i) Alle facoltà descritte nei precedenti paragrafi, la l. n. 53/1994 aggiunge (art. 3-bis) quella dell'effettuazione della notifica a mezzo PEC.
In tal caso, come già ricordato (§ 2.), non è richiesta né autorizzazione del Consiglio dell'Ordine né istituzione di registro cronologico.
La notifica a mezzo PEC è consentita all'Avvocato, che sia munito di procura alle liti ex art. 83 c.p.c., laddove il soggetto destinatario della notifica sia titolare di indirizzo PEC risultante da «pubblici elenchi»(v., per la relativa elencazione, l'art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 221/2012 e, per migliori esplicazioni, la bussola intitolata «Notificazioni telematiche», cui si fa rinvio) e deve essere eseguita «nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» ed utilizzando, esclusivamente, un indirizzo di PEC del notificante risultante da pubblici elenchi. Ai fini del rispetto della normativa, il notificante deve essere munito di dispositivo di firma digitale, con certificato di firma valido (non scaduto o revocato o sospeso) all'epoca del perfezionamento della notifica. L'art. 24, comma 4-bis, del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) stabilisce che l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato.
ii) Sono previsti adempimenti differenziati a seconda che l'atto destinato alla notifica sia un documento informatico «nativo» oppure non si tratti di un documento informatico.
Con riguardo ai documenti informatici «nativi» (nella cui categoria devono collocarsi, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD, anche i duplicati informatici), l'Avvocato non dovrà apporre alcuna attestazione di conformità, né nella relata né in altra parte del documento informatico, essendo sufficiente che faccia menzione della sua «qualità».
Laddove l'atto da notificare consista in un documento non informatico, l'Avvocatodeve realizzare copia informatica dello stesso,anche per immagine, attestandone la conformità all'originale (sino al 31 dicembre 2022, a norma dell'art. 16-undecies del d.l. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, nella l. n. 221/2012; a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 30 giugno 2023 - a seconda che si tratti di giudizi, anche pendenti, innanzi ai Tribunali, alle Corti di appello e alla Corte di cassazione oppure di giudizi innanzi al Giudice di pace, ai Tribunali per i minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi civili e al Tribunale Superiore delle acque pubbliche -, ai sensi dell'art. 196-undecies disp. att. c.p.c.,introdotto dall'art. 4, comma 12, d.lgs. n. 149/2022) e la notifica deve essere eseguita mediante allegazione dell'atto al messaggio di PEC.
iii) Basilari prescrizioni sulle notificazioni per via telematica eseguite dagli Avvocati sono previste dall'art. 18 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (come sostituito, l'articolo, dal d.m. 3 aprile 2013, n. 48), nonché, giusta richiamo effettuato dall'art. 34 d.m. cit., dai Provvedimenti DGSIA(Direzione Generale per i Servizi Informatici Automatizzati) del 16 aprile 2014, del 28 dicembre 2015 e del 30 luglio 2021, tutti reperibili, anche in testo coordinato, nel Portale del Ministero della Giustizia.
Nei casi di procedimenti instaurati a decorrere dal 1° marzo 2023 si debbono osservare le seguenti ulteriori disposizioni, recate dall'art. 3-ter l. n. 53/1994, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022:
a) Ai sensi del comma 1 della norma citata, la notificazione con modalità telematiche degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali è consentita all'Avvocato quando il destinatario: a) sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; b) abbia eletto domicilio digitale ai sensi dell'art 3-bis, comma 1-bis, del d.lgs. n. 82/2005 (CAD), iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 6-quater del medesimo d.lgs.
b) Ai sensi del comma 2 della disposizione in esame, nei casi indicati sub a), quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non sia possibile o non abbia avuto esito positivo: 1) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'art. 6-bis del CAD, l'Avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'art. 359 del d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento, e la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento; 2) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'art. 6-quater del CAD, l'Avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie e tali modalità deve osservare (comma 3 della norma citata) anche nel caso in cui, nei casi descritti più sopra sub a), per causa non imputabile al destinatario la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo.
iv) Per ciò che attiene alle notificazioni alle P.A., il comma 1-bisdell'art. 3-bis l. n. 53/1994, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 (art. 12, comma 1), detta che, fermo restando quanto previsto dal r.d. n. 1611 del 1933, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, le notificazioni sono validamente effettuate presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1-ter, del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 221/2012, cui si fa rinvio.
Pur se l'entrata in vigore della suddetta disposizione (comma 1-bis dell'art. 3-bis l. n. 53/1994) è «formalmente» prevista al 1° marzo 2023, la stessa è, a parere di chi scrive, da ritenere operativa già nell'immediato, considerato che essa riproduce, in parte qua, l'art. 16-ter, comma 1-ter, citato e che la sua trascrizione nella l. n. 53/1994 deve ritenersi effettuata, con ogni verosimiglianza, seguendo i criteri della realizzazione del testo unico compilativo.