Prescrizione quinquennale per il diritto alla liquidazione della quota nelle società di persone

La Redazione
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10 Febbraio 2023

Il Tribunale compie un'indagine su quali siano gli atti idonei a interrompere la prescrizione quinquennale del diritto alla liquidazione della quota di un socio di società di persone deceduto.

Il diritto alla liquidazione della quota del socio di società di persone deceduto, spettante agli eredi di quest'ultimo ex art. 2284 c.c., si prescrive in cinque anni, ai sensi dell'art. 2949 c.c., e decorre dalla data della morte del de cuius.

La liquidazione della quota sociale, già in titolarità del de cuius, infatti, ha natura analoga al diritto di credito che sarebbe spettato al socio stesso per l'ipotesi di recesso attuato prima della morte, sicché è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., applicabile a tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non idoneo a interrompere la prescrizione l'invio di tre raccomandate a mezzo di ufficio postale privato, rilevando problematiche nella presunzione di conoscenza in capo ai destinatari, in caso di mancata consegna).