Frodi carosello e onere della prova

La Redazione
09 Febbraio 2023

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare non solo l'oggettiva inesistenza del fornitore, ma anche la consapevolezza da parte del destinatario in ordine al suo coinvolgimento in un'evasione d'imposta.

La Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia ha confermato quanto già chiarito da costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. trib., 23 marzo 2021, n. 8032; Cass., sez. trib., 10 agosto 2021, n. 22567) secondo la quale la prova si deve basare su elementi idonei a dimostrare che il soggetto passivo sapeva o non poteva non sapere, secondo l'ordinaria diligenza, che l'operazione rientrava in una frode.

I giudici di merito hanno dunque respinto l'appello dell'ente impositore, in quanto quest'ultimo non aveva fornito alcuna prova della presunta conoscenza della società contribuente circa l'evasione fiscale del fornitore.

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