Il decreto legislativo afferente alle riforme al codice di procedura civile è stato firmato il 10 ottobre 2022 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 ottobre 2022 con il n. 149. Il testo di decreto legislativo elaborato dal Governo, come risulta dalla Relazione illustrativa (relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della l. n. 206/2021), si propone di realizzare il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie.
All'esame del complessivo intervento normativo, che non è integralmente sostitutivo del codice e delle altre fonti dell'ordinamento processuale civile, ma si presenta come una organica revisione del processo civile di cognizione e degli ulteriori modelli giudiziali e stragiudiziali, sono state dedicate le due precedenti relazioni di questo ufficio n. 96 e n. 110 del 2022, riguardanti rispettivamente il giudizio di cassazione ed il giudizio di primo grado e di appello.
Il 29 dicembre 2022, tuttavia, il quadro normativo è stato nuovamente modificato con due nuovi interventi inseriti, il primo, nella legge di approvazione del bilancio e, il secondo, nel decreto legge c.d. milleproroghe. In particolare, con il primo intervento, è stato modificato l'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, anticipando la data in cui gran parte della riforma del rito civile inizierà ad avere efficacia e sarà applicabile. Con il secondo intervento in via d'urgenza, è stata prorogata una piccola parte della disciplina speciale, che era stata introdotta durante l'emergenza pandemica da Covid-19.
La disciplina transitoria che regola attualmente le date in cui la riforma del rito civile, introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, avrà efficacia può così riassumersi:
Art. 35
Disciplina transitoria
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svolgimento delle udienze da remoto (art. 127-bis c.p.c.)
sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte (art. 127-ter c.p.c.)
giuramento sottoscritto e depositato telematicamente dal c.t.u. (art. 193, comma 2, c.p.c.)
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Dall'1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti presso
tribunali, corti di appello e Corte di cassazione
Dall'1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti presso
giudici di pace, tribunale per i minorenni, commissario per la liquidazione degli usi civici e tribunale superiore delle acque pubbliche
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obbligo di deposito telematico degli atti
(tranne per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni)
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Dall'1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti presso
tribunali, corti di appello e Corte di cassazione
Dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti presso
giudici di pace, tribunale per i minorenni, commissario per la liquidazione degli usi civici e tribunale superiore delle acque pubbliche
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obbligo di deposito telematico degli atti
per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni
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Dal 28 febbraio 2023 anche ai
procedimenti pendenti
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la nuova disciplina in materia di giudizi di impugnazione
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Alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023
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rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (art. 363-bis c.p.c.)
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Dall'1 gennaio 2023 anche ai
procedimenti pendenti
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modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione (artt. 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380 bis.1, 380-ter, 383, 390, 391-bis c.p.c.)
restanti norme sul giudizio di cassazione
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Ai giudizi per i quali il ricorso risulta già notificato alla data dell'1 gennaio 2023, ma non è ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio
Ai giudizi per i quali il ricorso sia stato notificato successivamente all'1 gennaio 2023
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Nuova normativa sui procedimenti arbitrali
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Ai procedimenti arbitrali
instaurati dal 28 febbraio 2023
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Tutte le altre disposizioni
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Ai procedimenti
instaurati dal 28 febbraio 2023
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Tratto da: www.dirittoegiustizia.it