messaggio di PEC.

iii) Basilari prescrizioni sulle notificazioni per via telematica eseguite dagli Avvocati sono previste dall'art. 18 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (come sostituito, l'articolo, dal d.m. 3 aprile 2013, n. 48), nonché, giusta richiamo effettuato dall'art. 34 d.m. cit., dai Provvedimenti DGSIA(Direzione Generale per i Servizi Informatici Automatizzati) del 16 aprile 2014, del 28 dicembre 2015 e del 30 luglio 2021, tutti reperibili, anche in testo coordinato, nel Portale del Ministero della Giustizia.

Nei casi di procedimenti instaurati a decorrere dal 1° marzo 2023 si debbono osservare le seguenti ulteriori disposizioni, recate dall'art. 3-ter l. n. 53/1994, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022:

a) Ai sensi del comma 1 della norma citata, la notificazione con modalità telematiche degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali è consentita all'Avvocato quando il destinatario: a) sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; b) abbia eletto domicilio digitale ai sensi dell'art 3-bis, comma 1-bis, del d.lgs. n. 82/2005 (CAD), iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 6-quater del medesimo d.lgs.

b) Ai sensi del comma 2 della disposizione in esame, nei casi indicati sub a), quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non sia possibile o non abbia avuto esito positivo: 1) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'art. 6-bis del CAD, l'Avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'art. 359 del d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento, e la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento; 2) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'art. 6-quater del CAD, l'Avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie e tali modalità deve osservare (comma 3 della norma citata) anche nel caso in cui, nei casi descritti più sopra sub a), per causa non imputabile al destinatario la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo.

iv) Per ciò che attiene alle notificazioni alle P.A., il comma 1-bisdell'art. 3-bis l. n. 53/1994, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 (art. 12, comma 1), detta che, fermo restando quanto previsto dal r.d. n. 1611 del 1933, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, le notificazioni sono validamente effettuate presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1-ter, del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 221/2012, cui si fa rinvio.

Pur se l'entrata in vigore della suddetta disposizione (comma 1-bis dell'art. 3-bis l. n. 53/1994) è «formalmente» prevista al 1° marzo 2023, la stessa è, a parere di chi scrive, da ritenere operativa già nell'immediato, considerato che essa riproduce, in parte qua, l'art. 16-ter, comma 1-ter, citato e che la sua trascrizione nella l. n. 53/1994 deve ritenersi effettuata, con ogni verosimiglianza, seguendo i criteri della realizzazione del testo unico compilativo.

Perfezionamento della notifica

Per il soggetto notificante, la notifica si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, mentre, per il destinatario, il perfezionamento si ha nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, prevista dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. citato.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, d.m. n. 44 del 2011 (come sostituito, l'articolo, dal d.m. 3 aprile 2013, n. 48), la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 3-bis, comma 3, della l. n. 53 del 1994 deve essere quella «completa», di cui all'art. 6, comma 4, del d.P.R. citato.

Con riguardo ai procedimenti instaurati a decorrere dal 1° marzo 2023, in forza dei disposti dei commi 2 e 3 dell'art. 147 c.p.c., introdotti dal d.lgs. n. 149 del 2022 (v. art. 3, comma 11), le notificazioni a mezzo PEC o a mezzo servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e le notificazioni eseguite secondo tali modalità si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7 di tale giorno.

Va precisato che, con riguardo ai procedimenti instaurati prima della suddetta data, occorrerà tenere conto della pronuncia della Consulta (Corte cost. 9 aprile 2019, n. 75) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella l. 17 dicembre 2012, n. 221 «nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta».

Perfezionamento della notifica. Casistica

a ) È incontroverso che la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, sia idonea a certificare l'avvenuta consegna del messaggio e degli allegati, salvo prova contraria onerante il destinatario (Cass. civ., sez. I, ord., 24 settembre 2020, n. 20039; Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2021, n. 15001; Cass. civ., sez. VI, ord., 2 marzo 2022, n. 6912).

b ) E', del pari, incontroverso che la notifica a mezzo PEC, ex art. 3-bis della l. n. 53/1994, di un atto del processo - formato fin dall'inizio in forma di documento informatico - ad un legale implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto (v. Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 2019, n. 13532 e Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2020, n. 23971; v. Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2021, n. 17968, per un caso di e-mail PEC di notifica di decreto ingiuntivo finita nella cartella della posta indesiderata ed eliminata dall'addetto alla ricezione senza previa apertura e lettura della busta, per tema di danni al sistema informatico aziendale).

c ) È controverso se la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di PEC debba ritenersi perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la casella PEC del destinatario «piena» oppure se, invece, a fronte di tale evenienza, il notificante sia tenuto ad attivarsi per il rinnovo della notificazione nei modi ordinari o, comunque, consentiti.

