Danno parentale: niente risarcimento al figlio se la madre è morta per sua stessa colpa
14 Febbraio 2023
Vana la speranza del padre di ottenere dalla Compagnia assicurativa Nessun risarcimento a titolo di danno parentale a seguito della tragica morte della moglie, schiacciata dalla sua stessa auto sulla quale si trovava anche suo figlio, nel cortile dell'asilo nido. Dopo aver arrestato la vettura, la stessa lasciava la leva del cambio in folle e una volta scesa dall'auto veniva schiacciata contro un cancello dalla stessa, che non le lasciava scampo. La Corte d'appello, in riforma delle statuizioni del giudice di prime cure che aveva ritenuto la madre unica responsabile dell'evento e ne escludeva il diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione, accoglieva il gravame del marito, condannando la Compagnia a risarcire il danno da perdita parentale. A giudizio della Corte territoriale, quindi, pur essendo la vittima responsabile in via esclusiva del sinistro, non riteneva che ciò comportasse un'esclusione della garanzia assicurativa.
Avverso la sentenza ricorreva in Cassazione la Compagnia assicurativa, dogliandosi dell'errato riconoscimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale risarcibile a favore dei congiunti della vittima, stante la sua colpa esclusiva. Il ricorso è stato effettivamente accolto dai giudici di legittimità, che hanno censurato l'applicazione di suddetto principio di risarcibilità del danno parentale in caso di vittima unica responsabile del tragico evento. Precisa la Corte che «nel caso oggetto di scrutinio, non possono essere alterati i principi cardine della materia assicurativa che poggiano sulla responsabilità e che non consentono di prospettare un risarcimento per i danni subiti da chi sia stato unico responsabile del sinistro stradale, alla luce del principio generale secondo cui nessuno ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocato a sé stesso (quis ex culpa sua damnun sentit, non intelligitur damnum sentire)». La Suprema Corte afferma quindi che «non è risarcibile il danno parentale patito iure proprio dal congiunto della vittima che sia stata l'unica responsabile del proprio decesso […], giacché tale danno presuppone, a monte, l'esistenza di un illecito che abbia colpito la vittima primaria e da cui sia derivato il pregiudizio sofferto dal congiunto». Il ricorso della Compagnia assicurativa viene quindi accolto, la sentenza cassata e la Corte rigetta nel merito la domanda di risarcimento proposta dal marito della vittima.
(Fonte: diritto e giustizia) |