L'art. 2635 c.c. esprime una discrasia tra rubrica e contenuto. Quantunque, nell'intenzione della L. n. 191/2012, cui si deve la sua formulazione attuale, esso fosse proiettato a dare attuazione agli obblighi internazionali – segnatamente risalenti alla Convenzione Penale sulla Corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 – di criminalizzazione della corruzione anche di e tra persone comuni, o privati, la sfera di applicazione della novella non rompe con il passato, a tal punto che non solleva neppure questioni di diritto intertemporale. Essa seguita a proteggere il patrimonio sociale, da intendersi al più in un'accezione allargata agli interessi economici degli investitori, attraverso una selezione di condotte che possono essere compiute solo da soggetti istituzionalmente o contrattualmente legati alla società di revisione, in combutta con i sodali nell'accordo illecito ai danni della medesima.