Tutela della salute psico-fisica anche per l'associato in partecipazione

14 Febbraio 2023

Anche all'associato in partecipazione si applica l'art. 2087 c.c. Il lavoratore, e quindi anche l'associato in partecipazione, che agisca nei confronti del datore per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra questo ed il danno.

La normativa sulla tutela della salute psico-fisica del lavoratore è applicabile anche all'associato in partecipazione? In cosa consiste la prova liberatoria per le ipotesi di misura di sicurezza c.d. innominate?

Anche l'associato in partecipazione, che svolga attività lavorativa, rientra tra i destinatari delle disposizioni in materia di sicurezza e nei suoi confronti devono trovare applicazione sia la normativa prevenzionistica (art. 2 D.lgs. n. 81/2008), a tutela della salute e sicurezza, che la norma c.d. di chiusura di cui all'art. 2087 c.c., con il connesso regime probatorio.

Al riguardo, inoltre, secondo l'indirizzo della Corte di Cassazione, il lavoratore – e quindi anche l'associato in partecipazione - che agisca nei confronti del datore per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra questo ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.

Nel caso di omissione di misure di sicurezza c.d. nominate, in quanto espressamente previste dalla Legge, la prova liberatoria incombente sul datore si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore. Diversamente, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall'art. 2087 c.c. (c.d. innominate), la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l'assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione.

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