Per la prima tesi si veda Cass. civ., sez. VI, ord., 11 febbraio 2020, n. 3164, secondo cui la notifica deve ritenersi perfezionata, essendo la casella «piena» (evento imputabile al destinatario) da considerare equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna. E', invero, onere del difensore quello di assicurare, a tutela dei diritti dei propri assistiti ed a sua tutela, al fine di evitare il verificarsi di responsabilità deontologiche e/o professionali, la perfetta manutenzione e l'ottimale funzionamento di tutto ciò che è diventato ormai indispensabile per esercitare la professione forense.

Per la seconda tesi si vedano Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40758 e Cass. civ., sez. III, ord., 12 settembre 2022, n. 26810, secondo le quali deve escludersi che la notifica possa ritenersi perfezionata con l'invio telematico non andato a buon fine per saturazione della casella di PEC del destinatario e deve ritenersi gravare sul notificante l'onere di riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio (nel primo caso, concorrendo una specifica elezione, ad opera della controparte, di domicilio fisico, provvedendo a notifica presso tale domicilio; nel secondo caso, essendo il destinatario un Avvocato domiciliato extra districtum, provvedendo a notifica presso la Cancelleria del giudice ove la lite era pendente, secondo i disposti dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 221/2012).

Nel d.lgs. n. 149/2022 sono rinvenibili soluzioni ai «dilemmi» che si ponevano e si pongono ognora al notificante sul quomodo condursi nelle ipotesi sopra descritte ed in quelle similari. All'uopo si potrà fruire – nulla apparendo ostare a che anche nell'attualità possano tenersi in conto i relativi «suggerimenti» - sia dei disposti del novello art. 3-ter, commi 2 e 3, della l. n. 53/1994 [v. § 5., punto iii)] sia di quelli, correlati, del sesto e del settimo comma (introdotti dall'art. 3, comma 11, d.lgs. citato) dell'art. 137 c.p.c., ove è espressamente previsto che l'ufficiale giudiziario, ove richiestone, deve eseguire la notificazione nei modi ordinari sia quando l'Avvocato non deve eseguirla a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato o con altra modalità prevista dalla legge, sia quando l'Avvocato dichiari (di tale dichiarazione deve essere dato atto nella relata di notificazione) che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.

Impossibilità di notifica presso il domicilio digitale del destinatario

L'argomento di cui al punto c) del precedente paragrafo merita più approfondita trattazione.

Laddove la notifica presso il «domicilio digitale» non sia possibile, occorre distinguere fra l'ipotesi in cui ciò sia dovuto a causa imputabile al destinatario oppure a causa non imputabile allo stesso.

Con riguardo alla prima ipotesi (essenzialmente con riferimento ai casi in cui la casella di destinazione sia constatata «satura»), si prospettano varie soluzioni:

a) la notificazione «diretta» da parte dell'avvocato (artt. 3-bis e 3-ter l. n. 53/1994 – il primo modificato ed il secondo introdotto dall'art. 20 d.lgs. n. 149/2022) deve essere eseguita, qualora il destinatario sia un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC, mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall' art. 359 del d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) – norma, peraltro, non ancora applicabile giacché per la realizzazione dell'area web necessita l'adozione di apposito regolamento da parte del Ministero dello sviluppo economico, ancor oggi non venuto in essere - oppure con le modalità ordinarie qualora il destinatario sia un soggetto diverso da quelli sopra indicati;

b) la notificazione può essere eseguita presso la Cancelleria nelle ipotesi in cui ciò sia previsto dalla legge (ad es.: art. 82 r.d. n. 37/1934 – caso degli avvocati esercenti extra districtum), peraltro esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di PEC risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis del d.lgs. n. 82/2005, nonché dal RegIndE (art. 16-sexies d.l. n. 179/2012, conv. con modif. in l. n. 222/2012, inserito dall'art. 52, comma 1 lett. b), d.l. n. 90/2014 conv. con modif. in l. 114/2014 - norma modificata dall'art. 20 d.lgs. n. 149/2022);

c) a parere di chi scrive, la notificazione può essere eseguita nei modi ordinari (tale soluzione appare, al momento, la sola praticabile di fatto per tutti i casi diversi da quelli indicati sub b). D'altronde, la «lettera» dell'art. 137, comma 7 (norma modificata dall'art. 3, comma 11, d.lgs. n. 149/2022) parrebbe consentire tale soluzione ove la frase « … salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario» possa (e non sembra che alcunché si opponga a tale pensiero) interpretarsi siccome non contenente un'endiade ma due ipotesi differenti, vale a dire quella della impossibilità senza distinzioni e quella, specifica, del mancato esito positivo.

Con riguardo alla seconda ipotesi, si dovrà provvedere alla notifica secondo le modalità ordinarie previste dal codice di rito (art. 137, comma 7, come modificato dal d.lgs. n. 149/2022) sia nel caso di notifica «diretta» da parte degli avvocati rivelatasi impossibile o senza esito, sia nei casi di notifica «non diretta» e, poiché il procedimento notificatorio potrebbe richiedere tempo per la sua ultimazione, onde evitare decadenze, è necessario riattivarlo con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Su tale tema, si veda anche il successivo paragrafo.

