I procedimenti in materia di famiglia e minori in presenza di allegazioni di violenza o abuso

Caterina Costabile
15 Febbraio 2023

Le norme di cui agli artt. 473-bis.40 - 473-bis.46 c.p.c., introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, prevedono che in presenza di allegazioni di violenza o di abuso, il procedimento sia trattato mediante una “corsia preferenziale” e secondo una disciplina processuale connotata da specialità.
Premessa

La violenza domestica costituisce un fenomeno difficilmente contrastabile in ragione della scarsa propensione delle persone offese alla denuncia sia a causa dei legami affettivi che legano le vittime agli aggressori, sia a causa delle stesse dinamiche degli abusi i cui meccanismi creano situazioni di soggezione dalle quali è difficile affrancarsi.

Le questioni processuali legate ai fatti di violenza domestica o di genere sono ormai costantemente oggetto di attenzione da parte del nostro legislatore che, consapevole dell'allarmante diffusione del fenomeno, ha deciso di delineare una apposita disciplina dei procedimenti sulla crisi familiare per i casi in cui una delle parti alleghi di essere vittima di violenza posta in essere dal partner o dall'ex partner, o alleghi che vittima di violenza - anche nella forma della violenza assistita - o di abuso sia il figlio minore delle parti stesse.

A tal fine nel nuovo titolo IV-bis del libro II, contenente le “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, è stata introdotta, nel Capo III, dedicato alle “Disposizioni speciali”, una intera Sezione, intitolata “Della violenza di genere e domestica” (artt. 473-bis.40473-bis.46 c.p.c.).

La Relazione illustrativa del d.lgs. n. 149/2022 evidenzia che per l'applicazione delle nuove norme è sufficiente che in uno degli atti introduttivi siano presenti delle allegazioni di violenza o di abuso, intese come mera affermazione della parte di essere stata vittima di episodi di violenza domestica, di genere o di abuso, ovvero la mera allegazione che tali condotte siano state poste in essere in danno del figlio minore delle parti (art. 473-bis.40 c.p.c.).

Le norme in esame prevedono che in presenza di allegazioni di violenza o di abuso, il procedimento sia trattato mediante una “corsia preferenziale” e secondo una disciplina processuale connotata da specialità con il fine di verificare, già dalle prime fasi processuali, la fondatezza o meno delle allegazioni, affinché l'adozione dei provvedimenti, anche provvisori, non avvenga con formule stereotipate, ma solo dopo aver accertato, anche solo a livello di fumus, se l'allegazione di violenza sia fondata o meno.

La fase introduttiva

L'art. 473-bis.41 prevede che al ricorso o alla comparsa di costituzione devono essere allegatisia i provvedimenti relativi alle parti o al minore emessi dall'autorità giudiziaria (penale, civile o minorile) ovvero da altre pubbliche autorità (ad esempio l'ammonimento emesso dal Questore in presenza di violenza domestica), sia atti dai quali possano desumersi elementi per verificare la fondatezza delle allegazioni di violenza (quali i verbali delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini, ovvero i verbali delle deposizioni rese dai testimoni durante il dibattimento penale).

In presenza di allegazioni di violenza o di abuso, il giudice può disporre l'abbreviazione di tutti i termini fino alla metà e di disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile al fine di garantire una rapida trattazione del giudizio ed una immediata risposta di giustizia (art. 473-bis.42, comma 1, c.p.c.), ovviamente nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

Il decreto di fissazione dell'udienza non dovrà contenere l'invito alle parti a rivolgersi ad un mediatore familiare quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale per abusi o violenze in una fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari (art. 473-bis.42, comma 3, c.p.c.).

Al fine di garantire il pieno coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie, con il decreto di fissazione di udienza, il giudice dovrà richiedere, anche d'ufficio e senza ritardo, al pubblico ministero ovvero alle altre autorità competenti (giudice penale, giudice minorile, autorità amministrativa) informazioni in merito ai diversi procedimenti pendenti, con trasmissione degli atti (ove ostensibili in quanto non coperti da segreto istruttorio) entro il termine di quindici giorni (art. 473-bis.42, comma 5, c.p.c.).

