Diretta applicazione del principio di leale collaborazione e buona fede è il diritto del contribuente a richiedere la rateazione delle somme dovute. Si muove, invero, dall'assunto che il contribuente è tenuto ad adempiere all'obbligazione tributaria anche se il versamento non avvenga in un'unica soluzione, bensì in modo frazionato.
Non viene, in nessun modo, pregiudicato il dovere contributivo, sebbene il contribuente provveda al pagamento in più soluzioni. Occorre, infatti, tenere presente che l'Amministrazione finanziaria non ha più soltanto una funzione impositivo-sanzionatoria, ma impositivo-collaborativa, in quanto è chiamata a facilitare il contribuente nell'adempimento della obbligazione tributaria, al fine di soddisfare l'interesse fiscale.
La rateazione è un procedimento amministrativo tributario che origina dalla presentazione di una istanza da parte del contribuente e trova fonte all'art. 19 d.P.R. n. 602/73. La predetta disposizione normativa testualmente prevede che “l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili”
[per una disamina sul procedimento di rateazione si rinvia a G. Melis, Manuale di diritto tributario, Torino, 2022; F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Vol. I, Parte generale, Milano, 2020; G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Padova-Milano, 2020; F. Amatucci, Principi e nozioni di diritto tributario, Torino, 2018; M. Mauro, Gli accordi nella riscossione dei tributi, in Dir. e prat. Trib., 2021, 1, 145; M. Golisano, La giurisprudenza in tema di regolarità fiscale e dilazioni di pagamento ex art. 19 d.P.R. 602/73: la ormai improrogabile necessità di una rivisitazione critica alla luce del mutato contesto normativo, in Riv. giur. ed., 2019, 5, 455; M. Tortorelli, La negazione della richiesta di rateazione tra abuso di discrezionalità e difetto di motivazione, in iltributario 26 aprile 2016, nota a C.T.P. Matera, 3 marzo 2016, n. 98 sez. I].
Ne deriva che il presupposto per accedere alla rateazione è rappresentato dalla “situazione di obiettiva difficoltà” che giustificherebbe l'impossibilità del contribuente di adempiere in un'unica soluzione. Una volta presentata l'istanza di rateazione, l'Ente deve valutare utilmente la sussistenza di tale situazione di difficoltà. Si apre, così, un procedimento istruttorio durante il quale il contribuente può presentare le opportune rimostranze. La prova della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, invero, incombe sul richiedente che, presentando l'istanza, deve fornire la prova della sussistenza della condizione per ottenere la rateazione, sicché, in caso di mancata produzione da parte del contribuente della documentazione richiesta, deve ritenersi corretto il rigetto dell'istanza di rateazione da parte dell'Agente per la riscossione (sulla situazione giuridico-soggettiva del contribuente si rinvia a CTP Treviso, Sez. VI, 15 novembre 2016, n. 508).
La giurisprudenza si è più volte espressa sulla “condizione di difficoltà economica”, quale presupposto per l'accoglimento della istanza di rateazione. Merita di essere attenzionata una ordinanza della Corte di Cassazione Civile, Sez. V., del 9 marzo 2021, n. 6399, a tenore della quale “intanto può parlarsi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà in quanto il contribuente sia, ad ogni modo, in condizione di adempiere alla richiesta rateizzazione (in 72 rate mensili); deve, pertanto, escludersi laddove, già al momento della richiesta, il contribuente, così come accertato dal giudice del gravame, si trovi nell'impossibilità di adempiere al piano di rateizzazione (72 rate mensili), avuto riguardo, per l'appunto, all'allora vigente regime della decadenza”.
La presentazione della domanda di rateazione, inoltre, configura un riconoscimento dei debiti tributari di cui all'art. 2944 c.c. La rateazione produce una serie di effetti cd. temporanei e interinali. Come espressamente previsto dal comma 1-quater dell'art. 19, d.P.R. 602/73, “a seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive”.