In caso di retrocessione dell’azienda affittata, cosa si trasferisce in capo al cessionario?

La Redazione
15 Febbraio 2023

La Corte di Cassazione ha pronunciato un importante principio di diritto in tema di trasferimento d'azienda.

La S.C. ricorda che l'art. 2558 c.c. stabilisce che «se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale». Secondo l'art. 2560 c.c. «l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito»; il secondo comma dell'art. cit. precisa anche che «nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori».

Dal combinato disposto delle due norme emerge che la successione nei contratti di cui all'art. 2558 c.c. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è regolata dall'art. 2560 c.c.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello, dopo aver ricostruito i fatti, ha tratto la conseguenza che, avvenuto l'inadempimento da parte dell'”affittuario”, il creditore (odierno controricorrente) ha visto sorgere il proprio diritto di ottenere la penale, prevista nel contratto di somministrazione e di locazione ai fini pubblicitari, quale forma di risarcimento forfettario del danno preventivato al momento della stipulazione e che le «inadempienze contrattuali» (poste in essere dall'opponente in data anteriore alla retrocessione dell'azienda affittata) «debbano essere imputate all'odierno ricorrente», in quanto «afferenti a obbligazioni contratte prima della retrocessione».

Ne consegue che «nel caso di retrocessione dell'azienda affittata, si trasferisce al cessionario solo la parte del rapporto relativa alle prestazioni rimaste ineseguite da entrambi i contraenti, mentre, laddove una sola delle due parti contraenti ha eseguito la propria prestazione, rimane un mero debito in capo al cedente, ferma restando la possibilità di applicare l'art. 2560, comma 2, c.c., che prevede, tuttavia, una responsabilità del cessionario che si aggiunge a quella del cedente, ma che non comporta la liberazione del cedente».

(Fonte: DirittoeGiustizia.it)

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