Il legislatore della novella ha, inoltre, dedicato particolare attenzione alle modalità di svolgimento del procedimento per evitare che si realizzino forme di vittimizzazione secondaria escludendo la necessaria la comparizione personale alla prima udienza e l'espletamento del tentativo di conciliazione (art. 473-bis.42, ult. comma, c.p.c.). Quanto alla necessità di evitare contatti diretti, in generale il giudice potrà ricorrere all'udienza da remoto, ovvero a scansioni orarie della comparizione delle parti che, ferma la presenza dei difensori per assicurare la pienezza del contraddittorio, potranno evitare contatti diretti tra presunta vittima e presunto autore della condotta.

Al medesimo scopo, il quarto comma prevede la possibilità di disporre, a tutela della vittima la secretazione dell'indirizzo di residenza, quando la stessa sia collocata in struttura protetta e in presenza di esigenze di sicurezza.

Istruttoria

Il legislatore ha disciplinato le attività istruttorie che il giudice deve compiere senza ritardo, anche di ufficio, in presenza di allegazione di episodi di violenza domestica o di abusi familiari. La ratio è anticipare l'accertamento sulla fondatezza o meno delle allegazioni di violenza alle fasi preliminari del giudizio, al fine di garantire che l'adozione dei provvedimenti, anche provvisori, avvenga sulla base di riscontri, seppure sommari.

Il primo comma dell'art. 473-bis.44 c.p.c. prevede che il giudice proceda all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti per tutelare la presunta vittima, e adottando le idonee modalità di tenuta dell'udienza a garanzia della vittima, ovvero su richiesta della stessa.

Il libero interrogatorio delle parti può essere di grande ausilio per il giudice perché permette di mettere a confronto le diverse narrazioni in relazione ai medesimi fatti, confronto che può fornite elementi a sostegno o a contrasto delle contrapposte ricostruzioni degli eventi che, essendosi nella maggior parte dei casi svoltisi tra le mura domestiche, non possono essere accertati tramite testimoni.

Al fine di verificare la fondatezza o meno delle allegazioni di parte in ordine alle condotte violente, il giudice dovrà disporre senza ritardo e di ufficio mezzi di prova anche di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile.

L'art. 473-bis.44 c.p.c. indica a titolo esemplificativo che possono essere escussi soggetti che potrebbero aver assistito a fatti di violenza o abuso, ovvero acquisiti documenti presso uffici pubblici (ad esempio referti di pronto soccorso) o uffici delle Forze dell'Ordine (ad esempio i verbali di accesso o relazioni di servizio degli operatori chiamati per interventi sui luoghi), sempre previo rispetto dell'eventuale segreto istruttorio quando siano in corso indagini penali.

È altresì prevista la possibilità che il giudice si avvalga dell'ausilio di un consulente di ufficio, nel qual caso il giudice deve sceglierlo tra quelli dotati di specifica competenza in materia di violenza di genere o domestica e deve indicare nel provvedimento di nomina la presenza di allegazioni di violenza o di abuso.

Tale ultima indicazione deve essere contenuta anche nel provvedimento con cui viene richiesta ai servizi sociali territorialmente competenti l'esecuzione di indagini.

L'ascolto del minore

L'art. 473-bis.45 c.p.c. disciplina l'ascolto del minore prevedendo espressamente che in presenza di procedimenti con allegazioni di violenza o di abuso il giudice deve procedere all'adempimento personalmente e senza ritardo ed avendo cura di evitare ogni contatto diretto tra il minore e il presunto autore della violenza e dell'abuso.

