Laddove la perdita sia superiore al terzo del capitale sociale, ma non tale da comportare un obbligo di riduzione, gli artt. 2446 e 2482-bis c.c. obbligano gli amministratori a convocare senza indugio l'assemblea perché la stessa adotti gli "opportuni provvedimenti".
La tesi attualmente maggioritaria ritiene che tra gli "opportuni provvedimenti" rientri (anche) l'aumento a titolo oneroso del capitale sociale (l'orientamento maggioritario è rappresentato (ex multis): (i) in giurisprudenza, da App. Napoli, 5 dicembre 1989, in Gazz. Not., 1989, 219; Trib. Roma, 10 settembre 1984, in Soc., 1985, 606; App. Bologna, 3 settembre 1971, in Vita not., 1973, 458; (ii) in dottrina, da N. Abriani, La riduzione del capitale sociale nelle S.p.A. e nelle S.r.l.. Profili applicativi, in Riv. dir. impr., 2009, 195; R. Barabino, Riduzione del capitale per perdite e deliberazioni d'aumento, in Giur. Comm., 1974, II, 673; U. Belviso, Le modificazioni dell'atto costitutivo nelle S.p.A., in P. Rescigno (diretto da), Trattato di diritto privato, Torino, 1985, XVII, 137; N. Di Mauro, La riduzione del capitale per perdite in dottrina e giurisprudenza, in Riv. not., 1990, II, 1109; A. Forte - G. Imparato, Aumenti e riduzioni del capitale, Milano, 1998, 213; F. Fenghi, cit., 74; G. Grippo, Modificazioni dell'atto costitutivo, recesso e variazioni del capitale sociale, in Giur. Comm., 1975, I, 123; F. Guerrera, sub artt. 2446-2447, in G. Niccolini - A. Stagno D'Alcontres (a cura di), Società di capitali. Commentario, Napoli, 2004, 1206; G. Laurini, La società a responsabilità limitata post riforme, Padova, 2014, 78; C. Montagnani, cit., 39; R. Nobili - M.S. Spolidoro, Riduzione di capitale, in G.E. Colombo - G.B. Portale (diretto da), Trattato delle società per azioni, Torino, 1993, 323; M. Speranzin, sub art. 2438, in F. D'Alessandro (diretto da), Commentario romano al nuovo diritto delle società, Padova, 2011, 832; G.A.M. Trimarchi, cit., 251; G. Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in Commentario Schlesinger, Milano, 2010, II, 1675; e (iii) nella prassi notarile, da Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 302-2014/I, Ripianamento perdite nelle S.p.A. mediante utilizzazione di riserve da rivalutazione, in CNN Notizie del 19 novembre 2015. Per completezza, si segnala anche un orientamento minoritario espressosi nel senso dell'impossibilità di qualificare l'aumento di capitale quale "opportuno provvedimento", in quanto tale qualificazione si risolverebbe in un meccanismo elusivo rispetto all'applicazione delle misure di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.. Detto orientamento è rappresentato (ex multis): (i) in giurisprudenza, da Trib. Ancona, 13 gennaio 2009, in Vita not., 2009, 961; App. Trieste, 13 maggio 1993, in Soc., 1993, 1075; Trib. Milano, 22 settembre 1986, in Soc., 1987, 162; Trib. Vicenza, 28 marzo 1985, in Dir. fall., 1985, II, 808; (ii) in dottrina, da C.A. Busi, cit., 328; F. Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2005, 457; F. Platania, cit., 208; e (iii) nella prassi notarile, da Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, massime H.G.19 (Aumento di capitale in presenza di perdite rilevanti ai sensi di legge) e I.G.30 (Aumento di capitale in presenza di perdite rilevanti ai sensi di legge)), sulla scorta (principalmente) delle seguenti argomentazioni, ben sintetizzate - e condivise - dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 122/2011:
(i) in primo luogo, la mancata tipizzazione degli "opportuni provvedimenti" da parte della normativa di riferimento.
L'assenza di un'elencazione tassativa lascia quindi all'assemblea ogni libera iniziativa in merito alla scelta dei provvedimenti da adottare, tra i quali può essere ricompreso l'aumento a pagamento del capitale sociale, che - rispetto a fattispecie ammesse quali "opportuni provvedimenti" (come i versamenti a fondo perduto o le rinunzie a finanziamenti soci) - ha il pregio di essere più tempestivamente conoscibile da parte dei terzi (secondo il Consiglio Notarile di Milano, "siffatte tecniche di intervento [i versamenti a fondo perduto o le rinunzie a finanziamenti soci, ndr] sono infatti conoscibili dai creditori e dai terzi solo dopo la chiusura dell'esercizio, mediante la lettura del bilancio. Qualora l'assemblea procedesse all'aumento di capitale, invece, i terzi verrebbero subito a conoscenza sia della situazione di perdite superiore al terzo, sia della misura di rafforzamento patrimoniale adottata dalla società". Sul tema, cfr. altresì A. Busani - G.O. Mannella, cit., 1297, i quali, in merito "all'interesse, interno ed esterno alla società, a una corretta informazione circa la situazione patrimoniale della società stessa", evidenziano che l'aumento a titolo oneroso del capitale sociale "avrebbe la pubblicità derivante dalla iscrizione nel Registro delle Imprese del verbale assembleare (anzi, da queste ultime considerazioni appare assai evidente come un formale deliberazione di aumento del capitale sociale si renda assolutamente preferibile rispetto ai versamenti a fondo perduto o a similari apporti di netto, i quali lasciano davvero all'oscuro i terzi circa l'entità del ripianamento delle perdite con essi ottenuto"), oltre ad essere volto al rafforzamento patrimoniale della società (secondo A. Busani - G.O. Mannella, cit., 1296-1297, "se è vero che con l'espressione 'opportuni provvedimenti' si intende il riferimento a tutte quelle operazioni gestorie o a tutte quelle manovre sul patrimonio sociale […] idonee […] a determinare un aumento dell'attivo ovvero una riduzione del passivo tali da riportare la perdita al di sotto del terzo del capitale sociale, allora, a maggior ragione, dovrebbe ammettersi una manovra inerente il capitale nominale (quale il suo aumento) che abbia i medesimi effetti sul patrimonio sociale, e ciò in quanto una simile manovra sul capitale permetterebbe alla società di uscire dal perimetro dell'art. 2446 c.c., allorché l'aumento di capitale faccia scendere il rapporto del capitale nominale con la perdita al di sotto della 'fatidica' soglia del terzo");
(ii) in secondo luogo, la mancata previsione di un obbligo di adozione - nell'immediato - di "opportuni provvedimenti" che, a norma di legge, possono essere assunti (anche) nell'esercizio successivo a quello in cui le perdite sono state accertate.
