Bagaglio smarrito: la parte deve allegare la prova del danno subito
10 Febbraio 2023
Condannata in primo e in secondo grado la compagnia aerea responsabile dello smarrimento del bagaglio di una passeggera, che se ne è vista priva al momento dell'arrivo. La compagnia è stata condannata a € 400 dal Giudice di pace, a € 115 dal Tribunale quale risarcimento del danno.
La passeggera aveva chiesto «il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla ritardata (di cinque giorni) consegna del bagaglio, all'esito di un volo aereo che da San Pietroburgo l'aveva condotta a Roma».
Inutile il ricorso in Cassazione proposto dalla compagnia, dal momento che risulta provata la sussistenza del danno conseguente alla sua condotta.
Tuttavia, la Corte ha precisato che «il viaggiatore che si vede riconsegnare in ritardo il proprio bagaglio» non è certo esonerato dal dover «dimostrare il nesso di derivazione eziologica tra la temporanea indisponibilità del bagaglio e le spese effettuate per il rimpiazzo di alcuni beni di prima necessità in esso contenuti».
E nel caso di specie, come osservato dai Giudici, «la passeggera ha depositato in giudizio le copie degli scontrini della merce che era stata acquistata per rimpiazzare alcuni beni di prima necessità contenuti nel bagaglio smarrito». Tale circostanza è stata confermata anche da una testimone che ha affermato di aver personalmente aiutato la passeggera ad effettuare quegli acquisti.
In tal modo «le spese sostenute dalla passeggera per l'acquisto di beni di prima necessità, destinati a rimpiazzare quelli contenuti nel bagaglio temporaneamente smarrito sono state provate anche sul piano documentale, attraverso la produzione di copie degli scontrini di acquisto della merce»
La produzione di copia documentale ha permesso così un'esatta quantificazione del danno patito e del conseguente risarcimento. |