Il secondo comma dell'art. 473-bis.45 prevede, inoltre, un coordinamento tra le autorità giudiziarie stabilendo che non deve procedersi all'ascolto diretto quando il minore sia stato già ascoltato e le risultanze dell'ascolto, acquisite agli atti, siano ritenute dal giudice procedente con provvedimento motivato sufficienti ed esaustive.

La ratio è quella di evitare una vittimizzazione secondaria del minore tramite la reiterazione degli ascolti nei diversi procedimenti che lo vedono coinvolto dinanzi alle diverse autorità giudiziarie che si occupano a vario titolo della vicenda familiare.

I provvedimenti del giudice

L'art. 473-bis.46 chiarisce che in presenza di allegazioni di violenza domestica o abusi familiari il giudice deve necessariamente espletare le attività istruttorie indicate negli articoli precedenti prima di emettere i provvedimenti provvisori.

La finalità della previsione è quella di garantire un immediato approfondimento delle allegazioni della vittima al fine di evitare l'emissione di provvedimenti stereotipati di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con una disciplina standard del diritto di visita del genitore tale da creare le condizioni per una vittimizzazione secondaria o per il verificarsi di nuovi (e magari più gravi) episodi di violenza.

All'esito della istruttoria il giudice può adottare i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore ivi compresi l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.

Dunque, verificata la sussistenza quantomeno sotto forma di fumus delle violenze o degli abusi denunciati, il giudice deve disciplinare l'esercizio del diritto di visita o di custodia dei figli senza compromettere la sicurezza e l'incolumità della vittima (di violenze) o dei bambini, onde evitare che il genitore violento possa utilizzare il diritto di visita del figlio come pretesto per incontrare la sua vittima esponendo quest'ultima (e i figli) a pregiudizi.

Dovranno, quindi, essere previste visite protette, ovvero nei casi meno gravi modalità di frequentazione che evitino il passaggio diretto dei minori da un genitore all'altro al fine di escludere contatti diretti tra vittima e autore della violenza (ad esempio prevedendo che i minori vengano prelevati e ricondotti nell'abitazione della vittima della violenza non dal presunto autore della stessa ma da altri soggetti - parenti, operatori dei servizi - ovvero prevedendo che il prelievo dei minori e il loro accompagnamento avvenga presso l'istituto scolastico o altro luogo neutro).

Tra “i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore” che il giudice può emettere, qualora si stata formulata la relativa domanda, vi sono anche “quelli previsti dall'art. 473-bis.70 c.p.c.” ovvero gli ordini di protezione che possono emessi anche quando la convivenza sia già cessata (la durata dell'ordine di protezione non può essere superiore ad un anno, salvo la proroga per il tempo strettamente necessario, in presenza di gravi motivi, su istanza di parte ovvero del Pm, in presenza di minori).

Sul punto va sottolineato che, scartata la proposta che prevedeva di far discendere dalla semplice allegazione conseguenze immediate anche sull'affidamento, il d.lgs. n. 149 del 2002 ha optato per la via del previo accertamento giudiziale del fatto denunciato o allegato, attraverso lo strumento degli ordini di protezione regolati dagli artt. 473-bis.69 e 473-bis.70 c.p.c., ovvero provvedimenti di allontanamento del coniuge dalla propria casa e di divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi dalla stessa frequentati, trasformando lo strumento da mezzo preventivo ante causam, riassorbito nei provvedimenti provvisori offerti durante la pendenza della causa di merito, in mezzo utilizzabile in via incidentale anche durante la pendenza del processo a cognizione piena, una volta instaurato.

L'ultimo comma dell'art. 473-bis.46 dispone che nel caso di collocazione della vittima di violenza presso struttura protetta il giudice, quando opportuno, conferisca incarico ai servizi sociali e/o sanitari anche al fine di adottare adeguati progetti per il reinserimento sociale e lavorativo della vittima.

Riferimenti
  • B. Ficcarelli, Violenza domestica, di genere e tutela civile: i criteri direttivi della legge delega, in IUS Famiglie (ius.giuffrefl.it), 22 giugno 2022.

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