Notifiche non andate a buon fine. Principi e casistica

Nell'attualità, viene ormai costantemente affermato che, in tema di notificazione degli atti processuali, qualora la procedura di notificazione non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, non possono farsene derivare conseguenze sfavorevoli nei confronti di quest'ultimo. Per l'effetto, spettano all'interessato la facoltà e l'onere di riattivare, anche unilateralmente, il procedimento notificatorio, anche dopo il decorso dei relativi termini, con effetti ex tunc,risalenti cioè alla data della notifica senza esito, peraltro a condizione che il procedimento notificatorio sia riattivato (si veda, per le modalità, anche l'ultima parte del precedente paragrafo) con immediatezza, con svolgimento delle attività necessarie al suo completamento entro congruo termine, da fare pari alla metà dei termini indicati nell'art. 325 c.p.c,, salvo circostanze eccezionali di cui deve essere data prova rigorosa (v., ex multis,Cass., S.U., 15 luglio 2016, n. 14594; Cass. civ., sez. V, ord. 9 agosto 2018, n. 20700; per alcune fattispecie particolari si vedano Cass. civ., sez. V, ord. 18 novembre 2019, n. 29851 e Cass. civ., sez. lav., 21 agosto 2020, n. 17577).

Prova della notifica con modalità telematiche

Ai fini della prova della notifica, è necessario il deposito telematico dell'atto notificato, con relativi allegati.

La materia è disciplinata dall' art. 19-bis, comma 5, Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014, che regola le modalità della trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute attestanti l'avvenuta notifica, previste dall'art. 3-bis, comma 3, della l. n. 53/1994 nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. cit., e, a far tempo dal 1° gennaio 2023, dall'art. 196-sexies disp. att. c.p.c. (introdotto dall'art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 149/2022), che regola il perfezionamento del deposito con modalità telematiche.

L'art. 196-sexiescit. è applicabile a far tempo dalla suddetta data ai giudizi civili, anche pendenti, presso i Tribunali, le Corti di appello e la Corte di cassazione e dal 30 giugno 2023 (salve anticipazioni da disporre con appositi decreti del Ministero della Giustizia) ai giudizi civili, anche pendenti, presso il Giudice di pace, i Tribunali per i minorenni, il Commissario per la liquidazione degli usi civili e il Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Nei casi in cui non sia possibile fornire la prova della notifica con modalità telematiche, l'Avvocato deve estrarre copia del supporto analogico del messaggio di PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte (v. art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994).

IN EVIDENZA

Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 53/1994 (e dell'art. 196-undecies, comma 4, disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022), l'Avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all' art. 5 della legge medesima, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto e il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Invalidità della notificazione. Inesistenza

Il vizio di inesistenza è ormai divenuto categoria del tutto residuale ed è ravvisabile esclusivamente «in caso di totale mancanza materiale dell'atto» oppure quando «venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione»; con la precisazione che il luogo della notifica non è compreso fra tali elementi essenziali.

In tutte le restanti ipotesi di grave irregolarità, le notifiche dovranno essere ritenute nulle, ma sanabili con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916 e da ultimo, ex plurimis, Cass. civ., sez. III, ord., 8 settembre 2022, n. 26511).

Invalidità della notificazione. Nullità

Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 53/1994 (norma in rapporto di specialità con l'art. 160 c.p.c.), le notificazioni sono nulle, e la nullità è rilevabile d'ufficio, qualora manchino i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti in tale fonte normativa, se non sono osservate le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 10 della stessa e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

Secondo l'orientamento dominante, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. civ., S.U., 28 settembre 2018, n. 23620; Cass. civ., sez. II, ord. 15 giugno 2020, n. 11466; Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2020, n. 8815; Cass. civ., sez. VI, ord. 15 luglio 2021, n. 20214).

Avvocatura dello Stato

Tutte le facoltà di cui sin qui si è detto sono state estese all'Avvocatura dello Stato dall'art. 55, comma 1, della l. n. 69/2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009.

Stante l'espressa previsione ex lege, l'Avvocatura dello Stato non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione (in tal senso, Cass., sez. V, 28 ottobre 2015, n. 21985), a differenza di ciò che avviene per gli Avvocati del Foro ordinario.

A carico dell'Avvocatura è previsto unicamente l'onere di dotarsi di apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente, la cui validità è subordinata alla preventiva numerazione e vidimazione da parte dell'Avvocato Generale dello Stato (o di Avvocato dello Stato allo scopo delegato), ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato (art. 55, commi 2 e 3, l. cit.).

Per una particolare applicazione, si segnalano le ordinanze della Corte costituzionale n. 242 e n. 243 del 20 novembre 2020, secondo le quali la notifica (notificante l'Avvocatura Generale dello Stato) dei ricorsi introduttivi di giudizi di legittimità costituzionale in via principale sono validamente effettuate mediante posta elettronica certificata.

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