Secondo il Consiglio Notarile di Milano, dal momento che l'ordinamento consente il permanere di una situazione di perdite superiori al terzo per tutto il c.d. "periodo di grazia", "non vi sono ragioni per impedire, all'inizio di tale periodo, un rafforzamento patrimoniale della società mediante un aumento di capitale sociale di qualsiasi importo";
(iii) in terzo luogo, la mancata previsione di un onere di preventiva riduzione del capitale (per un importo pari alle perdite eventualmente sussistenti) quale condizione di validità/efficacia di un aumento di capitale deliberato in pendenza di perdite (secondo il Consiglio Notarile di Milano, la legge non dispone in tale senso né "nelle disposizioni dettate in tema di riduzione per perdite" né "nelle norme che pongono le 'condizioni' per l'operazione di aumento di capitale").
Più in generale (su un piano funzionale), l'interpretazione sostenuta dall'orientamento maggioritario - oltre ad essere supportata dalle argomentazioni suesposte - è volta a soddisfare (o, comunque, non si pone in contrasto con) interessi meritevoli di tutela rispetto ai soci (dal momento che l'aumento di capitale senza la previa riduzione consente - se seguito da tutti i soci in base al proprio diritto di opzione - di mantenere inalterate le partecipazioni preesistenti) (secondo il Consiglio Notarile di Milano, tale circostanza "potrebbe essere coerente sia con gli accordi di investimento dei soci (magari in via non proporzionale), sia con la disponibilità di terzi ad effettuare nuovi conferimenti"), ai creditori sociali (i quali beneficiano dell'apporto di nuovo capitale di rischio) e ai terzi in generale (i quali, come visto supra, hanno adeguata e tempestiva informazione tanto della sussistenza delle perdite, quanto degli "opportuni provvedimenti" assunti in via facoltativa dalla società).
A fini di completezza, occorre precisare come un'operazione di aumento di capitale senza la previa riduzione dello stesso a ripianamento delle perdite maturate pregiudichi indubbiamente l'interesse dei soci alla distribuzione degli utili; tuttavia, la dottrina ha avuto cura di affermare la necessità di dare prevalenza all'interesse della società al reperimento di nuove risorse rispetto all'interesse dei soci alla percezione dei dividendi (e al mantenimento della propria percentuale di partecipazione al capitale sociale) (sul tema, cfr. A. Busani - G.O. Mannella, cit., 1297-1298, secondo i quali "questo conflitto, tutto interno della società, tra gli interessi dei soci, non può di certo mettere in dubbio la legittimità in sé dell'aumento: […] dovrebbe certamente darsi prevalenza all'interesse della società rispetto all'interesse dei singoli soci, i quali peraltro trovano tutela, rispetto alla loro diluizione, nel diritto di opzione ai medesimi spettante in sede di esecuzione della deliberazione di aumento del capitale sociale").
Posta, quindi, la legittimità della delibera di aumento a titolo oneroso del capitale sociale quale "opportuno provvedimento", si segnala come l'opinione prevalente: (i) ne richieda l'immediata sottoscrizione (sul tema, cfr. C.A. Busi, cit., 329; A. Forte - G. Imparato, cit., 214), col temperamento dato dalla fissazione di un termine per l'esercizio del diritto di opzione a tutela dei soci assenti (nonché, come segnalato da A. Busani - G.O. Mannella, cit., 1298, a tutela dei soci "presenti che abbisognino di uno spatium deliberandi per decidere se seguire o meno la deliberazione di aumento"); e (ii) ne ammetta la deliberazione non solo nel contesto dell'assemblea convocata per gli "opportuni provvedimenti", ma anche in un'assemblea posteriore ad essa (e anteriore all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui la perdita è stata rilevata) (sul tema, cfr. Consiglio Notarile di Milano, cit., secondo cui "niente esclude che i soci maturino solo dopo la prima assemblea, anche alla luce di nuove opportunità inizialmente non disponibili, decisioni che bene avrebbero potuto essere adottate già nella prima assemblea; né le disposizioni normative si oppongono […] a che i provvedimenti opportuni inizialmente adottabili possano essere presi in un momento successivo nell'arco temporale concesso in assenza di obblighi di intervento sul capitale"), dal momento che "se si tratta di provvedimenti opportuni, essi sono evidentemente legittimi in qualsiasi contesto essi vengano adottati" (così A. Busani - G.O. Mannella, cit., 1298).